REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)

                   TITOLO IV                                                    
               PROCEDURE DI VIA                                                 
            INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI                                     
          Art. 21                                                               
Procedure per progetti                                                          
con impatti ambientali transfrontalieri                                         
1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti                     
sull'ambiente di un altro Stato, l'autorita' competente informa il              
Ministro dell'Ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla             
convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto            
transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata             
con la Legge 3 novembre 1994, n. 640.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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