LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)
TITOLO IV
PROCEDURE DI VIA
INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI
Art. 21
Procedure per progetti
con impatti ambientali transfrontalieri
1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti
sull'ambiente di un altro Stato, l'autorita' competente informa il
Ministro dell'Ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla
convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata
con la Legge 3 novembre 1994, n. 640.