LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)
TITOLO IV
PROCEDURE DI VIA
INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI
Art. 20
Partecipazione della Regione alla procedura di cui all'art. 6 della
Legge 8 luglio 1986, n. 349
1. Il parere relativo alla pronuncia di compatibilita' ambientale di
cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e' espresso dalla
Giunta regionale.
2. La Giunta regionale acquisisce il parere delle Province e dei
Comuni interessati. A tal fine le comunicazioni di cui al comma 3
dell'art. 6, della Legge 8 luglio 1986, n. 349 sono trasmesse, a cura
del proponente, anche alle Province ed ai Comuni interessati. I
pareri sono espressi entro 60 giorni dal ricevimento delle
comunicazioni, trascorsi i quali, la Giunta regionale puo' provvedere
anche in assenza dei predetti pareri.
3. La Giunta regionale puo' promuovere consultazioni ed istruttorie
pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti
interessati.