LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)
TITOLO IV
PROCEDURE DI VIA
INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI
Art. 19
Procedure per progetti
con impatti ambientali interregionali
(modificato comma 1 da art. 1, L.R. 16/11/2000, n. 35)
1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di
piu' Regioni, la Giunta regionale delibera la valutazione di impatto
ambientale (VIA) ovvero la decisione in merito alla procedura di
verifica (screening) d'intesa con le Regioni cointeressate, qualora
tali progetti non siano di competenza dello Stato in base all'atto di
indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell'art. 71 del DLgs n.
112 del 1998.
2. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti
sull'ambiente di altre regioni confinanti, l'autorita' competente e'
tenuta ad informare e ad acquisire anche i pareri di tali Regioni
nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 18.