REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)

            TITOLO III                                                          
         PROCEDURA DI VIA                                                       
          Art. 17                                                               
Effetti della valutazione di impatto ambientale (VIA)                           
1. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti           
relativi alle attivita' produttive di cui all'art. 6 comprende e                
sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque              
denominati in materia di tutela ambientale e                                    
paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della                  
Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale                  
protetta regionale.                                                             
2. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti           
di cui all'art. 7 comprende e sostituisce tutte le intese, le                   
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta,             
gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del             
progetto in base alla vigente normativa. Essa ha altresi' il valore             
di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente                      
competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti            
i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui e' subordinato il suo           
rilascio, si sia espresso positivamente.                                        
3. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per le opere             
pubbliche, o di interesse pubblico da realizzarsi da parte degli enti           
istituzionalmente competenti, puo' costituire variante agli strumenti           
urbanistici qualora tali modificazioni siano state adeguatamente                
evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso           
dell'amministrazione comunale sia ratificata dal Consiglio comunale             
entro 30 giorni a pena di decadenza.                                            
4. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva, qualora                 
comprenda l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 7 della                
Legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' trasmessa al Ministero per i Beni             
culturali e ambientali, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al             
comma 9, dell'art. 82, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e successive             
modifiche ed integrazioni.                                                      
5. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva obbliga il               
proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in              
essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo                
dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono                  
vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese,             
concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi               
comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in             
base alla vigente normativa.                                                    
6. La valutazione di impatto ambientale (VIA) negativa preclude la              
realizzazione dell'intervento o dell'opera.                                     
7. In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di            
impatto ambientale (VIA) positiva stabilisce la propria efficacia               
temporale, in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai            
termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti.                
L'autorita' competente, a richiesta del proponente, puo' prorogare              
tale termine per motivate ragioni.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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