LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)
TITOLO III
PROCEDURA DI VIA
Art. 16
Valutazione d'impatto ambientale (VIA)
1. L'autorita' competente delibera la valutazione d'impatto
ambientale (VIA), entro 120 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14, esprimendosi
contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le
controdeduzioni. Tale termine e' ridotto a 105 giorni per i progetti
assoggettati alla procedura di verifica (screening), di cui al Titolo
II.
2. In materia di lavori pubblici la valutazione di impatto ambientale
(VIA), e' resa nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 7, della
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. La deliberazione, a cura dell'autorita' competente, e' comunicata
al proponente ed alle amministrazioni interessate ed e' pubblicata
per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le autorita' competenti informano annualmente il Ministro
dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in
corso.