LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)
TITOLO III
PROCEDURA DI VIA
Art. 11
Studio di impatto ambientale (SIA)
1. I progetti assoggettati alla procedura di VIA, ai sensi dell'art.
4, sono corredati da un SIA, elaborato a cura e spese del proponente,
che contiene gli elementi e le informazioni indicati nell'Allegato C.
2. Qualora per la redazione del SIA debbano essere effettuati
sopralluoghi o attivita' di campionamento o analisi di difficile
ripetizione, il proponente puo' richiedere la presenza di tecnici
designati dall'autorita' competente, senza che cio' comporti oneri
aggiuntivi. L'autorita' competente comunica tempestivamente al
proponente i motivi tecnici dell'eventuale non adesione alla
richiesta.