LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6
Sportello unico per le attivita' produttive
1. Per i progetti relativi alle attivita' produttive assoggettate al
procedimento di cui agli artt. 23 e seguenti del DLgs n. 112 del
1998, lo sportello unico attiva le procedure di verifica (screening)
e di VIA disciplinate dalla presente legge ed acquisisce le relative
determinazioni dell'autorita' competente.
2. A tal fine lo sportello unico, ai sensi della presente legge
trasmette all'autorita' competente la domanda del proponente con la
relativa documentazione e cura gli adempimenti relativi al deposito,
trasmissione e pubblicazione di cui agli artt. 9 e 14.
3. Nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione
all'insediamento di attivita' produttive la valutazione di impatto
ambientale (VIA) positiva comprende e sostituisce le autorizzazioni e
gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela
ambientale e paesaggistico-territoriale a norma dell'art. 17.
4. Acquisito l'esito della procedura di verifica (screening), ovvero
la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva lo sportello
unico conclude il procedimento di autorizzazione all'insediamento
dell'attivita' produttiva.
5. Lo sportello unico assicura a tutti gli interessati le
informazioni sugli adempimenti in materia di procedure di VIA.
6. Fino all'istituzione dello sportello unico di cui comma 1, le
domande per l'avvio delle procedure di verifica (screening) e di VIA
sono presentate dal proponente direttamente all'autorita' competente.