REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)

             TITOLO I                                                           
           DISPOSIZIONI GENERALI                                                
          Art. 5                                                                
Autorita' competenti                                                            
1. La Regione e' competente per le procedure relative ai progetti:              
a) elencati negli Allegati A.1 e B.1;                                           
b) elencati negli Allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi            
il territorio di due o piu' province;                                           
c) previsti al comma 2 qualora la Provincia sia il proponente;                  
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.1 e B.1,           
attivate su richiesta del proponente;                                           
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui             
localizzazione interessi il territorio di due o piu' province,                  
attivate su richiesta del proponente.                                           
2. La Provincia e' competente per le procedure relative ai progetti:            
a) elencati negli Allegati A.2 e B.2;                                           
b) elencati negli Allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi            
il territorio di due o piu' comuni;                                             
c) previsti al comma 3 qualora il Comune sia il proponente;                     
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.2 e B.2,           
attivate su richiesta del proponente;                                           
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui             
localizzazione interessi il territorio provinciale, attivate su                 
richiesta del proponente.                                                       
3. Il Comune e' competente per le procedure relative ai progetti                
elencati negli Allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai            
progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli Allegati A.3            
e B.3.                                                                          
4. L'autorita' competente svolge le procedure di verifica (screening)           
e di VIA su richiesta del proponente ovvero dello sportello unico per           
le attivita' produttive nei casi di cui all'art. 6.                             
5. Nell'espletamento delle procedure disciplinate dalla presente                
legge, l'autorita' competente istituisce un apposito ufficio. I                 
Comuni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero             
avvalersi dell'ufficio competente della Provincia, tramite apposite             
convenzioni.                                                                    
6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle             
procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorita' competente             
puo' avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture                    
dell'ARPA dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44.           
L'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA e' definito dalla Giunta               
regionale in riferimento alle diverse tipologie di impianti, opere o            
interventi in misura forfettaria, previo parere del Comitato di                 
indirizzo di cui all'art. 8 della L.R. 44/95.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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