REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)

             TITOLO I                                                           
           DISPOSIZIONI GENERALI                                                
          Art. 2                                                                
Definizioni                                                                     
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:                
a) impatto ambientale: l'insieme degli effetti rilevanti, diretti ed            
indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei,                  
singoli e cumulativi, positivi e negativi, che progetti, pubblici o             
privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi           
naturali e umani;                                                               
b) procedura di verifica (screening): procedura preliminare,                    
disciplinata dal Titolo II, volta a definire se il progetto deve                
essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA;                            
c) procedura di VIA: la procedura, disciplinata dal Titolo III,                 
finalizzata alla espressione, da parte dell'autorita' competente,               
della valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla successiva           
lettera f);                                                                     
d) studio d'impatto ambientale (SIA): studio tecnico-scientifico                
degli impatti ambientali di un progetto, di cui all'art. 11;                    
e) definizione dei contenuti del SIA (scoping): fase preliminare                
facoltativa, disciplinata dall'art. 12, volta a definire, in                    
contraddittorio tra autorita' competente e proponente, le                       
informazioni che devono essere fornite nel SIA;                                 
f) valutazione di impatto ambientale (VIA): determinazione                      
dell'autorita' competente, disciplinata dall'art. 16, in ordine                 
all'impatto ambientale del progetto;                                            
g) proponente: il committente o l'autorita' proponente, cioe'                   
rispettivamente il soggetto privato o pubblico che predispone le                
iniziative relative ad un progetto da sottoporre alle procedure                 
disciplinate dalla presente legge;                                              
h) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o                   
esecutivi, concernenti la realizzazione di impianti, opere o                    
interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse           
naturali. Nel caso di impianti, opere o interventi pubblici, per                
progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo si               
intende quanto definito rispettivamente nei commi 3, 4 e 5 dell'art.            
16 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed           
integrazioni;                                                                   
i) autorita' competente: l'amministrazione che effettua le procedure            
disciplinate dalla presente legge ai sensi dell'art. 5;                         
j) Comuni interessati: i Comuni il cui territorio e' interessato                
dalla realizzazione del progetto nonche' dai connessi impatti                   
ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o           
interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi                   
correlati;                                                                      
k) Provincia interessata: la Provincia nel cui territorio sono                  
ricompresi i Comuni interessati;                                                
l) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a                 
rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri,                
nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla                       
realizzazione del progetto;                                                     
m) associazioni interessate: gli enti, le associazioni, ed in                   
particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai             
sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, i comitati                
esponenziali di categorie o interessi collettivi, interessati dalla             
realizzazione del progetto ed operanti nella regione;                           
n) soggetto interessato: ogni soggetto portatore di un interesse                
inerente alla realizzazione del progetto;                                       
o) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o                   
designata dalla autorita' competente per curare l'espletamento delle            
attivita' connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure              
disciplinate dalla presente legge;                                              
p) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il           
quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e              
B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente                
legge.                                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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