LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) impatto ambientale: l'insieme degli effetti rilevanti, diretti ed
indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei,
singoli e cumulativi, positivi e negativi, che progetti, pubblici o
privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi
naturali e umani;
b) procedura di verifica (screening): procedura preliminare,
disciplinata dal Titolo II, volta a definire se il progetto deve
essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA;
c) procedura di VIA: la procedura, disciplinata dal Titolo III,
finalizzata alla espressione, da parte dell'autorita' competente,
della valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla successiva
lettera f);
d) studio d'impatto ambientale (SIA): studio tecnico-scientifico
degli impatti ambientali di un progetto, di cui all'art. 11;
e) definizione dei contenuti del SIA (scoping): fase preliminare
facoltativa, disciplinata dall'art. 12, volta a definire, in
contraddittorio tra autorita' competente e proponente, le
informazioni che devono essere fornite nel SIA;
f) valutazione di impatto ambientale (VIA): determinazione
dell'autorita' competente, disciplinata dall'art. 16, in ordine
all'impatto ambientale del progetto;
g) proponente: il committente o l'autorita' proponente, cioe'
rispettivamente il soggetto privato o pubblico che predispone le
iniziative relative ad un progetto da sottoporre alle procedure
disciplinate dalla presente legge;
h) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o
esecutivi, concernenti la realizzazione di impianti, opere o
interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse
naturali. Nel caso di impianti, opere o interventi pubblici, per
progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo si
intende quanto definito rispettivamente nei commi 3, 4 e 5 dell'art.
16 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed
integrazioni;
i) autorita' competente: l'amministrazione che effettua le procedure
disciplinate dalla presente legge ai sensi dell'art. 5;
j) Comuni interessati: i Comuni il cui territorio e' interessato
dalla realizzazione del progetto nonche' dai connessi impatti
ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o
interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi
correlati;
k) Provincia interessata: la Provincia nel cui territorio sono
ricompresi i Comuni interessati;
l) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a
rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri,
nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla
realizzazione del progetto;
m) associazioni interessate: gli enti, le associazioni, ed in
particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai
sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, i comitati
esponenziali di categorie o interessi collettivi, interessati dalla
realizzazione del progetto ed operanti nella regione;
n) soggetto interessato: ogni soggetto portatore di un interesse
inerente alla realizzazione del progetto;
o) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o
designata dalla autorita' competente per curare l'espletamento delle
attivita' connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure
disciplinate dalla presente legge;
p) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il
quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e
B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente
legge.