LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalita'
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Informazione e partecipazione
Art. 4 - Ambito di applicazione
Art. 5 - Autorita' competenti
Art. 6 - Sportello unico per le attivita' produttive
Art. 7 - Opere pubbliche
Art. 8 - Direttive TITOLO II - PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING)
Art. 9 - Verifica (screening)
Art. 10 - Esiti della procedura TITOLO III - PROCEDURA DI
VIA
Art. 11 - Studio di impatto ambientale (SIA)
Art. 12 - Definizione dei contenuti del SIA (scoping)
Art. 13 - Presentazione della domanda
Art. 14 - Deposito e pubblicizzazione
Art. 15 - Partecipazione
Art. 16 - Valutazione di impatto ambientale (VIA)
Art. 17 - Effetti della valutazione di impatto ambientale
(VIA)
Art. 18 - Conferenza di servizi TITOLO IV - PROCEDURE DI
VIA INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI
Art. 19 - Procedure per progetti con impatti ambientali
interregionali
Art. 20 - Partecipazione della Regione alla procedura di
cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349
Art. 21 - Procedure per progetti con impatti ambientali
transfrontalieri TITOLO V - MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 22 - Monitoraggio
Art. 23 - Controllo sostitutivo
Art. 24 - Vigilanza e sanzioni TITOLO VI - DISPOSIZIONI
COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 25 - Informazione e sistema informativo
Art. 26 - Relazione sull'attuazione delle procedure in
materia di impatto ambientale
Art. 27 - Formazione culturale e aggiornamento
professionale
Art. 28 - Spese istruttorie
Art. 29 - Norma finanziaria
Art. 30 - Disposizioni abrogative ed interpretative
Art. 31 - Modifiche degli allegati
Art. 32 - Decorrenza dell'efficacia
ALLEGATO A.1
Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 9/99
ALLEGATO A.2
Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 9/99
ALLEGATO A.3
Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 9/99
ALLEGATO B.1
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a) della L.R.
9/99
ALLEGATO B.2
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. b) e c) della
L.R. 9/99
ALLEGATO B.3
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. b) e c) della
L.R. 9/99
ALLEGATO C
Contenuti del SIA relativo a progetti di cui all'articolo 11, comma 1
ALLEGATO D
Criteri per la procedura di verifica (screening) di cui all'articolo
10
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalita'
(modificato comma 1 da art. 1, L.R. 16/11/2000, n. 35)
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle Direttive
85/337/CEE e 97/11/CE e del DPR 12 aprile 1996, stabilisce con la
presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto
ambientale.
2. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e
migliorare la salute e la qualita' della vita, mantenere la varieta'
delle specie, conservare la capacita' di riproduzione degli
ecosistemi e garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo
sostenibile. A tal fine per i progetti individuati negli Allegati A1,
A2, A3, B1, B2 e B3 sono valutati gli effetti diretti ed indiretti
sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque,
sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul
patrimonio culturale ed ambientale e sull'interazione tra detti
fattori.
3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di
prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o
interventi, di identificare e valutare le possibili alternative,
compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per
minimizzare o eliminare gli impatti negativi.
4. Nel perseguire tali finalita' la Regione garantisce e promuove
l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti
previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la
semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative,
anche attraverso lo sportello unico per le attivita' produttive.
5. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione di
impatto ambientale ai sensi del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, sono
esercitate con le modalita' stabilite dalla presente legge.