REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 22 novembre 1999, n. 10700

Ditta Cooperativa Innovazione agricola Srl - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Montecchio Emilia (RE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria, salvi i diritti dei terzi, alla ditta             
Cooperativa Innovazione agricola con sede in Via Newton n. 39 del               
comune di Reggio Emilia legalmente domiciliata presso la sede del               
Comune di Montecchio Emilia (RE), la concessione di derivazione di              
acqua pubblica dalle falde sotterranee in localita' Aiola del comune            
di Montecchio Emilia (RE); (omissis) per la quantita' d'acqua,                  
stabilita in medi moduli 0,042 (l/s 4,2) e fino ad un massimo uguale            
e non superiore a moduli 0,63 (l/s 63) per uso irriguo e piu'                   
precisamente per irrigare un appezzamento di terreno di complessivi             
ettari 95 coltivato a prato, mais, pomodoro e vigneto; (omissis)                
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3595 di repertorio del 3/7/1997                    
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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