REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 18 novembre 1999, n. 10602

Ditta Dalter Alimentari SpA - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso igienico e assimilati dalle falde sotterranee in comune di Sant'Ilario d'Enza (RE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria, salvi i diritti dei terzi, alla ditta             
Dalter Alimentari SpA con sede in Via Val d'Enza n. 134 del comune di           
Sant'Ilario d'Enza e legalmente domiciliata presso la sede di tale              
Comune, la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde             
sotterranee in localita' Gazzaro del comune di Sant'Ilario d'Enza               
(RE); (omissis) per la quantita' d'acqua, stabilita in medi moduli              
0,0019 (l/s 0,19) e fino ad un massimo uguale e non superiore a                 
moduli 0,05 (l/s 5) per uso igienico ed assimilati e piu'                       
precisamente per lavaggio locali, servizi igienici e antincendio                
della ditta istante; (omissis)                                                  
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3624 di repertorio del 3/10/1997                   
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)    Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le           
opere di presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e               
privato interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di                  
sicurezza previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di           
eventi dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde                
acquifere sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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