DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2000, n. 2105
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'ISEA per la gestione dei finanziamenti di cui alla L.R. 3 luglio 1998, n. 20. Fondi anno 2000
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA";
- in particolare, l'art. 2 di detta legge che autorizza la Regione a
sostenere l'attivita' dell'Istituto attraverso la concessione di
finanziamenti per il raggiungimento delle finalita' statutarie;
dato atto che la concessione di detti finanziamenti deve essere
disciplinata da apposita convenzione i cui contenuti sono
specificatamente indicati nel comma 3 del citato art. 2 della L.R.
20/98;
richiamate:
- la propria deliberazione n. 1148 del 6 luglio 1999, con la quale,
in riferimento all'esercizio finanziario regionale 1999, e' stata
disposta la concessione all'ISEA di un finanziamento di Lire
100.000.000 (pari ad Euro 51.645,69) da utilizzare integralmente per
l'attuazione di interventi per lo sviluppo del settore agricolo
nelle aree appenniniche, con particolare riferimento
all'agriturismo, ed e' stata autorizzata la stipula della relativa
convenzione;
- la L.R. n. 16 del 28 febbraio 2000 che quantifica in Lire
100.000.000 (Euro 51.645,69) l'entita' del finanziamento concedibile
per l'esercizio 2000 a carico del Capitolo 18063 "Contributi per il
finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA per il raggiungimento delle finalita'
staturarie (art. 2, L.R. 3 luglio 1998, n. 20)";
ritenuto, in riferimento a quanto previsto dalla lettera c) del
predetto art. 2, comma 3, di destinare integralmente il finanziamento
di cui al presente atto allo svolgimento da parte dell'ISEA di
interventi creditizi in favore delle aziende agricole;
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia" ed in particolare
l'art. 1, comma 2, lett. e);
ritenuto di dover provvedere in attuazione della L.R. 20/98 piu'
volte citata e di assumere, ricorrendo le condizioni di cui all'art.
57, comma 2 della L.R. 31/77 e successive modificazioni, il relativo
impegno di spesa;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.
1396 del 31 luglio 1998, esecutive;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Territorio e Ambiente rurale, dott. Rocco Bagnato, in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art.
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura,
dott. Dario Manghi, in merito alla legittimita della presente
deliberazione ai sensi del medesimo articolo di legge e della citata
deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dott. Gianni
Mantovani, ai sensi dei predetti articoli di legge e deliberazione;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di concedere, in riferimento all'esercizio finanziario 2000 ed in
attuazione l'art. 2 della L.R. 3 luglio 1998, n. 20, all'Istituto per
lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA,
con sede in Bologna, un finanziamento di Lire 100.000.000 (Euro
51.645,69) da utilizzare per le iniziative e con le modalita'
previste nella convenzione di cui al successivo punto 2);
2) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, la convenzione che disciplina
l'utilizzo da parte dell'ISEA del finanziamento concesso, dando atto
che alla sua sottoscrizione provvedera', per la Regione, il
Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente rurale in attuazione
della normativa regionale vigente;
3) di stabilire, in riferimento a quanto previsto dalla lett. c) del
predetto art. 2, comma 3, che il finanziamento di cui al presente
atto sia interamente destinato allo svolgimento da parte dell'ISEA di
interventi creditizi in favore delle aziende agricole;
4) di impegnare la spesa complessiva di Lire 100.000.000 (Euro
51.645,69) registrata al n. 4736 di impegno sul Capitolo 18063
"Contributi per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo
economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA per il
raggiungimento delle finalita' statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio
1998, n. 20)" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2000 che
presenta la necessaria disponibilita';
5) di stabilire che alla liquidazione in unica soluzione e
all'emissione della richiesta del titolo di pagamento relativo al
finanziamento di cui al precedente punto 1), provvedera' con atto
formale il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente rurale ai
sensi degli artt. 61 e 62 della L.R. 31/77 cosi' come sostituiti
dagli artt. 14 e 15 della L.R. 40/94 e dei punti 5.2 e 5.3 della
deliberazione 2541/95 ad avvenuta sottoscrizione della convenzione al
fine di consentire all'ISEA di porre in essere le procedure per i
finanziamenti degli interventi nel settore creditizio;
6) di dare atto che, a norma di quanto previsto al comma quarto
dell'art. 2 della L.R. 20/98, la presente deliberazione sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Istituto per lo sviluppo
economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA
Vista la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale -ISEA" ed in particolare l'art. 2;
tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52
- codice fiscale 80062590379 - rappresentata dal dott. . . . . . . .
. . . . Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente rurale,
domiciliato per le sue funzioni presso la Regione che interviene nel
presente atto per dare attuazione alla deliberazione di Giunta n. . .
. . del . . . . . .
l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA con sede in Bologna (cap 40126), Via
Altabella n. 19 - codice fiscale 80014150371, partita IVA 03369800374
- rappresentato da . . . . . . . . . . . . . . . . che interviene nel
presente atto nella sua qualita' di Presidente (come dai poteri
previsti all'art. 9 dello statuto)
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna, con riferimento all'esercizio finanziario
2000, eroghera' all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA (di seguito denominato ISEA), ad
avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, un finanziamento
di Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69) finalizzato all'attuazione di
interventi per lo sviluppo del settore agricolo nelle aree
appenniniche poste in Comunita' Montane della regione, con
particolare riferimento al settore agrituristico.
L'ISEA dovra' destinare l'intero finanziamento ad interventi
creditizi a favore di aziende agricole e non potra' utilizzare nessun
importo per attivita' diretta.
Art. 2
Il finanziamento di cui al precedente articolo 1 verra' utilizzato
dall'ISEA per la concessione di contributi in conto interessi, da
corrispondersi in forma attualizzata, su prestiti richiesti da
aziende agricole per la realizzazione degli interventi di seguito
descritti, compatibili con il Mercato Comune Europeo ai sensi degli
artt. 92 e 93 del Trattato, e nel rispetto delle normative regionali,
statali e comunitarie:
a) ristrutturazione, adeguamento o miglioramento igienico-sanitario
di fabbricati di abitazione rurale e annessi servizi non destinati ad
attivita' economiche;
b) interventi nel settore agrituristico: ristrutturazione,
miglioramento e recupero delle strutture aziendali e relative
pertinenze obsolete, al fine della conservazione;
c) interventi di conservazione e miglioramento al patrimonio agricolo
(fabbricati, stalle, magazzini, ecc.) di importanza storica,
culturale, architettonica, paesaggistica e ambientale o comunque
tipico del territorio emiliano-romagnolo, esclusa l'acquisizione di
scorte vive o morte.
Art. 3
L'ISEA potra' concedere i contributi di cui al precedente art. 2 a
beneficiari finali che siano persone fisiche o giuridiche che abbiano
la specifica qualifica di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135
del Codice civile.
I beneficiari dovranno rientrare, per dimensioni, nella "PMI"
(piccola e media impresa) cosi' come definita dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese.
I beneficiari finali non dovranno aver ricevuto nell'ultimo triennio
e si dovranno impegnare a non richiedere, per i tre anni successivi
alla data di concessione del prestito, premi, contributi o
finanziamenti da parte della Unione Europea, dello Stato, della
Regione o di altri Enti pubblici che sommati a quelli ricevuti
superino i 100.000 Euro.
L'ISEA dovra' dare priorita' nell'assegnazione dei contributi ai
richiedenti iscritti nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici di cui all'art. 12 della L.R. 26/94.
Art. 4
Le domande degli interessati dovranno pervenire all'ISEA tramite gli
sportelli bancari delle Aziende di credito associate all'ISEA e
saranno vagliate dal Comitato esecutivo dell'Istituto stesso che
adottera' le delibere conseguenti.
I prestiti da ammettere a contributo, ammortizzabili fino a cinque
anni, saranno concessi dalle predette Aziende di credito e dovranno
rispettare i seguenti limiti:
a) per gli interventi di cui all'art. 2, punto a), fino ad un massimo
del 70% della spesa preventivata fermo restando il limite massimo di
prestito concedibile di Lire 50.000.000 (Euro 25.822,84);
b) per gli interventi di cui all'art. 2, punti b) e c), fino ad un
massimo del 70% della spesa preventivata fermo restando il limite
massimo di prestito concedibile di Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69).
Per l'istruttoria delle domande di contributo si rimanda, per quanto
non contemplato dalla presente convenzione, al Regolamento dell'ISEA
per l'applicazione della Legge 8/8/1985, n. 417.
Art. 5
La quota di tasso di interesse da porre a carico del beneficiario
finale non puo' superare il tasso determinato dalla Banca d'Italia in
attuazione dell'art. 2 del DLgs 24 giugno 1998, n.213 in vigore al
momento dell'incasso.
Il contributo sugli interessi, da corrispondersi in forma
attualizzata, sara' stabilito con decisione del Consiglio di
amministrazione dell'ISEA e dovra' essere contenuto nel limite
massimo di ulteriori 2 punti percentuali.
L'ISEA potra' richiedere al beneficiario il rimborso dei costi per
l'istruttoria della pratica che non potranno comunque superare il
cinque per cento dell'importo del prestito concesso.
Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, l'ISEA
provvedera' ad erogare i fondi disponibili con le modalita' previste
per il Fondo di cui alle Leggi 26/70 e 417/85.
Art. 6
Il finanziamento concesso dovra' essere impegnato dall'ISEA entro 18
mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
L'ISEA dovra' trasmettere entro i successivi 3 mesi prospetti
riepilogativi relativi all'utilizzo del finanziamento, corredati da
copia dei verbali istruttori relativi alle domande inoltrate e delle
deliberazioni di impegno assunte dal Comitato esecutivo.
Analogamente, entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al
precedente comma, dovra' essere rendicontata la situazione contabile
delle somme effettivamente erogate.
Eventuali fondi non erogati entro il predetto termine dovranno essere
restituiti alla Regione Emilia-Romagna entro il mese successivo.
Art. 7
La Regione Emilia-Romagna e' sollevata da ogni responsabilita' civile
e penale per qualsiasi evento dannoso derivante dall'utilizzo del
finanziamento di cui alla presente convenzione.
Art. 8
L'ISEA realizzera' un monitoraggio dei risultati ottenuti con il
finanziamento concesso. La relazione conclusiva sara' allegata alla
rendicontazione contabile finale di cui all'art. 6 della presente
convenzione.
Art. 9
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia
che possa nascere dalla presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti
relativamente alla validita', interpretazione od esecuzione della
presente convenzione, sara' risolta mediante arbitrato rituale ai
sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice procedura civile ad opera
di un Collegio di tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle
parti e il terzo, che fungera' da Presidente del Collegio arbitrale,
nominato dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di
mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei due
contraenti, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni
saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.
Art. 10
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico
dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA.
Bologna,
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per L'ISTITUTO PER
IL RESPONSABILE DEL LO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO TERRITORIO DELL'APPENNINO
E AMBIENTE RURALE CENTRO-SETTENTRIONALE - ISEA
IL PRESIDENTE