DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2000, n. 1904
Affidamento ad ARPA di un incarico per la predisposizione di un rapporto sullo stato regionale e prospettive nella gestione dei rifiuti per l'anno 2000. Approvazione della convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e
integrazioni all'art. 19 attribuisce alla competenza delle Regioni
fra l'altro la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento,
sentite le Province e i Comuni, dei piani regionali di gestione dei
rifiuti;
- la L.R. 12 luglio 1994, n. 27 cosi' come modificata e integrata
dalla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 all'art. 126 individua quali
strumenti della pianificazione della gestione del rifiuti i seguenti
piani:
a) il Piano territoriale regionale (PTR) cosi' come integrato dal
Piano territoriale paesistico regionale (PTPR);
b) i Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui
all'art. 2 della L.R. 6/95;
c) i Piani provinciali per la gestione dei rifiuti (PPGR);
- l'art. 32 della L.R. 27/94 prevede che la Regione possa affidare ad
enti, societa', istituti di ricerca, aziende specializzate e a
professionisti di comprovata esperienza, incarichi di studio,
consulenza rilevazione, organizzazione di dati, anche finalizzati
alla attivita' di pianificazione;
considerato che al fine di predisporre le direttive regionali per la
elaborazione dei Piani provinciali gestione rifiuti e' necessario
disporre di un quadro conoscitivo sullo stato della gestione dei
rifiuti e sulle prospettive future a livello regionale;
preso atto che:
- l'art. 5 del DLgs n. 157 del 17 marzo 1995 consente di effettuare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite l'espletamento di apposita gara, ad Enti che siano essi
stessi un'Amministrazione aggiudicatrice e che siano titolari di un
diritto di esclusiva in virtu' di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
- l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna (ARPA) istituita con L.R. n. 44 del 19 aprile
1995, ha tra le varie funzioni, anche quella prevista dall'art. 5,
lettera n) della legge regionale citata di "fornire attivita' di
supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di
piani e progetti ambientali";
considerato che:
- l'ARPA ha gia' collaborato con la Direzione generale Ambiente nello
sviluppo di strumenti conoscitivi anche finalizzati alla attivita' di
pianificazione in materia di rifiuti;
- l'ARPA ha presentato una proposta tecnico-economica relativa alla
predisposizione di un rapporto sullo stato regionale e prospettive
future nella gestione dei rifiuti per l'anno 2000 del costo
complessivo di Lire 27.000.000, IVA inclusa (pari a Euro 13.944,34);
ritenuto:
- che la proposta tecnico-economica presentata da ARPA trattenuta
agli atti del Servizio regionale competente, sia idonea dal punto di
vista tecnico e congrua dal punto di vista economico;
- di dover regolamentare il rapporto di collaborazione tra Ente
Regione e ARPA a cui viene affidata la realizzazione della
sopracitata attivita' attraverso la stipula di apposita convenzione
il cui schema allegato quale parte integrante viene approvato con il
presente atto;
dato atto che:
- alla spesa derivante dalla realizzazione della sopracitata
attivita' di supporto si provvede per l'importo complessivo di Lire
27.000.000, IVA inclusa (pari ad Euro 13.944,34) attraverso lo
stanziamento allocato sul Capitolo 37338 "Spese per le attivita' di
pianificazione e di ricerca in materia di rifiuti (art. 32, L.R. 12
luglio 1994, n. 27), del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2000 che e' stato dotato della necessaria disponibilita';
- ricorrono gli elementi di cui all'art. 57, secondo comma della L.R.
31/77 e successive modificazioni e che pertanto l'impegno di spesa
puo' essere assunto con il presente atto;
vista la deliberazione regionale n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le direttive
dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente
dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' della
presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.
19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della deliberazione 2541/95
sopracitata;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Analisi e Pianificazione ambientale, ing. Giuseppe Benedetti, in
merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
della deliberazione sopracitata;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dott. Gianni
Mantovani, ai sensi del predetto articolo di legge e della
deliberazione sopracitata;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di affidare all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna (ARPA), la realizzazione dell'attivita' relativa
alla predisposizione del rapporto sullo stato regionale e prospettive
nella gestione dei rifiuti per l'anno 2000, per una spesa complessiva
di Lire 27.000.000, IVA inclusa (pari a Euro 13.944,34) sulla base di
quanto indicato in premessa;
2) di approvare lo schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e
ARPA, quale parte integrante della presente delibera, che regola i
rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e l'ARPA per la
predisposizione del rapporto di cui al precedente punto 1);
3) di dare atto che il Direttore generale all'Ambiente, in
applicazione della normativa regionale vigente ed ai sensi della
delibera di Giunta 2541/95, provvedera' a sottoscrivere la
convenzione allegata al presente atto deliberativa;
4) di impegnare la spesa complessiva di Lire 27.000.000, IVA inclusa
(pari a Euro 13.944,34) per la realizzazione dell'attivita' di cui al
punto 1) , registrata al n. 4485 di impegno sul Capitolo 37338 "Spese
per le attivita' di pianificazione e di ricerca in materia di rifiuti
(art. 32, L.R. 12/7/1994, n. 27)" del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2000 che e' stato dotato della necessaria disponibilita';
5) di dare atto che il Responsabile del Servizio competente al sensi
della L.R. 31/77 cosi' come modificata dalla L.R. 40/94 ed in
applicazione della deliberazione 2541/95, provvedera' con propri atti
formali alla liquidazione della spesa di cui al punto 4) al
verificarsi delle condizioni previste all'art. 6 della convenzione
allegata;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA (Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente) per la predisposizione di
un rapporto sullo stato regionale e prospettive nella gestione dei
rifiuti per l'anno 2000
L'anno 2000, il giorno . . . . . . . . . del mese . . . . . . . . . .
. . .
fra
la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna - Via dei Mille n. 21
- codice fiscale 80062590379 rappresentata per la firma della
presente convenzione dal Direttore generale all'Ambiente . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . che elegge domicilio legale presso il
sopracitato indirizzo,
l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna (d'ora in avanti denominata ARPA), partita IVA e
c.f. 04290860370, rappresentata dal Direttore generale . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . che elegge domicilio
legale presso la sede ARPA di Bologna, Via Po n. 5;
visti:
- il DLgs 5/2/1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 12 luglio 1994, n. 27 cosi' come modificata e integrata
dalla L.R. 21 aprile 1999, n. 3, che individua quali strumenti della
pianificazione della gestione dei rifiuti i Piani provinciali per la
gestione dei rifiuti (PPGR);
- l'art. 32 della L.R. 27/94 che prevede che la Regione possa
affidare ad enti, societa', istituti di ricerca, aziende
specializzate e a professionisti di comprovata esperienza, incarichi
di studio, consulenza rilevazione, organizzazione di dati, anche
finalizzati alla attivita' di pianificazione;
considerato che:
- l'art. 5 del DLgs n. 157 del 17 marzo 1995 consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite l'espletamento di apposita gara, ad Enti che siano essi
stessi un'Amministrazione aggiudicatrice e che siano titolari di un
diritto di esclusiva in virtu' di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
- l'ARPA istituita con L.R. n. 44 del 19 aprile 1995, ha tra le varie
funzioni anche quella prevista dall'art. 5, lettera n), della legge
regionale citata, di "fornire attivita' di supporto alla Regione e
agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali";
tenuto conto che ARPA ha gia' collaborato con la Direzione generale
Ambiente nello sviluppo di strumenti conoscitivi anche finalizzati
alla attivita' di pianificazione in materia di rifiuti;
tutto cio' premesso, si stipula e si conviene quanto segue:
Art. 1
Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA, che accetta, di svolgere
l'attivita' per l'esecuzione del rapporto sullo stato regionale e
prospettive nella gestione dei rifiuti per l'anno 2000. L'incarico
sara' svolto dall'ARPA secondo i contenuti, le modalita' ed i tempi
analiticamente descritti nella specifica tecnico-economica che e'
depositata presso il Servizio regionale Analisi e Pianificazione
ambientale e che verranno meglio precisati ad avvenuta consegna del
Programma dettagliato della attivita' (PDA) del progetto.
Art. 2
Controllo sull'esecuzione dell'incarico
Le attivita' della presente Convenzione verranno realizzate sotto la
vigilanza ed il controllo del Responsabile dell'Ufficio regionale
Pianificazione e Gestione dei rifiuti, che accertera' l'operato
dell'ARPA ed il rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione
del programma di lavoro in conformita' alle clausole della presente
convenzione.
Il Responsabile di tale ufficio potra', nel corso dello sviluppo
delle attivita', definire eventuali variazioni ed indirizzi
integrativi in accordo con ARPA, al fine di assicurare la migliore
corrispondenza agli obiettivi dell'incarico.
Art. 3
Durata della prestazione
Le attivita' del programma di lavoro si svilupperanno nell'arco
temporale di realizzazione dell'incarico stabilito in 3 mesi dalla
data di sottoscrizione della presente convenzione.
Qualora, per cause non imputabili all'ARPA e debitamente riconosciute
dalla Regione Emilia-Romagna, si dovessero verificare sospensioni
temporanee delle prestazioni dell'ARPA, la situazione verra'
accertata attraverso uno scambio di lettere tra il Responsabile
dell'ufficio incaricato della vigilanza e controllo e l'ARPA e
formalizzata con apposito atto amministrativo nel rispetto della
normativa vigente. I tempi della sospensione, cosi' accertati,
daranno luogo ad una proroga dei termini di consegna, pari al periodo
di sospensione.
Art. 4
Obblighi dell'ARPA
L'ARPA si impegna altresi' a:
1) comunicare il nominativo del Responsabile e dei componenti del
gruppo di progetto incaricato dello svolgimento delle attivita' entro
10 giorni dalla stipula della presente convenzione. Inoltre l'ARPA,
entro 15 giorni dalla data di stipula della presente convenzione,
consegnera' un PDA del progetto, comprensivo dei tempi e dei costi
delle singole attivita';
2) tenere informato il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e
Gestione dei rifiuti sullo svolgimento dei lavori;
3) mantenere a disposizione la documentazione relativa allo
svolgimento dei lavori e predisporre, in accordo con la Regione,
relazioni illustrative sull'attivita' svolta.
Art. 5
Elaborati finali
L'ARPA si impegna a fornire copia della bozza degli elaborati finali
15 giorni prima del termine previsto, al fine di consentire al
Responsabile dell'ufficio preposto le opportune verifiche e, alla
scadenza del termine contrattuale, dopo aver provveduto ad apportare
le eventuali modifiche ed integrazioni, a consegnare n. 4 copie degli
elaborati conclusivi di cui n. 3 su supporto cartaceo e una su
supporto informatico da concordare.
L'ARPA inoltre, su richiesta del Responsabile dell'ufficio preposto,
entro tre mesi dalla consegna definitiva, fornira' copia dei
documenti (ricerche, materiale grigio, basi di dati su qualsiasi
supporto) consultati ed utilizzati per l'elaborazione del progetto,
ritenuti di interesse dalla Regione.
Art. 6
Corrispettivo delle prestazioni e modalita' di pagamento
La Regione liquidera' ad ARPA l'importo di Lire 27.000.000, IVA 20%
inclusa, (pari a Euro 13.944,34) quale compenso per l'esecuzione del
rapporto di cui all'art. 1, dietro presentazione di regolari fatture,
previo nulla-osta del Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e
Gestione dei rifiuti secondo le modalita' di seguito riportate:
- il 30% pari a Lire 8.100.000, IVA inclusa (pari ad Euro 4.183,30)
ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione ed a
presentazione del PDA cosi' come indicato al punto 1) dell'articolo 4
che precede;
- il 70% pari a Lire 18.900.000 IVA inclusa (pari ad Euro 9.761,04)
al completamento delle attivita', da corrispondere dietro
presentazione degli elaborati finali e di un rapporto sui lavori
svolti.
Art. 7
Integrazione dell'accordo
Per quanto non contemplato nel presente disciplinare valgono le
disposizioni contenute nel Codice civile e le leggi speciali in
quanto compatibili.
Art. 8
Collaborazioni esterne
Per l'espletamento di specifiche prestazioni l'ARPA potra' avvalersi,
nel rispetto della normativa vigente, dell'opera di altri organismi
specializzati, societa', gruppi di lavoro nonche' di professionisti,
dandone tempestiva informazione al Responsabile dell'ufficio
preposto.
L'ARPA, nei rapporti con tali soggetti, evitera' di coinvolgere la
Regione e fara' fronte a sua cura e spese agli eventuali diritti
dovuti agli autori terzi.In nessun caso, pero', i contratti con i
terzi dovranno essere di impedimento all'esecuzione delle prestazioni
secondo quanto stabilito all'art. 3.
Art. 9
Diritti d'autore e riservatezza
Con la firma della presente convenzione, l'ARPA riconosce
sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la
titolarita' a titolo originario del diritto d'autore della Regione.
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione
scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni,
documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le
procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di legge in
materia di diritto di accesso.
Art. 10
Responsabilita' nei confronti di terzi
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che
a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi
dall'esecuzione della presente convenzione.
Art. 11
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR
n. 131 del 26 aprile 1986 con spesa a carico della parte richiedente.
E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B del DPR 26
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 ottobre
1982, n. 955.
IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ARPA ALL'AMBIENTE