DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2000, n. 60
Modifica alla delibera di Giunta 44/00. Accordo di programma tra il Servizio Geologico d'Italia e le Regioni Emilia-Romagna e Marche per la realizzazione del foglio geologico n. 267 "San Marino" (proposta della Giunta regionale in data 25 luglio 2000, n. 1258)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1258 del 25
luglio 2000, recante in oggetto "Modifica alla delibera di Giunta
44/00. Accordo di programma tra il Servizio Geologico d'Italia e le
Regioni Emilia-Romagna e Marche per la realizzazione del foglio
geologico n. 267 ôSan Marino'" e che qui di seguito si trascrive
integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.
32, relative alla "Formazione di una cartografia regionale", e le
Leggi nazionali 67/88, 305/89 e 438/95;
(omissis) delibera:
1) di modificare, per le ragioni espresse in premessa, la delibera di
Giunta 44/00;
2) di proporre al Consiglio regionale la modifica in oggetto;
3) di approvare il nuovo schema di Accordo di programma tra il
Servizio Geologico d'Italia e le Regioni Emilia-Romagna e Marche che,
in allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte
integrante;
4) di confermare quanto stabilito nella precedente deliberazione n.
44 del 18/1/2000 per la parte non soggetta a modifiche;
5) di autorizzare il Presidente della Giunta della Regione
Emilia-Romagna ad apportare le eventuali modifiche che si ritenessero
necessarie all'atto della firma dell'Accordo sopra citato;
(omissis)
Schema accordo di programma tra il Servizio Geologico d'Italia e le
Regioni Emilia-Romagna e Marche
L'anno duemila, il giorno . . . . . . del mese di . . . . . . . . ,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i
Servizi Tecnici nazionali in Roma, Via Curtatone n. 3,
sono presenti
Servizio Geologico d'Italia - nella persona del Direttore del
Servizio Geologico d'Italia, dott. Andrea Todisco;
Regione Emilia-Romagna - nella persona del Presidente della Giunta
della Regione Emilia-Romagna, sig. Vasco Errani;
Regione Marche - nella persona del . . . . . . . . . . . . . . .
giusta delega con decreto del Presidente della Regione Marche, prot.
n. . . . . . . . del . . . . . . . . .;
premesso
- che l'Accordo di programma tra il Servizio Geologico d'Italia e le
Regioni Emilia-Romagna e Marche verra' indicato di seguito con il
termine "Accordo";
- che ai sensi delle Leggi 2 febbraio 1960, n. 68, 24 maggio 1989, n.
183 e del DPR 24 gennaio 1991, n. 85, il Servizio Geologico d'Italia
e' l'Organo cartografico ufficiale dello Stato per quanto concerne la
cartografia geologica;
- che il DPR 5 aprile 1993, n. 106 ha riorganizzato il Servizio
Geologico d'Italia e gli altri Servizi Tecnici nazionali nel
Dipartimento per i Servizi Tecnici nazionali nell'ambito del
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che ai sensi degli articoli 2 e 9 della Legge 18 maggio 1989, n.
183 e dell'articolo 5 del DPR 5 aprile 1993, n. 106, il predetto
Dipartimento deve costituire e gestire a livello nazionale il Sistema
informativo unico (SIU), cui vanno raccordati i sistemi informativi
delle Regioni e delle Province Autonome;
- che il Servizio Geologico d'Italia ha in corso di realizzazione la
carta geologica ufficiale alla scala 1:50.000;
- che il Servizio Geologico d'Italia per la realizzazione della Carta
geologica in scala 1:50.000, per i successivi aggiornamenti e per le
attivita' scientifiche ad essa strumentali ha stipulato convenzioni
ed accordi di programma con Regioni, Province Autonome, Universita' e
Consiglio nazionale delle Ricerche, ai sensi delle Leggi 11 marzo
1988, n. 67, 2 agosto 1989, n. 305, 27 ottobre 1995, n. 438 e con
fondi di assestamento di bilancio relativi all'anno 1996, Legge
183/89;
- che il DL 28 agosto 1995, n. 364, convertito con modificazioni
nella Legge 27 ottobre 1995, n. 438 recante titolo "Ulteriori
disposizioni a favore nelle zone alluvionate nel novembre 1994"
all'articolo 4 sexies, commi 1 e 2 prevede: a) il Servizio Geologico
d'Italia, al fine prioritario di effettuare i rilevamenti nelle zone
colpite dagli eventi alluvionali del 1994, nonche' per accelerare la
realizzazione della cartografia geologica del territorio nazionale e
l'espletamento delle altre attivita' scientifiche ad essa
strumentali, puo' avvalersi della collaborazione degli Istituti e di
Dipartimenti universitari, del Consiglio nazionale delle Ricerche e
dei Servizi e relativi Uffici geologici delle Regioni e delle
Province Autonome di Trento e Bolzano mediante la stipula di accordi
di programma ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241; b) agli
accordi di programma si applicano le procedure di cui all'art. 8 del
DPR 20 aprile 1994, n. 367; c) per l'attuazione degli accordi di
programma gli organismi sopraindicati possono avvalersi di singoli
geologi e di singoli tecnici specializzati anche estranei
all'Amministrazione, secondo le modalita' previste dai singoli
ordinamenti; d) gli accordi di programma possono anche integrare le
convenzioni gia' stipulate per la realizzazione della cartografia
geologolica;
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della Legge 226/99 e' previsto
il completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000
per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino;
- che la Regione Emilia-Romagna, con nota prot. n. 20756/ 99/PGR del
17/11/1999 ha dichiarato la propria disponibilita' alla stipula del
presente accordo di programma;
- che la Regione Marche, con nota prot. n. 9294 del 10/12/1999 ha
comunicato l'interesse dell'Amministrazione regionale a partecipare
al presente accordo;
- che il Servizio Geologico d'Italia, con note prot. SGE/2831/U1CARG
del 10/6/1999 e SGE/4529/U1CARG del 15/10/1999 ha deliberato lo
stanziamento di Lire 200.000.000 per la realizzazione del Foglio
geologico n. 267 "San Marino";
- che il Servizio Geologico d'Italia ha indetto Conferenza dei
Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n.241, al
fine di disciplinare la reciproca collaborazione con le Regioni
interessate alla realizzazione della Carta geologica d'Italia,
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Premesse
Gli atti richiamati in premessa sono parte integrante del presente
Accordo.
Art. 2
Oggetto dell'accordo
L'oggetto dell'accordo e' la realizzazione del Foglio geologico n.
267 "San Marino" della carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000.
L'informatizzazione dei dati scaturiti dalla realizzazione del
suddetto foglio, la fornitura delle pellicole di stampa, nonche' il
completamento, dove necessario, dei dati geologici relativi al
territorio sammarinese, e' oggetto di un Protocollo d'intesa tra il
Servizio Geologico d'Italia e la Segreteria di Stato per il
Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura della Repubblica di San
Marino. A tale scopo, la Segreteria di Stato per il Territorio,
l'Ambiente e l'Agricoltura della Repubblica di San Marino sosterra' i
relativi oneri finanziari.
Art. 3
Attuazione del Programma
Ai fini della realizzazione del Progetto i soggetti partecipanti
all'Accordo si impegnano a compiere quanto necessario o utile per la
realizzazione del progetto stesso.
Entro 60 giorni dalla data di stipula del presente Accordo, il
responsabile dell'attuazione del Programma, di cui al successivo
articolo 6, deve presentare al Servizio Geologico d'Italia una
proposta di programma operativa di lavoro (POL), redatta in
conformita' alle specifiche tecniche, che allegate al presente atto
ne costituiscono parte integrante. Tale POL deve essere approvato dal
Servizio Geologico entro i successivi 60 giorni dalla presentazione,
previo parere delle parti.
Concluse le operazioni di esame ed approvazione del POL, il Servizio
Geologico d'Italia ne dara' comunicazione alla Regione
Emilia-Romagna, alla Regione Marche, al Responsabile dell'attuazione
del programma e all'Ufficio Affari amministrativi del Dipartimento
per i Servizi Tecnici nazionali.
Art. 4
Durata dell'accordo
Il presente Accordo ha la durata di tre anni, a decorrere dalla
notifica, effettuata mediante lettera raccomandata ar al Responsabile
dell'attuazione del Programma, dell'avvenuta registrazione presso gli
Organi di controllo del provvedimento approvativo del presente
Accordo. Tale termine puo' essere prorogato, con l'accordo delle
parti, per documentare cause di forza maggiore. Ferme restando le
finalita' di cui all'articolo 2, il presente Accordo puo' essere
modificato d'intesa tra le parti che lo sottoscrivono.
Art. 5
Finanziamento
Per la realizzazione di quanto oggetto del presente Accordo, il
Servizio Geologico d'Italia contribuira' con un finanziamento pari a
complessive Lit. 200.000.000, pari a Euro 103.291,38, a valere sul
Capitolo 9391 dell'unita' previsionale di base 22 dello stato di
previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 2000.
La Regione Emilia-Romagna contribuira' attraverso la fornitura a
titolo gratuito dei rilevamenti alla scala 1:10.000, relativi al
Foglio oggetto del presente Accordo, ricadenti nel proprio
territorio.
La Regione Marche contribuira' attraverso la fornitura a titolo
gratuito dei rilevamenti alla scala 1:10.000, relativi al foglio
oggetto del presente Accordo, ricadenti nel proprio territorio, che
saranno realizzate nell'ambito delle attivita' di ricostruzione delle
zone terremotate.
Art. 6
Responsabile dell'attuazione del Programma
individuato nella persona del dott. Raffaele Pignone, nato a San
Giorgio del Sannio (BN) il 10/7/1949, dirigente dell'Ufficio
Geologico della Regione Emilia-Romagna, il responsabile
dell'attuazione del programma e della corretta esecuzione del
progetto, nonche' funzionario delegato ai sensi del combinato
disposto dell'art. 4 sexies della Legge 27 ottobre 1995, n.438 e
dell'art. 8 del DPR 367/94.
Art. 7
Modalita' di rendicontazione
Nelle proprie attivita' di gestione, il funzionario delegato applica
le vigenti norme sulla contabilita' generale dello Stato italiano; il
controllo viene effettuato dal Servizio per il controllo interno
della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica
italiana.
Il funzionario delegato deve trasmettere alle Amministrazioni
partecipanti all'accordo un rendiconto annuale della gestione.
Art. 8
Controlli
Fermo restando la normale attivita' di vigilanza e di controllo
prevista dagli ordinamenti di ciascuno dei partecipanti all'Accordo,
il Servizio Geologico d'Italia puo':
- effettuare, anche in corso d'opera, controlli e sopralluoghi sulle
attivita' svolte, al fine di verificarne la corretta esecuzione ed il
normale andamento, secondo le modalita' e l'articolazione temporale
previste nel POL approvato;
- verificare, al fine di informare l'Amministrazione che finanzia il
progetto, lo stato di avanzamento delle attivita' in relazione alle
rispettive fasi annuali e dai risultati e prodotti intermedi.
Le Amministrazioni sottoscriventi provvedono, comunque, alla verifica
ed all'approvazione dei prodotti finali realizzati secondo le
previsioni programmate che risultano nel POL approvato.
Art. 9
Proprieta' dei dati
I prodotti ottenuti con il presente Accordo sono di proprieta'
esclusiva del Servizio Geologico d'Italia, ad eccezione dei
rilevamenti originali alla scala 1:10.000 ricadenti nel territorio
della regione Emilia-Romagna, che sono di proprieta' della Regione
Emilia-Romagna, nonche' di quelli ricadenti nel territorio della
regione Marche, che sono di proprieta' della Regione Marche.
Per i propri fini istituzionali, i sottoscriventi l'Accordo hanno
piena disponibilita' dei dati acquisiti.
Art. 10
Stampa
Il Servizio Geologico d'Italia provvede alla stampa ed alla
commercializzazione del Foglio geologico realizzato.
Nell'utilizzazione dei risultati si osservano le norme della Legge 2
febbraio 1960, n. 68, ove applicabili.
Il Servizio Geologico d'Italia si impegna a consegnare a ciascuno dei
partecipanti all'Accordo, a titolo gratuito, n. 500 esemplari del
foglio realizzato.
Letto, confermato e sottoscritto li',
per IL SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA per LA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
IL DIRETTORE DEL IL PRESIDENTE
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA Vasco Errani
Andrea Todisco
per LA REGIONE MARCHE".
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Territorio Ambiente Trasporti" di questo Consiglio
regionale, giusta nota prot. n. 9652 del 7 settembre 2000;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 25 luglio 2000, progr. n. 1258, riportate nel
presente atto deliberativo.