REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2000, n. 60

Modifica alla delibera di Giunta 44/00. Accordo di programma tra il Servizio Geologico d'Italia e le Regioni Emilia-Romagna e Marche per la realizzazione del foglio geologico n. 267 "San Marino" (proposta della Giunta regionale in data 25 luglio 2000, n. 1258)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1258 del 25             
luglio 2000, recante in oggetto "Modifica alla delibera di Giunta               
44/00. Accordo di programma tra il Servizio Geologico d'Italia e le             
Regioni Emilia-Romagna e Marche per la realizzazione del foglio                 
geologico n. 267 ôSan Marino'" e che qui di seguito si trascrive                
integralmente:                                                                  
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.              
32, relative alla "Formazione di una cartografia regionale", e le               
Leggi nazionali 67/88, 305/89 e 438/95;                                         
(omissis)  delibera:                                                            
1) di modificare, per le ragioni espresse in premessa, la delibera di           
Giunta 44/00;                                                                   
2) di proporre al Consiglio regionale la modifica in oggetto;                   
3) di approvare il nuovo schema di Accordo di programma tra il                  
Servizio Geologico d'Italia e le Regioni Emilia-Romagna e Marche che,           
in allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte                   
integrante;                                                                     
4) di confermare quanto stabilito nella precedente deliberazione n.             
44 del 18/1/2000 per la parte non soggetta a modifiche;                         
5) di autorizzare il Presidente della Giunta della Regione                      
Emilia-Romagna ad apportare le eventuali modifiche che si ritenessero           
necessarie all'atto della firma dell'Accordo sopra citato;                      
(omissis)                                                                       
Schema accordo di programma tra il Servizio Geologico d'Italia e le             
Regioni Emilia-Romagna e Marche                                                 
L'anno duemila, il giorno . . . . . . del mese di . . . . . . . . ,             
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i            
Servizi Tecnici nazionali in Roma, Via Curtatone n. 3,                          
sono presenti                                                                   
Servizio Geologico d'Italia - nella persona del Direttore del                   
Servizio Geologico d'Italia, dott. Andrea Todisco;                              
Regione Emilia-Romagna - nella persona del Presidente della Giunta              
della Regione Emilia-Romagna, sig. Vasco Errani;                                
Regione Marche - nella persona del . . . . . . . . . . . . . . .                
giusta delega con decreto del Presidente della Regione Marche, prot.            
n. . . . . . . . del  . . . . . . . . .;                                        
premesso                                                                        
- che l'Accordo di programma tra il Servizio Geologico d'Italia e le            
Regioni Emilia-Romagna e Marche verra' indicato di seguito con il               
termine "Accordo";                                                              
- che ai sensi delle Leggi 2 febbraio 1960, n. 68, 24 maggio 1989, n.           
183 e del DPR 24 gennaio 1991, n. 85, il Servizio Geologico d'Italia            
e' l'Organo cartografico ufficiale dello Stato per quanto concerne la           
cartografia geologica;                                                          
- che il DPR 5 aprile 1993, n. 106 ha riorganizzato il Servizio                 
Geologico d'Italia e gli altri Servizi Tecnici nazionali nel                    
Dipartimento per i Servizi Tecnici nazionali nell'ambito del                    
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;                
- che ai sensi degli articoli 2 e 9 della Legge 18 maggio 1989, n.              
183 e dell'articolo 5 del DPR 5 aprile 1993, n. 106, il predetto                
Dipartimento deve costituire e gestire a livello nazionale il Sistema           
informativo unico (SIU), cui vanno raccordati i sistemi informativi             
delle Regioni e delle Province Autonome;                                        
- che il Servizio Geologico d'Italia ha in corso di realizzazione la            
carta geologica ufficiale alla scala 1:50.000;                                  
- che il Servizio Geologico d'Italia per la realizzazione della Carta           
geologica in scala 1:50.000, per i successivi aggiornamenti e per le            
attivita' scientifiche ad essa strumentali ha stipulato convenzioni             
ed accordi di programma con Regioni, Province Autonome, Universita' e           
Consiglio nazionale delle Ricerche, ai sensi delle Leggi 11 marzo               
1988, n. 67, 2 agosto 1989, n. 305, 27 ottobre 1995, n. 438 e con               
fondi di assestamento di bilancio relativi all'anno 1996, Legge                 
183/89;                                                                         
- che il DL 28 agosto 1995, n. 364, convertito con modificazioni                
nella Legge 27 ottobre 1995, n. 438 recante titolo "Ulteriori                   
disposizioni a favore nelle zone alluvionate nel novembre 1994"                 
all'articolo 4 sexies, commi 1 e 2 prevede: a) il Servizio Geologico            
d'Italia, al fine prioritario di effettuare i rilevamenti nelle zone            
colpite dagli eventi alluvionali del 1994, nonche' per accelerare la            
realizzazione della cartografia geologica del territorio nazionale e            
l'espletamento delle altre attivita' scientifiche ad essa                       
strumentali, puo' avvalersi della collaborazione degli Istituti e di            
Dipartimenti universitari, del Consiglio nazionale delle Ricerche e             
dei Servizi e relativi Uffici geologici delle Regioni e delle                   
Province Autonome di Trento e Bolzano mediante la stipula di accordi            
di programma ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241; b) agli                
accordi di programma si applicano le procedure di cui all'art. 8 del            
DPR 20 aprile 1994, n. 367; c) per l'attuazione degli accordi di                
programma gli organismi sopraindicati possono avvalersi di singoli              
geologi e di singoli tecnici specializzati anche estranei                       
all'Amministrazione, secondo le modalita' previste dai singoli                  
ordinamenti; d) gli accordi di programma possono anche integrare le             
convenzioni gia' stipulate per la realizzazione della cartografia               
geologolica;                                                                    
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della Legge 226/99 e' previsto           
il completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000            
per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino;                            
- che la Regione Emilia-Romagna, con nota prot. n. 20756/ 99/PGR del            
17/11/1999 ha dichiarato la propria disponibilita' alla stipula del             
presente accordo di programma;                                                  
- che la Regione Marche, con nota prot. n. 9294 del 10/12/1999 ha               
comunicato l'interesse dell'Amministrazione regionale a partecipare             
al presente accordo;                                                            
- che il Servizio Geologico d'Italia, con note prot. SGE/2831/U1CARG            
del 10/6/1999 e SGE/4529/U1CARG del 15/10/1999 ha deliberato lo                 
stanziamento di Lire 200.000.000 per la realizzazione del Foglio                
geologico n. 267 "San Marino";                                                  
- che il Servizio Geologico d'Italia ha indetto Conferenza dei                  
Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990,  n.241, al             
fine di disciplinare la reciproca collaborazione con le Regioni                 
interessate alla realizzazione della Carta geologica d'Italia,                  
convengono e stipulano quanto segue:                                            
Art. 1                                                                          
Premesse                                                                        
Gli atti richiamati in premessa sono parte integrante del presente              
Accordo.                                                                        
Art. 2                                                                          
Oggetto dell'accordo                                                            
L'oggetto dell'accordo e' la realizzazione del Foglio geologico n.              
267 "San Marino" della carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000.            
L'informatizzazione dei dati scaturiti dalla realizzazione del                  
suddetto foglio, la fornitura delle pellicole di stampa, nonche' il             
completamento, dove necessario, dei dati geologici relativi al                  
territorio sammarinese, e' oggetto di un Protocollo d'intesa tra il             
Servizio Geologico d'Italia e la Segreteria di Stato per il                     
Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura della Repubblica di San                  
Marino. A tale scopo, la Segreteria di Stato per il Territorio,                 
l'Ambiente e l'Agricoltura della Repubblica di San Marino sosterra' i           
relativi oneri finanziari.                                                      
Art. 3                                                                          
Attuazione del Programma                                                        
Ai fini della realizzazione del Progetto i soggetti partecipanti                
all'Accordo si impegnano a compiere quanto necessario o utile per la            
realizzazione del progetto stesso.                                              
Entro 60 giorni dalla data di stipula del presente Accordo, il                  
responsabile dell'attuazione del Programma, di cui al successivo                
articolo 6, deve presentare al Servizio Geologico d'Italia una                  
proposta di programma operativa di lavoro (POL), redatta in                     
conformita' alle specifiche tecniche, che allegate al presente atto             
ne costituiscono parte integrante. Tale POL deve essere approvato dal           
Servizio Geologico entro i successivi 60 giorni dalla presentazione,            
previo parere delle parti.                                                      
Concluse le operazioni di esame ed approvazione del POL, il Servizio            
Geologico d'Italia ne dara' comunicazione alla Regione                          
Emilia-Romagna, alla Regione Marche, al Responsabile dell'attuazione            
del programma e all'Ufficio Affari amministrativi del Dipartimento              
per i Servizi Tecnici nazionali.                                                
Art. 4                                                                          
Durata dell'accordo                                                             
Il presente Accordo ha la durata di tre anni, a decorrere dalla                 
notifica, effettuata mediante lettera raccomandata ar al Responsabile           
dell'attuazione del Programma, dell'avvenuta registrazione presso gli           
Organi di controllo del provvedimento approvativo del presente                  
Accordo. Tale termine puo' essere prorogato, con l'accordo delle                
parti, per documentare cause di forza maggiore. Ferme restando le               
finalita' di cui all'articolo 2, il presente Accordo puo' essere                
modificato d'intesa tra le parti che lo sottoscrivono.                          
Art. 5                                                                          
Finanziamento                                                                   
Per la realizzazione di quanto oggetto del presente Accordo, il                 
Servizio Geologico d'Italia contribuira' con un finanziamento pari a            
complessive Lit. 200.000.000, pari a Euro 103.291,38, a valere sul              
Capitolo 9391 dell'unita' previsionale di base 22 dello stato di                
previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 2000.                            
La Regione Emilia-Romagna contribuira' attraverso la fornitura a                
titolo gratuito dei rilevamenti alla scala 1:10.000, relativi al                
Foglio oggetto del presente Accordo, ricadenti nel proprio                      
territorio.                                                                     
La Regione Marche contribuira' attraverso la fornitura a titolo                 
gratuito dei rilevamenti alla scala 1:10.000, relativi al foglio                
oggetto del presente Accordo, ricadenti nel proprio territorio, che             
saranno realizzate nell'ambito delle attivita' di ricostruzione delle           
zone terremotate.                                                               
Art. 6                                                                          
Responsabile dell'attuazione del Programma                                      
individuato nella persona del dott. Raffaele Pignone, nato a San                
Giorgio del Sannio (BN) il 10/7/1949, dirigente dell'Ufficio                    
Geologico della Regione Emilia-Romagna, il responsabile                         
dell'attuazione del programma e della corretta esecuzione del                   
progetto, nonche' funzionario delegato ai sensi del combinato                   
disposto dell'art. 4 sexies della Legge 27 ottobre 1995, n.438 e                
dell'art. 8 del DPR 367/94.                                                     
Art. 7                                                                          
Modalita' di rendicontazione                                                    
Nelle proprie attivita' di gestione, il funzionario delegato applica            
le vigenti norme sulla contabilita' generale dello Stato italiano; il           
controllo viene effettuato dal Servizio per il controllo interno                
della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica                    
italiana.                                                                       
Il funzionario delegato deve trasmettere alle Amministrazioni                   
partecipanti all'accordo un rendiconto annuale della gestione.                  
Art. 8                                                                          
Controlli                                                                       
Fermo restando la normale attivita' di vigilanza e di controllo                 
prevista dagli ordinamenti di ciascuno dei partecipanti all'Accordo,            
il Servizio Geologico d'Italia puo':                                            
- effettuare, anche in corso d'opera, controlli e sopralluoghi sulle            
attivita' svolte, al fine di verificarne la corretta esecuzione ed il           
normale andamento, secondo le modalita' e l'articolazione temporale             
previste nel POL approvato;                                                     
- verificare, al fine di informare l'Amministrazione che finanzia il            
progetto, lo stato di avanzamento delle attivita' in relazione alle             
rispettive fasi annuali e dai risultati e prodotti intermedi.                   
Le Amministrazioni sottoscriventi provvedono, comunque, alla verifica           
ed all'approvazione dei prodotti finali realizzati secondo le                   
previsioni programmate che risultano nel POL approvato.                         
Art. 9                                                                          
Proprieta' dei dati                                                             
I prodotti ottenuti con il presente Accordo sono di proprieta'                  
esclusiva del Servizio Geologico d'Italia, ad eccezione dei                     
rilevamenti originali alla scala 1:10.000 ricadenti nel territorio              
della regione Emilia-Romagna, che sono di proprieta' della Regione              
Emilia-Romagna, nonche' di quelli ricadenti nel territorio della                
regione Marche, che sono di proprieta' della Regione Marche.                    
Per i propri fini istituzionali, i sottoscriventi l'Accordo hanno               
piena disponibilita' dei dati acquisiti.                                        
Art. 10                                                                         
Stampa                                                                          
Il Servizio Geologico d'Italia provvede alla stampa ed alla                     
commercializzazione del Foglio geologico realizzato.                            
Nell'utilizzazione dei risultati si osservano le norme della Legge 2            
febbraio 1960, n. 68, ove applicabili.                                          
Il Servizio Geologico d'Italia si impegna a consegnare a ciascuno dei           
partecipanti all'Accordo, a titolo gratuito, n. 500 esemplari del               
foglio realizzato.                                                              
Letto, confermato e sottoscritto li',                                           
per IL SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA  per LA REGIONE                              
  EMILIA-ROMAGNA                                                                
IL DIRETTORE DEL  IL PRESIDENTE                                                 
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA  Vasco Errani                                       
Andrea Todisco                                                                  
per LA REGIONE MARCHE".                                                         
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Territorio Ambiente Trasporti" di questo Consiglio                   
regionale, giusta nota prot. n. 9652 del 7 settembre 2000;                      
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 25 luglio 2000, progr. n. 1258, riportate nel             
presente atto deliberativo.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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