REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2000, n. 38

ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

          Art. 3                                                                
1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi e per             
gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma            
2 dell'art. 31 dello Statuto regionale.                                         
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 11 dicembre 2000  VASCO ERRANI                                         
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto della Regione e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 31                                                                        
omissis                                                                         
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1806 del 24 ottobre 2000; oggetto consiliare n. 628 (VII                     
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta dell'8 novembre 2000;                          
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 46 in data 16 novembre 2000;                                         
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio                  
Programmazione Affari generali" in sede referente.                              
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 14 dell'8              
novembre 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in               
aula del consigliere Pini;                                                      
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 novembre 2000,           
atto n. 14/2000;                                                                
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1448/4.1.27/C.G.              
del 4 dicembre 2000.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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