REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2000, n. 37

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI AUTOMOBILISTICI E DI CONTENZIOSO

          Art. 2                                                                
Estinzione del contenzioso                                                      
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla              
riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie,           
comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi            
qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo fissato, fino al 31             
dicembre 1999, in Lire trentaduemila.                                           
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si           
fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione            
per l'intero ammontare.                                                         
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il                  
credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni                   
amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio,           
degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.                   
4. Non si fa luogo al rimborso dovuto per imposte e tasse regionali             
il cui importo non sia superiore a Lire ventimila.                              
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 11 dicembre 2000  VASCO ERRANI                                         
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1807 del 24 ottobre 2000; oggetto consiliare n. 630 (VII                     
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta dell'8 novembre 2000;                          
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 44 in data 16 novembre 2000;                                         
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio                  
Programmazione Affari generali" in sede referente.                              
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 15 dell'8              
novembre 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in               
aula del consigliere Lorenzi;                                                   
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 novembre 2000,           
atto n. 13/2000;                                                                
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1447/4.1.27/C.G.              
del 4 dicembre 2000.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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