LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2000, n. 37
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI AUTOMOBILISTICI E DI CONTENZIOSO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Diminuzione dei tributi automobilistici regionali
1. Per i pagamenti da eseguire dal 1/1/2001 e relativi a periodi
fissi successivi a tale data non si applica l'aumento delle tasse
automobilistiche regionali disposto dalla L.R. n. 37 del 6 novembre
1998.
2. Ai veicoli esclusi, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L.R. n. 37
del 1998, dall'applicazione della medesima, non si applica l'aumento
disposto dalla L.R. n. 36 del 3 novembre 1997, con la stessa
decorrenza di cui al comma 1.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) La L.R. 6 novembre 1998, n. 37 concerne Aumento della tassa
automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale.
Comma 2
2) Il testo del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 37/98, citata alla
nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 1 - Aumento della tassa automobilistica regionale e della
soprattassa annuale regionale
omissis
2. L'aumento di cui al comma 1 non si applica ai veicoli a motore
assoggettati a tassa in base alla portata, in quanto ricadenti gia'
nell'aumento disposto, con decorrenza 1 gennaio 1998, dall'art. 1
della L.R. 3 novembre 1997, n. 36.
omissis".
3) La L.R. 3 novembre 1997, n. 36 concerne Aumento dei tributi
automobilistici regionali e dell'addizionale regionale all'imposta di
consumo sul gas metano usato come combustibile.