REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2000, n. 1979

Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99. Misura 2.F - Misure agroambientali. Approvazione disposizioni applicative per l'annata agraria 2000-2001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio europeo, relativo al           
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di            
orientamento e garanzia (FEAOG);                                                
- il Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio europeo, sul                   
finanziamento della politica agricola comune;                                   
- il Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione europea, che               
reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n.                 
1257/1999;                                                                      
- il Regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, che reca norme            
transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito           
dal Regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio;                                     
- il Regolamento (CE) n. 1929/2000 della Commissione, che modifica il           
Regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, in ordine alla                 
trasformazione degli impegni agroambientali assunti in forza del                
Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio;                                     
- il Regolamento (CE) n. 2075/2000 della Commissione europea, che               
modifica il predetto Regolamento n. 1750/1999;                                  
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, esecutiva, che approva il Piano regionale di sviluppo rurale              
dell'Emilia-Romagna (di seguito PRSR) adottato in attuazione del piu'           
volte citato Regolamento (CE) n. 1257/1999;                                     
- la decisione della Commissione europea n. C(2000) 2153 in data 20             
luglio 2000, recante approvazione del suddetto PRSR nella versione              
definitiva trasmessa dalla Regione in data 4 luglio 2000;                       
richiamato, in particolare, il punto c) del dispositivo della citata            
deliberazione consiliare 1338/00, che affida alla Giunta regionale              
l'adozione di tutti gli atti necessari a dare attuazione al PRSR;               
preso atto:                                                                     
- che il PRSR e' articolato in assi principali di intervento ed in              
Misure, a loro volta suddivise in azioni;                                       
- che costituisce parte integrante del PRSR una tabella finanziaria             
indicativa nella quale sono rappresentate, per ciascuna misura, le              
risorse pubbliche  rese complessivamente disponibili;                           
- che la gestione di dette risorse, in termini di effettiva                     
erogazione ai beneficiari finali, e' di competenza dell'organismo               
pagatore riconosciuto a livello comunitario per la gestione dei fondi           
del FEOGA - Sezione Garanzia;                                                   
- che, ai sensi del DLgs 27 maggio 1999, n. 165 le funzioni di                  
organismo pagatore sono esercitate da AGEA;                                     
dato atto, per quanto concerne la responsabilita' della attuazione              
del PRSR, che essa resta in capo alla Regione ed agli Enti locali -             
secondo l'assetto istituzionale delineato dalla L.R. 30 maggio 1997,            
n. 15 e successive modificazioni;                                               
considerato:                                                                    
- che fra gli interventi previsti nel PRSR e' compresa la Misura 2.f            
"Misure agroambientali per la diffusione di sistemi di produzione a             
basso impatto ambientale e conservazione degli spazi naturali, tutela           
 della biodiversita', cura e ripristino del paesaggio", in                      
applicazione degli articoli da 22 a 24 compresi del Reg. (CE) n.                
1257/1999;                                                                      
- che tale Misura ripropone, con modifiche, il regime di aiuti                  
previsti dal Reg. (CEE) 2078/92, ora abrogato, e si concretizzera'              
nella corresponsione di aiuti annuali a favore di imprenditori                  
agricoli che sottoscrivano un impegno quinquennale, decennale o                 
ventennale;                                                                     
- che gli impegni precedentemente assunti ai sensi del Reg. (CEE)               
2078/92, se non trasformati in nuovi impegni della Misura 2.f,                  
secondo quanto previsto dal sopra citato Reg. (CE) 1929/2000,                   
proseguiranno con le norme gia' stabilite all'atto della loro                   
assunzione fino all'esaurimento dell'impegno stesso;                            
visti, in particolare, della richiamata L.R. 30 maggio 1997, n. 15:             
- l'art. 3, comma 1, che riguarda l'attribuzione alle Province e                
Comunita' Montane di funzioni amministrative, in materia di                     
agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla               
base  della  normativa comunitaria, statale e regionale;                        
- l'art. 4, comma 2, che prevede che le Province e Comunita' Montane            
debbano attenersi alle direttive emanate dalla Giunta regionale per             
quanto attiene allo svolgimento delle funzioni inerenti agli                    
interventi affidati dallo Stato e dall'Unione Europea alle Regioni;             
rilevato:                                                                       
- che nel PRSR e' stabilito che le domande per la Misura 2.f devono             
essere presentate alle Amministrazioni territoriali competenti;                 
- che lo stesso PRSR prevede che le domande siano presentate                    
nell'ambito di disposizioni regionali di attuazione, in riferimento             
alle funzioni di indirizzo e di coordinamento che competono alla                
Regione;                                                                        
- che, sotto il profilo finanziario, e' prevista per la Misura 2.f              
nell'annualita' 2001 una spesa pari a 72,36 milioni di Euro, la cui             
copertura e' interamente assicurata da risorse comunitarie e statali;           
- che di tale somma un importo stimato di 61,46 milioni di Euro e'              
destinato ai pagamenti di impegni in corso gia' assunti ai sensi del            
Reg. (CEE) 2078/92;                                                             
- che, pertanto, il restante importo di 10,90 milioni di Euro                   
costituisce la disponibilita' complessiva, stimata, per il pagamento            
di aiuti conseguenti all'apertura di nuovi impegni ai sensi della               
Misura 2.f del PRSR;                                                            
- che, tenuto conto della applicazione all'intero PRSR dei vincoli              
del bilancio di cassa propri del FEAOG - Sezione Garanzia, e'                   
necessario preordinare condizioni che consentano il completo utilizzo           
delle risorse previste in ciascuna annualita', in termini  di                   
erogazioni effettive ai beneficiari finali, pena la perdita delle               
risorse non utilizzate;                                                         
considerata l'eventualita' che le risorse disponibili per                       
l'attuazione della Misura 2.f del PRSR non risultino sufficienti a              
soddisfare tutte le richieste;                                                  
considerato:                                                                    
- che, allo scopo di consentire alle Amministrazioni territoriali               
competenti la corretta attuazione delle procedure istruttorie, deve             
essere definito un riparto delle risorse pubbliche indicate nel piano           
finanziario del PRSR relativamente alle domande di assunzione di                
nuovi impegni ai sensi della Misura 2.f;                                        
- che, stante la necessita' di garantire l'utilizzo ottimale di tutte           
le risorse destinate al finanziamento del PRSR, deve essere                     
conseguentemente prevista la possibilita' di definire il riparto in             
relazione alla effettiva capacita' di spesa delle risorse stesse;               
- che, a tal fine, il riparto per l'annualita' 2001 del PRSR sara'              
definito con successivo atto formale del Direttore generale                     
Agricoltura, sulla  base dell'applicazione dei criteri approvati con            
la presente deliberazione, una volta pervenuti da parte delle                   
Amministrazioni territoriali competenti gli elenchi delle domande di            
assunzione di nuovo  impegno presentate, elenchi formalizzati in                
specifici atti del competente organo delle Amministrazioni medesime;            
- che, per consentire l'adozione del suddetto atto di riparto, tali             
elenchi dovranno pervenire alla Direzione generale Agricoltura non              
oltre il 15 marzo 2001;                                                         
richiamati i criteri generali di priorita' stabiliti nel PRSR, ed in            
particolare la necessita' di garantire agli imprenditori agricoli               
aderenti ad accordi agro-ambientali, che abbiano presentato domanda             
di assunzione di nuovo impegno, priorita' assoluta nell'accesso agli            
aiuti;                                                                          
ritenuto, pertanto:                                                             
- di dover definire una griglia di punteggi per la formazione di                
graduatorie per l'accesso agli aiuti degli imprenditori agricoli                
aventi diritto che abbiano presentato domanda di assunzione di nuovo            
impegno;                                                                        
- di dover stabilire che tali punteggi siano basati su criteri di               
valenza regionale, applicati uniformemente su tutto il territorio               
regionale, e su  criteri stabiliti dalle Amministrazioni competenti             
validi per le diverse specificita' territoriali;                                
- di dover stabilire indicazioni per la presentazione delle domande e           
relativi requisiti, in attuazione della Misura 2.f del PRSR ed in               
prosecuzione di impegni assunti ai sensi del Reg. (CEE) 2078/92;                
- di dover definire le procedure per  istruttoria, controlli,                   
liquidazione ed autorizzazione al pagamento;                                    
- di dover stabilire l'entita' delle risorse finanziarie per                    
l'attuazione della Misura 2.f nell'annualita' 2001;                             
- di dover approvare i criteri per la ripartizione delle risorse tra            
le Amministrazioni competenti  per territorio;                                  
- di dover approvare le disposizioni per l'attuazione della Misura              
2.f nell'annata agraria 2000-2001, di cui al documento "PRSR - Misura           
2.f: Disposizioni applicative per l'annata agraria 2000-2001", parte            
integrante del presente atto;                                                   
preso atto che sono in corso di acquisizione agli atti del Servizio             
Aiuti alle imprese i provvedimenti con i quali le Amministrazioni               
provinciali e le Comunita' Montane hanno approvato i punteggi                   
relativi alle priorita' per quanto di loro competenza, come richiesto           
con nota prot. n. 29225/6 del 17 ottobre 2000 a firma del Direttore             
generale Agricoltura;                                                           
ritenuto necessario - tenuto conto sia  della complessita' delle                
procedure che le Amministrazioni competenti devono porre in essere              
per pervenire alla formulazione delle rispettive graduatorie e degli            
elenchi di liquidazione delle domande, che dei vincoli piu' sopra               
indicati circa la tempistica nella utilizzazione delle risorse                  
previste in ciascuna annualita' del PRSR - conferire al presente atto           
l'immediata eseguibilita' ai sensi e per gli effetti dell'art. 49               
della Legge 10 febbraio 1953, n. 62;                                            
dato atto del parere della Responsabile del Servizio Piani e                    
Programmi, dr.ssa Donata Cavazza, in ordine alla compatibilita' del             
presente atto con i contenuti del PRSR;                                         
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2541 del 4 luglio 1995;                                                    
- n. 1657 del 3 ottobre 2000;dato atto:                                         
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio                
Aiuti alle imprese, dr.ssa Teresita Pergolotti, in merito alla                  
regolarita' tecnica della presente deliberazione ai sensi                       
dell'articolo 4, sesto comma, della L.R. 19/11/1992, n. 41 nonche'              
della citata deliberazione 2541/95;                                             
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura,            
dr. Dario Manghi, in merito  alla legittimita' della medesima                   
deliberazione ai sensi del predetto articolo di legge e della sopra             
richiamata deliberazione 2541/95;                                               
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di aprire, per le motivazioni indicate in premessa e qui                     
integralmente richiamate, i termini di presentazione delle domande              
alle Amministrazioni competenti per territorio per l'attuazione della           
Misura 2.f del PRSR;                                                            
2) di stabilire quale termine ultimo di scadenza per la presentazione           
delle domande le ore 12 del 31 gennaio 2001, salvo proroghe da                  
concedersi da parte del Direttore generale Agricoltura mediante atto            
formale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione                   
Emilia-Romagna;                                                                 
3) di approvare le disposizioni per l'attuazione della Misura 2.f               
nell'annata agraria 2000-2001, denominate "PRSR - Misura 2.f:                   
Disposizioni applicative per l'annata agraria 2000-2001", parte                 
integrante del presente atto;                                                   
4) di dare mandato alla Direzione generale Agricoltura di formulare,            
nelle forme ritenute piu' adeguate alle esigenze di tempestivita'               
richieste dalla necessita' di massima utilizzazione delle risorse,              
ulteriori indicazioni alle Amministrazioni competenti circa la                  
tempistica e l'iter procedurale relativi all'attuazione della misura;           
5) di pubblicare la presente deliberazione nonche' l'allegato parte             
integrante della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione                  
Emilia-Romagna;                                                                 
6) di dare mandato al Servizio Aiuti alle imprese per la piu' ampia             
diffusione del documento tecnico di cui al precedente punto 2),                 
disponibile presso il medesimo Servizio, anche attraverso l'utilizzo            
del seguente sito internet della Regione Emilia-Romagna:                        
http://www.regione.emilia-romagna.it.                                           
A voti unanimi e palesi, delibera inoltre:                                      
di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai           
sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della Legge 10 febbraio              
1953, n. 62 per le motivazioni di urgenza indicate in premessa e qui            
integralmente richiamate.                                                       
(controllata dalla CCARER nella seduta 24/11/2000, prot. n. 1388/63)            
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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