COMUNICATO
Accordo di programma tra le Amministrazioni comunali di Reggio Emilia, Bagnolo in Piano, Cadelbosco Sopra, Castelnuovo Sotto, Albinea, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, la Provincia di Reggio Emilia e l'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia per lo sviluppo di una rete di servizi ed interventi coordinati di natura sociale, educativa e socio-sanitaria in risposta ai bisogni dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie e per il reinserimento sociale degli adulti con riferimento ai tossicodipendenti, alle famiglie bisognose di detenuti e vittime del delitto e agli ex-detenuti, nonche' a cittadini non vedenti e audiolesi
ACCORDO DI PROGRAMMA
tra
le Amministrazioni comunali di: Reggio Emilia, Bagnolo in Piano,
Cadelbosco Sopra, Castelnuovo Sotto, Albinea, Quattro Castella,
Vezzano sul Crostolo, la Provincia di Reggio Emilia, per la parte che
le compete l'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia
per
lo sviluppo di una rete di servizi ed interventi coordinati di natura
sociale, educativa e socio-sanitaria in risposta ai bisogni dei
bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie e per il
reinserimento sociale degli adulti con riferimento ai
tossicodipendenti, alle famiglie bisognose di detenuti e vittime del
delitto e agli ex-detenuti, nonche' a cittadini non vedenti e
audiolesi.
Premesso che:
- sulla base di una serie di considerazioni relative ai cambiamenti
intervenuti in questi anni nell'ambito delle politiche sociali, in
particolare rispetto ai problemi dell'infanzia e adolescenza e delle
famiglie, si prevede a partire dall'1 gennaio 2000 il rientro, ai
Comuni stipulanti il presente Accordo di programma, delle funzioni
delegate all'Azienda Unita' sanitaria locale, in materia di funzioni
socio-assistenziali rivolte all'infanzia e all'adolescenza;
- nella L.R. 3/99 si prevede espressamente:
A) che i Comuni assumano tutte le competenze amministrative e di
erogazione dei servizi e prestazioni sociali, comprese quelle
precedentemente in capo alla Provincia in materia di "minori";
B) dall'1/1/2000, in attesa della legge di riforma dell'assistenza,
la Provincia trasferisce ai Comuni con la stipula di convenzioni o
specifici accordi le risorse destinate ad assicurare la continuita'
delle prestazioni sociali precedentemente svolte direttamente o a
mezzo dell'istituto della delega all'Azienda Unita' sanitaria locale;
C) va assicurata l'integrazione, di norma in ambito distrettuale,
delle attivita' socio assistenziali con quelle sanitarie attraverso
specifici accordi e modelli organizzativi coerenti;
- in ambito provinciale e' in atto una riflessione sulle forme di
governo delle politiche sociali e sulle modalita' di gestione, che
meglio possono garantire integrazione socio sanitaria, efficienza,
qualita' e pari opportunita' di accesso ai servizi;
- due sono le considerazioni principali che hanno indotto i Comuni
del Distretto di Reggio Emilia a ritenere opportuno il rientro delle
funzioni delegate:
a) da una parte, la complessita' sempre crescente del contesto
sociale: cambia la struttura della popolazione, sia per il processo
di invecchiamento sia per la crescita costante dell'immigrazione (in
particolare extracomunitaria, ma si assiste anche a una ripresa
dell'immigrazione interna); emergono nuovi bisogni, accanto alla
consapevolezza di piu' ampi diritti di cittadinanza, ma si allarga
anche la fascia di popolazione in difficolta' economica ed emergono
sacche di nuova poverta'; cresce la difficolta' per le famiglie di
far fronte agli impegni di cura, in particolare dei propri membri non
autosufficienti, e crescono in generale le situazioni di disagio
sociale. Tutto cio' richiede un ripensamento dei servizi sociali,
tanto piu' in una situazione di risorse finite; e' necessario
superare la logica per cui "a bisogno corrisponde prestazione" e
orientare le politiche sociali ad azioni di sviluppo di comunita',
promuovendo la costruzione di una rete territoriale che connetta
risorse a sostegno di un maggior benessere delle persone. Questo
pero' richiede un governo complessivo delle politiche sociali a
livello locale, che possa gestire in modo integrato le diverse leve
di intervento e i rapporti con l'esterno; la complessita' ed entita'
dei fenomeni sopra citati richiede il diretto ruolo del Comune nel
definire scelte, non delegabili a servizi tecnici, di rilevante
impatto sul benessere della collettivita' locale;
b) dall'altra parte, negli ultimi anni e' cresciuta nei cittadini la
considerazione del Comune come punto di riferimento diretto per tutti
i problemi e le esigenze della comunita' locale. La legislazione,
dalla Legge 142/90 in poi (elezione diretta del Sindaco, trasparenza
e accesso agli atti, decentramento amministrativo e federalismo) ha
sottolineato questo ruolo del Comune; in particolare nell'ambito
delle politiche sociali le cd. Leggi Bassanini, la L.R. 3/99 "Riforma
del sistema regionale e locale" che le recepisce, il progetto di
legge di riforma dell'assistenza, ormai in dirittura di arrivo,
attribuiscono ai Comuni la programmazione e la gestione del welfare
locale;
- per quanto concerne in specifico l'area minori, risulta di
particolare rilievo l'integrazione delle politiche
socio-assistenziali con quelle educative, nella logica della Legge
Turco di "favorire la promozione dei diritti, la qualita' della vita,
lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza";
- occorre quindi far emergere che la complessita' dei problemi dei
bambini e adolescenti e delle loro famiglie e la pluralita' degli
approcci e dei progetti messi in campo richiedono sempre di piu' un
forte ruolo di governo e indirizzo complessivo, una sede che dia
unitarieta' alle politiche per le famiglie integrando le diverse leve
decisionali e gli interventi realizzati e proponendosi anche nei
confronti delle diverse agenzie pubbliche e private che a vario
titolo operano in questo settore come luogo unitario di interscambio
e di confronto per la lettura dei bisogni, un'elaborazione culturale
e pedagogica non frammentaria e la progettazione di strategie di
intervento;
- pertanto, negli interventi a favore di bambini e adolescenti
occorre perseguire alcune linee-guida:
1) Famiglie. Considerazione della famiglia come soggetto di politiche
specifiche, in quanto ambito primario delle relazioni, degli affetti,
degli eventuali conflitti. La complessita' delle funzioni familiari e
le problematicita' in esse presenti vanno assunte come sede
privilegiata nella definizione di azioni di aiuto, sostegno,
integrazione, sostituzione.
Le famiglie vanno considerate non solo come ambito di problemi ma
anche come risorsa in grado di interagire con i servizi e con le
altre opportunita' educative presenti sul territorio.
La considerazione della famiglia come ambito primario di
socializzazione dei minori e come risorsa da utilizzare e' una scelta
educativa confermata non solo dalle teorie psicopedagogiche ma anche
dagli orientamenti legislativi italiani e internazionali: cfr. Legge
285/97 (Legge Turco) che intende "favorire la promozione dei diritti,
la qualita' della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e
la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando
l'ambiente ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione
sui diritti del fanciullo ...".
In questa direzione dovranno essere rafforzate le azioni, gia'
intraprese in questi anni, di forte sostegno alle famiglie, in
particolare nella funzione di genitori, valorizzando, in tutti i casi
in cui esiste una possibilita', l'affido familiare, i centri
educativi diurni, gli aiuti domiciliari.
2) Politiche di rete e comunitarie e rapporto pubblico-privato. La
complessita' sociale e la multiproblematicita' rilevabili dietro ai
problemi dei bambini e degli adolescenti (molto spesso dietro un
bambino in difficolta' possono esservi problemi relazionali e
comportamentali, ma anche economici, di lavoro, di casa, di
socializzazione del suo nucleo familiare) richiede di operare sempre
di piu' favorendo gli scambi, i confronti, la collaborazione tra
tutte le agenzie pubbliche e private (servizi comunali e dell'Azienda
Unita' sanitaria locale, scuole, IPAB, cooperative sociali,
associazioni, parrocchie, polisportive, volontariato ...) che possono
interagire sui problemi dei bambini e degli adolescenti. Programmare
interventi e realizzare progetti comuni, condividendone obiettivi e
strumenti di controllo, significa utilizzare appieno tutte le risorse
disponibili.
3) Area del disagio e delle poverta'. Consapevolezza che, per quanto
concerne i minori e i loro nuclei familiari, siamo in presenza di una
crescita del disagio: negli ultimi anni e' cresciuta la richiesta di
intervento dei servizi per problemi di disagio sociale, economico,
educativo, relazionale, comportamentale, cosi' come sono cresciuti
gli interventi del Tribunale dei minori in situazioni a forte
rischio. Nello stesso tempo, molto spesso e' labile il confine tra
situazioni di disagio e cosiddetta "normalita'" con i suoi problemi,
che possono andare dall'abbandono scolastico precoce alla difficolta'
per le famiglie di conciliare tempi di lavoro e cura dei figli,
dall'integrazione multiculturale alla solitudine con cui spesso si
devono affrontare i problemi delle relazioni familiari che cambiano;
viene stipulato il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 1
Soggetti dell'Accordo
I soggetti del presente Accordo sono i Comuni di Reggio Emilia,
Bagnolo in Piano, Cadelbosco Sopra, Castelnuovo Sotto, Albinea,
Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, appartenenti al Distretto di
Reggio Emilia, l'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia,
istituzionalmente preposti, rispettivamente, alla erogazione di
prestazioni e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in favore
e a sostegno di bambini, adolescenti e delle loro famiglie, e la
Provincia di Reggio Emilia cui competono, nel settore sociale,
funzioni di coordinamento e di integrazione con altri servizi sociali
a livello provinciale.
Art. 2
Oggetto dell'Accordo
Oggetto del presente Accordo e' lo sviluppo di una rete di servizi ed
interventi coordinati di natura sociale, educativa e socio-sanitaria
in risposta ai bisogni dei bambini, degli adolescenti e delle loro
famiglie e per il reinserimento sociale degli adulti con riferimento
ai tossicodipendenti, alle famiglie bisognose di detenuti e vittime
del delitto e agli ex-detenuti, nonche' a cittadini non vedenti e
audiolesi, da realizzarsi tra i soggetti di cui all'art. 1.Le
modalita' di gestione dei servizi e degli interventi suddetti nonche'
le funzioni di cui agli articoli seguenti hanno carattere
sperimentale per il periodo di vigenza dell'Accordo.
I Comuni, la Provincia, l'Azienda Unita' sanitaria locale convengono
sull'opportunita' di approfondire nel corso del 2000 le forme e i
modelli organizzativi piu' efficaci per garantire l'integrazione
delle politiche sociali con quelle sanitarie e con gli interventi nel
campo educativo-formativo, del lavoro, delle politiche per la
famiglia.
Art. 3
Funzioni dei soggetti
Sono attribuite ai soggetti dell'accordo le seguenti funzioni:
- Comuni: gestione dei servizi secondo criteri di distribuzione
territoriale per quanto riguarda accoglienza, lettura della domanda,
conoscenza e implementazione delle reti locali; gestione comune di
servizi trasversali e specialistici.
- Provincia: coordinamento e confronto di tutta la realta'
provinciale, anche in relazione a competenze da integrare con quelle
sui servizi sociali, formazione professionale, servizi per il lavoro,
scuola, ed al fine di produrre condizioni omogenee di accesso e di
fruizione dei servizi.
- Azienda Unita' sanitaria locale: integrazione organizzativa e
professionale delle attivita' a valenza sanitaria con quelle
socio-assistenziali.
Gli Enti di cui all'art. 1 esprimono la volonta' di costruire, nel
periodo di vigenza dell'accordo, le condizioni per l'adesione di
altri soggetti (Enti pubblici e privati, terzo settore, ecc.)
coinvolti nelle attivita' oggetto dell'Accordo, individuando le
modalita' per realizzare un rapporto continuativo con tutti gli
organismi che possono concorrere a definire strategie e progetti
comuni.
Art. 4
Compiti dei Comuni
I Comuni di Reggio Emilia, Bagnolo in Piano, Cadelbosco Sopra,
Castelnuovo Sotto, Albinea, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo,
appartenenti al Distretto di Reggio Emilia, convengono di gestire in
forma integrata le competenze in materia di:
- assistenza sociale alla maternita', infanzia ed eta' evolutiva,
compresi gli interventi in favore di minorenni soggetti a
provvedimenti delle autorita' giudiziarie minorili;
- autorizzazione al funzionamento e vigilanza delle strutture
residenziali socio-assistenziali di accoglienza di madri e/o minori;
- assistenza sociale agli adulti con riferimento ai
tossicodipendenti, alle famiglie bisognose di detenuti e vittime del
delitto, all'assistenza post-penitenziaria;
- assistenza a non vedenti ed audiolesi.
I Comuni del Distretto di Reggio Emilia concordano le seguenti
modalita' di gestione.
1. Accoglienza
Presso ogni Comune sara' garantita, secondo le forme che ciascuno
vorra' darsi, la prima accoglienza dei cittadini che richiedano
sostegno, garantendo in tal modo anche la lettura dei bisogni a
livello locale e tutte le eventuali risposte che i Comuni stessi
ritengano di poter dare in questa fase di prima accoglienza
(richieste di contributo economico, inserimento in servizi
funzionanti sul territorio comunale, attivazione di reti locali anche
informali, rapporti con le scuole o con altre istituzioni presenti a
livello locale ecc.).
Fino al 30 aprile 2000 i Comuni del distretto che lo richiederanno
potranno usufruire ancora dell'accoglienza presso il Comune di Reggio
Emilia.
2. Presa in carico
Per quanto riguarda la "presa in carico", il Comune di Reggio Emilia
organizzera' il proprio servizio, relativamente alle funzioni "di
base", su poli territoriali decentrati realizzando per quelle
funzioni un servizio sociale territoriale quale presidio locale del
rapporto con i cittadini che si sviluppera' attraverso:
- l'analisi del territorio e della comunita' di riferimento
(problemi, risorse, vincoli specifici);
- la progettazione territoriale in riferimento ai diversi ambiti
operativi ed in stretta correlazione con le scelte di programmazione
cittadina;
- il raccordo tra i diversi servizi e strutture presenti sul
territorio e connessione ai servizi professionali delle reti
informali attraverso azioni di promozione e sviluppo di comunita';
- l'attivita' di informazione e primo filtro sui diversi servizi e
opportunita' disponibili a livello territoriale o cittadino e
facilitazione all'accesso;
- consulenza e presa in carico dei problemi sociali presentati dai
cittadini, sempre attraverso interventi direttamente fruibili sul
territorio o in rete con altri servizi e livelli di intervento.
Si attiveranno le nuove prese in carico su tale base e si provvedera'
a un graduale passaggio dei casi oggi in carico, seguiti dalle
diverse assistenti sociali senza rapporto con il territorio, ai nuovi
poli territoriali.
Qualora gli altri Comuni del distretto ritengano necessaria una presa
in carico di utenti rispetto alla prima fase di accoglienza, potranno
servirsi di personale specializzato messo a disposizione dal Comune
di Reggio, conferendo le quote indicate nella convenzione di cui al
successivo art. 8, secondo modalita' organizzative concordate nel
gruppo tecnico di cui al successivo art. 7; anche per gli altri
Comuni del distretto si procedera' a un passaggio graduale dei casi
oggi in carico secondo una logica territoriale.
3. Funzioni specialistiche e trasversali
Il Comune di Reggio Emilia garantira', a livello centralizzato, le
funzioni specialistiche e trasversali cosi' individuate, escluse le
fasi di prima accoglienza e di informazione:
- affidi e adozioni: gruppi informativi e istruttorie;
- abusi e maltrattamenti: gruppo specialistico pluridisciplinare;
- momenti di formazione e di aggiomamento comune;
- lavoro di e'quipe, supervisione, assistenza tecnica specialistica
ove necessaria;
- rapporti col Tribunale dei minorenni e con gli altri Organi
giudiziari, ferme restando le responsabilita' di ogni Comune per i
casi di propria competenza;
- organizzazione della banca dati distrettuale, implementata da ogni
Comune per quanto di sua competenza.
Art. 5
Compiti della Provincia
Nella L.R. 3/99 alla Provincia sono attribuite le seguenti funzioni
in ambito sociale (art. 190):
- programmazione e rilevazione dei bisogni socio-assistenziali del
proprio territorio, nel rispetto della programmazione regionale,
anche attraverso la gestione del sistema informativo
socio-assistenziale di livello provinciale;
- promozione del concorso dei soggetti coinvolti e dell'apporto
coordinato dei soggetti del terzo settore e delle IPAB (anche tramite
la gestione degli Albi dell'associazionismo, del volontariato, delle
cooperative sociali).
Alla Provincia inoltre e' attribuito dalla Regione un ruolo di
coordinamento territoriale degli Accordi di programma ex Legge
285/97.
La Provincia assumera' dunque in primo luogo un ruolo di promozione,
coordinamento e monitoraggio dell'esperienza garantendo il rapporto
con gli altri distretti del territorio su tutte le problematiche che
meritino un confronto di carattere generale e promuovendo la
partecipazione del terzo settore e delle IPAB alla progettazione dei
servizi e degli interventi.
La Provincia curera' altresi' il sistema informativo
socio-assistenziale sul proprio territorio, anche proponendo alla
Regione gli indicatori che dal confronto con i Comuni e le Aziende
Unita' sanitarie locali risultino piu' rilevanti per la rilevazione
dei bisogni socio-assistenziali e per l'analisi dei servizi erogati;
cio' anche in relazione alla definizione del nuovo sistema
informativo regionale sulla condizione dell'infanzia e
dell'adolescenza.
In relazione a quanto sopra la Provincia, i Comuni sottoscrittori del
presente Accordo, gli altri Comuni e l'Azienda Unita' sanitaria
locale si impegnano a costituire presso la Provincia un Osservatorio
provinciale sui servizi sociali che, in coerenza con quanto la
Regione intende promuovere in relazione al sistema informativo
regionale ed in collaborazione con l'Osservatorio per le famiglie del
comune di Reggio Emilia, diventi un valido strumento di lettura dei
servizi, del loro rapporto con la realta' sociale e il cambiamento.
Per la realizzazione dell'Osservatorio le risorse economiche
necessarie saranno stanziate dalla Provincia e, in quote da definire
in sede di convenzione, da tutti i Comuni.
Infine la Provincia curera' l'integrazione dei servizi e degli
interventi per bambini, adolescenti e famiglie con le proprie
politiche formative e per il lavoro (formazione professionale, centri
per l'impiego, politiche scolastiche e diritto allo studio),
promuovendo l'accesso a queste opportunita' per progetti integrati di
sviluppo dell'autonomia di bambini e famiglie e per la formazione
degli operatori pubblici e privati del settore.
Nell'ambito della formazione professionale, gli Enti sottoscrittori
dell'Accordo considerano di particolare rilievo gli interventi
rivolti a fasce deboli e concordano sulla opportunita' di un esame
congiunto degli interventi per minori portatori di handicap, anche in
integrazione con gli interventi previsti da altri accordi o
protocolli di intesa.
La Provincia distacchera' al Comune di Reggio, che lo utilizzera' a
favore di tutti i Comuni del distretto, il personale con qualifica di
assistente sociale impegnato fino a tutto il 1999 presso l'Area
Sociale, Azienda Unita' sanitaria locale - Distretto di Reggio per la
durata dell'Accordo di programma; tale distacco funzionale non
comporta rimborso di spesa da parte del Comune di Reggio.
Art. 6
Integrazione socio-assistenziale e socio-sanitaria e compiti
dell'Azienda Unita' sanitaria locale
L'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia realizzera' le
funzioni di integrazione organizzativa e professionale delle
attivita' a valenza socio-sanitaria con quelle socio-assisitenziali.
Il presente accordo si fonda, per quanto riguarda l'integrazione
delle attivita' socio assistenziali e sanitarie, sulla L.R. 21 aprile
1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", che all'art. 183
cita:
"La Regione promuove ed incentiva l'integrazione, di norma in ambito
distrettuale, delle attivita' socio assistenziali di competenza dei
Comuni con quelle delle Aziende sanitarie (...). I Comuni, singoli o
associati, e le Aziende sanitarie stabiliscono accordi, ai sensi
dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, per individuare i
modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati
sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive
competenze (...).
Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, sono definite le
modalita' operative idonee ad assicurare percorsi integrati e
coordinati per interventi afferenti a funzioni di rispettiva
competenza".
Percio' alla base dell'integrazione socio assistenziale e socio
sanitaria sta l'assunto della presa in carico integrata dei casi che
richiedono l'apporto di competenze dei due ambiti, attraverso
modalita' organizzative di lavoro comune e non solo di consulenza
specialistica esterna/estranea, fermo restando che di volta in volta
il Servizio Sociale del Comune o i Servizi Sanitari dell'Azienda
Unita' sanitaria locale, avranno la responsabilita' prima sui casi
trattati. La presa in carico integrata richiedera' l'adozione di
criteri comuni e la valutazione condivisa nel merito dei singoli
casi.
Sulla base di reciproche segnalazioni e nella logica della presa in
carico integrata, il Servizio Sociale del Comune mettera' a
disposizione operatori sociali o educativi, mentre l'Azienda Unita'
sanitaria locale, fornira' il personale sanitario (psicologo,
neuropsichiatra infantile, assistente sanitario, pediatra, psichiatra
per le famiglie multiproblematiche, ecc.) garantendo reciproca
collaborazione su tutta la casistica.
Per quanto riguarda la quantificazione dell'impegno del personale
sociale e sanitario si rinvia alla convenzione di cui al successivo
art. 8.
Oltre all'operativita' integrata sulla casistica specifica, l'Azienda
Unita' sanitaria locale garantira' la collaborazione attraverso gli
specifici gruppi del DASM - aperti anche a collaborazioni
interistituzionali - sulle seguenti tematiche:
- abusi e maltrattamenti
- famiglie multiproblematiche
- disagio adolescenziale
- lavoro.
Affidi e adozioni: per i gruppi informativi e le istruttorie
l'Azienda Unita' sanitaria locale fornira' le prestazioni dello
psicologo dietro rimborso dei relativi oneri da parte dei Comuni.
Handicap minorile: in base alla Direttiva regionale 1637/96, "in
quest'area la quasi totalita' degli interventi e' di natura sanitaria
e gestita di norma dal Settore di NPI, anche se sempre in raccordo
con gli operatori del sociale". Sono pero' direttamente in carico ai
Comuni le attivita' e le relative spese di tempo libero, appoggio
assistenziale nella scuola, diritto allo studio con gli interventi
per l'accesso e la qualificazione scolastica, contributi economici,
assistenza domiciliare a prevalente aiuto domestico.
Centro sanitario per le famiglie straniere irregolari: l'Azienda
Unita' sanitaria locale garantisce le prestazioni sanitarie a adulti
e minori, il Comune garantisce le prestazioni sociali necessarie.
Dipendenze patologiche: l'assistenza sociale ai tossicodipendenti
(come quella alle famiglie bisognose di detenuti e vittime del
delitto) rientra nelle competenze comunali, mentre all'Azienda Unita'
sanitaria locale compete l'intervento socio sanitario.
Si fa oggetto di una specifica intesa che stabilisce i livelli di
collaborazione tra Comuni e SERT tutta la materia della prevenzione
primaria, nell'ottica della massima integrazione tra i servizi.
Gli Enti sottoscrittori dell'Accordo si impegnano a riconsiderare
l'intero impianto dell'integrazione socio-sanitaria alla luce dei
decreti ministeriali, di prossima emanazione, previsti dal DLgs
229/99.
Art. 7
Organismi dell'Accordo di programma
L'Accordo di programma prevede due organismi con distinte funzioni
sul piano politico e sul piano tecnico-gestionale.
L'organismo politico, formato da rappresentanti di tutti gli Enti
sottoscrittori, avra' funzioni di indirizzo, verifica e controllo.
Esso si riunira' quadrimestralmente per il monitoraggio dell'accordo
e della convenzione di cui al successivo art. 8 e per la verifica
sull'andamento dei servizi rispetto agli obiettivi e alle strategie
concordati. Entro il mese di ottobre 2000 formalizzera' inoltre la
verifica complessiva dell'accordo per procedere al suo rinnovo.
L'organismo tecnico, costituito dai referenti tecnici dei servizi
interessati, avra' funzioni di gestione operativa. Esso provvedera',
almeno a cadenza bimestrale, a verificare e monitorare l'andamento
dei servizi sotto l'aspetto gestionale e organizzativo; promuovera'
inoltre la costruzione di modalita' di lavoro comune e condiviso tra
i diversi enti sottoscrittori. Le modalita' di lavoro saranno
individuate dall'organismo stesso che potra' prevedere la
costituzione di gruppi di lavoro ai quali potranno partecipare anche
altri soggetti coinvolti nelle attivita' oggetto del presente
Accordo.
Art. 8
Aspetti economici
La quantificazione e le modalita' di rapporto economico tra i Comuni
e l'Azienda Unita' sanitaria locale per la realizzazione dei servizi
e degli interventi di cui al presente Accordo sono definiti dalla
intesa allegata.
La definizione dei rapporti tra i Comuni e la Provincia e' regolata
da apposita convenzione.
Art. 9
Durata dell'Accordo
Il presente Accordo ha validita' 1/1-31/12/2000.
Visto i sottoscrittori
IL PRESIDENTE IL SINDACO DEL COMUNE
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Roberto Ruini Antonella Spaggiari
per IL SINDACO DEL COMUNE IL SINDACO DEL COMUNE
DI ALBINEA DI BAGNOLO IN PIANO
Vilmo Del Rio Claudio Filippini
per IL SINDACO DEL COMUNE IL SINDACO DEL COMUNE
DI CADELBOSCO SOPRA DI CASTELNUOVO SOTTO
Lorenzo Giberti Roberta Mori
IL SINDACO DEL COMUNE IL SINDACO DEL COMUNE
DI QUATTRO CASTELLA DI VEZZANO S/C
Cesare Beggi Paolo Pagnozzi
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
IL COORD. AREA SOCIALE
S. Cecchella