COMUNICATO
Modifiche all'art. 30 dello statuto, approvate con deliberazione n. 55/CC del 27/10/2000 controllata dal CORECO al n. 2000012328 dell'8/11/2000
Art. 30
Composizione della Giunta
1. La Giunta comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da
un numero massimo di sei assessori.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti
parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilita' e di
eleggibilita' alla carica di Consigliere.
3. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare ai lavori del
Consiglio e delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto e
senza concorrere a determinare il quorum per la validita'
dell'adunanza.
4. Ai componenti della Giunta e' vitato ricoprire incarichi o
assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o,
comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza dei Comuni.
IL RESPONSABILE I SETTORE
Alessandra Verri