REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Art. 27
Sanzioni e penalita'
1. Le violazioni al presente regolamento, oltre alle sanzioni
applicabili ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente,
comportano il ritiro immediato dell'autorizzazione al prelievo e
l'esclusione dall'assegnazione di capi per un periodo variabile da
uno a cinque anni.
2. Nei casi piu' gravi la Commissione tecnica propone alla Provincia
competente la revoca dell'abilitazione.
3. Costituiscono elementi per l'applicazione delle sanzioni i
rapporti scritti presentati dai membri della Commissione tecnica, dai
Responsabili di Distretto, dal personale addetto alla vigilanza
venatoria e dal conduttore di cani da traccia.
4. Le eventuali contestazioni in merito all'applicazione del
regolamento, alla valutazione della gravita' delle violazioni, e
all'aggiornamento della graduatoria sono decise in apposita riunione
annuale congiunta delle Commissioni di coordinamento e tecnica.