REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

          Art. 27                                                               
Sanzioni e penalita'                                                            
1. Le violazioni al presente regolamento, oltre alle sanzioni                   
applicabili ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente,                
comportano il ritiro  immediato dell'autorizzazione al prelievo e               
l'esclusione dall'assegnazione di capi per un periodo variabile da              
uno a cinque anni.                                                              
2. Nei casi piu' gravi la Commissione tecnica propone alla Provincia            
competente la revoca dell'abilitazione.                                         
3. Costituiscono elementi per l'applicazione delle sanzioni i                   
rapporti scritti presentati dai membri della Commissione tecnica, dai           
Responsabili di Distretto, dal personale addetto alla vigilanza                 
venatoria e  dal conduttore di cani da traccia.                                 
4. Le eventuali contestazioni in merito all'applicazione del                    
regolamento, alla valutazione della gravita' delle violazioni, e                
all'aggiornamento della graduatoria sono decise in apposita riunione            
annuale congiunta delle Commissioni di coordinamento e tecnica.                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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