REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

          Art. 24                                                               
Quota di prelievo                                                               
1. Ogni cacciatore a cui sia stato assegnato un capo in abbattimento,           
e' tenuto al pagamento di una quota che deve versare all'atto del               
ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 21. Tale quota e'                    
esaustiva nel caso in cui il cacciatore prelevi una femmina, un                 
piccolo o un maschio giovane ai sensi dell'art. 11.                             
2. Nel caso in cui il cacciatore abbatta un maschio, deve versare una           
quota aggiuntiva in base al punteggio del trofeo come stabilito dalla           
Commissione tecnica.                                                            
3. Se il cacciatore al cervo non preleva il capo che gli e' stato               
assegnato, la quota di cui al primo comma non puo' in nessun caso               
essere restituita.                                                              
4. I cacciatori di cui all'art. 15 devono pagare una quota                      
differenziata rispetto a quanto previsto per i cacciatori di cui                
all'art. 14.                                                                    
5. Le quote sono stabilite dagli ATC, d'intesa con la Provincia,                
sulla base delle spese organizzative e dei costi di gestione.                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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