REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Art. 24
Quota di prelievo
1. Ogni cacciatore a cui sia stato assegnato un capo in abbattimento,
e' tenuto al pagamento di una quota che deve versare all'atto del
ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 21. Tale quota e'
esaustiva nel caso in cui il cacciatore prelevi una femmina, un
piccolo o un maschio giovane ai sensi dell'art. 11.
2. Nel caso in cui il cacciatore abbatta un maschio, deve versare una
quota aggiuntiva in base al punteggio del trofeo come stabilito dalla
Commissione tecnica.
3. Se il cacciatore al cervo non preleva il capo che gli e' stato
assegnato, la quota di cui al primo comma non puo' in nessun caso
essere restituita.
4. I cacciatori di cui all'art. 15 devono pagare una quota
differenziata rispetto a quanto previsto per i cacciatori di cui
all'art. 14.
5. Le quote sono stabilite dagli ATC, d'intesa con la Provincia,
sulla base delle spese organizzative e dei costi di gestione.