REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

          Art. 23                                                               
Comunicazione ed adempimenti                                                    
connessi all'avvenuto abbattimento                                              
1. Nel caso di avvenuto abbattimento il cacciatore deve apporre                 
immediatamente sul tendine d'Achille del capo abbattuto il                      
contrassegno e provvedere con propri mezzi o con l'ausilio dei                  
Responsabili di Distretto al trasporto dell'animale intero presso il            
punto  di controllo, previa comunicazione immediata dell'avvenuto               
abbattimento al Responsabile di Distretto.                                      
2. Qualora la mole dell'animale e l'impraticabilita' del luogo di               
abbattimento rendano eccessivamente difficoltoso il trasporto della             
carcassa intera, e' consentita l'eviscerazione in campo; in questo              
caso le viscere debbono essere comunque portate presso il punto di              
controllo. E' vietato lo smembramento della carcassa prima della sua            
verifica al punto di controllo.                                                 
3. Presso il punto di controllo in orari prestabiliti, vengono                  
rilevati sul capo abbattuto tutte le misure biometriche previste e              
gli eventuali prelievi  di campioni biologici, secondo le istruzioni            
emanate dalla Commissione tecnica.                                              
4. Delle operazioni effettuate presso il punto di controllo deve                
essere redatto verbale nella scheda di abbattimento, conforme al                
modulo  indicato dall'INFS.                                                     
5. La scheda di abbattimento di cui al comma 4 deve essere                      
controfirmata dal cacciatore interessato che ne riceve una copia.               
6. Dopo le operazioni di controllo l'animale deve essere                        
obbligatoriamente preso in consegna dal cacciatore interessato. La              
copia della scheda di cui al comma 4 attesta la legalita' del                   
possesso dell'animale.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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