REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Art. 21
Autorizzazione al prelievo
1. Entro il 15 luglio di ogni anno gli ATC comunicano alla
Commissione tecnica e alla Commissione di coordinamento l'elenco dei
cacciatori assegnatari e rilasciano su richiesta dei cacciatori
interessati, l'autorizzazione al prelievo, i modelli riproducibili di
comunicazione delle uscite ed i contrassegni inamovibili da apporre
al capo abbattuto immediatamente dopo l'abbattimento.
2. L'autorizzazione al prelievo contiene le generalita' del
cacciatore assegnatario, i dati identificativi, i dati del porto
d'armi e le caratteristiche del capo da abbattere (classe di sesso e
di eta').
3. Il ritiro dell'autorizzazione comporta l'accettazione del
regolamento.
4. L'autorizzazione e i contrassegni di cui al primo comma sono
personali e non cedibili; in caso di smarrimento detto materiale non
viene sostituito e si perde il diritto al prelievo.
5. L'autorizzazione deve essere inserita nella cassetta delle uscite
dopo l'avvenuto abbattimento o ferimento del capo assegnato.
6. Entro 10 giorni dal termine del periodo di prelievo assegnato
l'autorizzazione e i contrassegni non utilizzati devono essere
consegnati agli ATC.
7. Il possesso dell'autorizzazione di cui al primo comma non esonera
i cacciatori interessati dagli adempimenti normativi connessi con
l'esercizio venatorio.
8. Per l'esercizio venatorio 2000-2001, il termine di cui al primo
comma non e' vincolante.