REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Art. 20
Distribuzione dei prelievi
nelle Aziende faunistico-venatorie
1. L'assegnazione di una quota di capi in prelievo alle Aziende
faunistico-venatorie viene fatta dalle Province, e deve comunque
rientrare nella quota assegnata al Distretto in cui ricade l'azienda,
viene fatta tenuto conto in via prioritaria della superficie relativa
dell'azienda rispetto all'intero Distretto ed e' subordinata
all'impegno di partecipare alla gestione (censimenti, ecc.)
dell'azienda stessa. Le modalita' di prelievo sono quelle previste
dal presente regolamento. Le quote di pagamento vengono decise dal
concessionario. Gli accompagnatori sono scelti dal concessionario tra
le persone abilitate con le modalita' previste all'art. 10. I capi
abbattuti devono afferire agli stessi punti di controllo utilizzati
dagli altri cacciatori al cervo.