REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

          Art. 20                                                               
Distribuzione dei prelievi                                                      
nelle Aziende faunistico-venatorie                                              
1. L'assegnazione di una quota di capi in prelievo alle Aziende                 
faunistico-venatorie viene fatta dalle Province, e deve comunque                
rientrare nella quota assegnata al Distretto in cui ricade l'azienda,           
viene fatta tenuto conto in via prioritaria della superficie relativa           
dell'azienda rispetto all'intero Distretto ed e' subordinata                    
all'impegno di partecipare alla gestione (censimenti, ecc.)                     
dell'azienda stessa. Le modalita' di prelievo sono quelle previste              
dal presente regolamento. Le quote di pagamento vengono decise dal              
concessionario. Gli accompagnatori sono scelti dal concessionario tra           
le persone abilitate con le modalita' previste all'art. 10. I capi              
abbattuti devono afferire agli stessi punti di controllo utilizzati             
dagli  altri cacciatori al cervo.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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