REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

          Art. 15                                                               
Accesso ai prelievi da parte di altri cacciatori                                
1. Gli ATC possono prevedere annualmente una quota di capi di                   
prelievo da riservare:                                                          
a) a cacciatori iscritti in altri ATC della regione, che abbiano                
partecipato ai censimenti annuali ed alle eventuali altre prestazioni           
d'opera, nelle quantita' decise annualmente dall'ATC su indicazione             
della Commissione tecnica. La Provincia redige analoga graduatoria              
per questi cacciatori, in base ai parametri di cui all'art. 16,                 
aggiornando la medesima con le stesse procedure previste all'art. 16;           
b) a altri cacciatori per i quali e' previsto sempre l'obbligo                  
dell'accompagnatore da parte dei soggetti di cui all'art. 26.                   
2. Nei casi di cui al primo comma i cacciatori devono produrre una              
documentazione che attesti un'abilitazione conseguita con criteri               
paragonabili a quelli descritti all'art. 10. Il riconoscimento                  
dell'equipollenza del titolo conseguito viene fatto dalla Provincia,            
sentito il parere della Commissione tecnica.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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