REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Art. 15
Accesso ai prelievi da parte di altri cacciatori
1. Gli ATC possono prevedere annualmente una quota di capi di
prelievo da riservare:
a) a cacciatori iscritti in altri ATC della regione, che abbiano
partecipato ai censimenti annuali ed alle eventuali altre prestazioni
d'opera, nelle quantita' decise annualmente dall'ATC su indicazione
della Commissione tecnica. La Provincia redige analoga graduatoria
per questi cacciatori, in base ai parametri di cui all'art. 16,
aggiornando la medesima con le stesse procedure previste all'art. 16;
b) a altri cacciatori per i quali e' previsto sempre l'obbligo
dell'accompagnatore da parte dei soggetti di cui all'art. 26.
2. Nei casi di cui al primo comma i cacciatori devono produrre una
documentazione che attesti un'abilitazione conseguita con criteri
paragonabili a quelli descritti all'art. 10. Il riconoscimento
dell'equipollenza del titolo conseguito viene fatto dalla Provincia,
sentito il parere della Commissione tecnica.