REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

          Art. 12                                                               
Tempi di prelievo                                                               
1. I tempi di prelievo venatorio sono fissati annualmente dai                   
Calendari venatori regionali e provinciali su indicazione della                 
Commissione tecnica e possono comportare periodi disgiunti per le               
diverse classi di sesso ed eta'. Nei casi in cui risulti necessario,            
ai fini di evitare squilibri nella struttura di popolazione e                   
particolari casi di danneggiamento alla vegetazione, i prelievi                 
possono essere condotti secondo i regolamenti specifici sul controllo           
della fauna selvatica attuabili da ciascuna Provincia.                          
2. Nel caso di interventi di prelievo eseguiti tramite cattura, i               
tempi, le modalita' e le persone coinvolte sono autorizzati da                  
ciascuna Provincia sulla base di specifici programmi approvati                  
dall'INFS.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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