REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Art. 12
Tempi di prelievo
1. I tempi di prelievo venatorio sono fissati annualmente dai
Calendari venatori regionali e provinciali su indicazione della
Commissione tecnica e possono comportare periodi disgiunti per le
diverse classi di sesso ed eta'. Nei casi in cui risulti necessario,
ai fini di evitare squilibri nella struttura di popolazione e
particolari casi di danneggiamento alla vegetazione, i prelievi
possono essere condotti secondo i regolamenti specifici sul controllo
della fauna selvatica attuabili da ciascuna Provincia.
2. Nel caso di interventi di prelievo eseguiti tramite cattura, i
tempi, le modalita' e le persone coinvolte sono autorizzati da
ciascuna Provincia sulla base di specifici programmi approvati
dall'INFS.