REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 35

MODIFICHE ALLA L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE"

          Art. 2                                                                
Sostituzione degli Allegati                                                     
1. Gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della L.R. 18 maggio              
1999, n. 9 sono sostituiti dagli Allegati della presente legge.                 
ALLEGATO A.1                                                                    
Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 9/99                   
A.1.1)                                                                          
Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la                
derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque                   
sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui             
la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo; sistemi di                 
estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il            
volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore            
a 10 milioni di metri cubi;                                                     
A.1.2)                                                                          
Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi              
inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di              
acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno; in             
tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra             
bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in              
questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un             
volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione; in              
entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile                  
convogliata in tubazioni;                                                       
A.1.3)                                                                          
Attivita' di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse                     
geotermiche sulla terraferma;                                                   
A.1.4)                                                                          
Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare           
le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza                    
superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 mc;                       
A.1.5)                                                                          
Attivita' di coltivazione di minerali solidi;                                   
A.1.6)                                                                          
Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha;              
A.1.7)                                                                          
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti                   
chimici, per una capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie              
prime lavorate;                                                                 
A.1.8)                                                                          
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,              
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita'                
superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;                         
A.1.9)                                                                          
Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua e' superiore            
a 10 ha o le aree interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di            
lunghezza superiore ai 500 metri;                                               
A.1.10)                                                                         
Impianti per la decoibentazione ed il trattamento di materiali                  
contenenti amianto.                                                             
ALLEGATO A.2                                                                    
Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 9/99                   
A.2.1)                                                                          
Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,           
nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso                       
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;                             
A.2.2)                                                                          
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante              
operazioni di cui all'Allegato B e all'Allegato C, lettere da R1 a              
R9, del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di            
recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli            
31 e 33 del medesimo DLgs 22/97;                                                
A.2.3)                                                                          
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con               
capacita' superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di                      
incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da           
D8 a D11, ed Allegato C, lettere da R1 a R9, del DLgs 22/97, ad                 
esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure                 
semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo DLgs 22/97;              
A.2.4)                                                                          
Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi                 
mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari           
e deposito preliminare con capacita' superiore a 200 t/giorno                   
(operazioni di cui all'Allegato B del DLgs 22/97, punti D13, D14);              
A.2.5)                                                                          
Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva           
superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1            
e D5, del DLgs 22/97); discariche di rifiuti speciali non pericolosi            
(operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, del DLgs 22/97),            
ad esclusione delle discariche per inerti con capacita' complessiva             
sino a 100.000 mc;                                                              
A.2.6)                                                                          
Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni           
di deposito preliminare con capacita' superiore a 150.000 mc oppure             
con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui                       
all'Allegato B, lettera D15, del DLgs 22/97);                                   
A.2.7)                                                                          
Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione             
di profondita', lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente             
idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito               
permanente (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7            
e D12, del DLgs 22/97);                                                         
A.2.8)                                                                          
Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a               
100.000 abitanti equivalenti;                                                   
A.2.9)                                                                          
Fabbricazione di pasta carta a partire dal legno o da altre materie             
fibrose con una capacita' di produzione superiore a 100 tonnellate al           
giorno;                                                                         
A.2.10)                                                                         
Fabbricazione di carta e cartoni con capacita' di produzione                    
superiore a 200 tonnellate al giorno;                                           
A.2.11)                                                                         
Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con            
tensione nominale superiore a 100 kW con tracciato di lunghezza                 
superiore a 10 km;                                                              
A.2.12)                                                                         
Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e                
chimici pericolosi, ai sensi della Legge 29 maggio 1974, n. 256 e               
successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a                 
40.000 mc;                                                                      
A.2.13)                                                                         
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita'             
superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;                           
A.2.14)                                                                         
Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una                  
capacita' complessiva superiore a 80.000 mc.                                    
ALLEGATO A.3                                                                    
Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 9/99                   
A.3.1)                                                                          
Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu'             
di:                                                                             
a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;                
b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg);                         
c) 900 posti per scrofe;                                                        
A.3.2)                                                                          
Cave e torbiere con piu' di 500.000 mc/anno di materiale estratto o             
di un'area interessata superiore a 20 ha.                                       
ALLEGATO B.1                                                                    
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a) della L.R.              
9/99                                                                            
agricoltura                                                                     
B.1.1)                                                                          
Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;               
industria estrattiva                                                            
B.1.2)                                                                          
Attivita' di ricerca di minerali solidi, di idrocarburi e di risorse            
geotermiche incluse le relative attivita' minerarie;                            
B.1.3)                                                                          
Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale;                    
B.1.4)                                                                          
Trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;                           
B.1.5)                                                                          
Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon                   
fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonche'           
di scisti bituminosi;                                                           
industria energetica                                                            
B.1.6)                                                                          
Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con                  
potenza termica complessiva superiore a 50 MW;                                  
B.1.7)                                                                          
Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi;             
B.1.8)                                                                          
Impianti per la produzione di energia idroelettrica;                            
industria dei prodotti minerali                                                 
B.1.9)                                                                          
Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di           
prodotti a base di amianto;                                                     
industria chimica                                                               
B.1.10)                                                                         
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti                   
chimici, per una capacita' superiore alle 10.000 t/anno di materie              
prime lavorate;                                                                 
B.1.11)                                                                         
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,              
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita'                
superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;                         
progetti di infrastrutture                                                      
B.1.12)                                                                         
Interporti;                                                                     
B.1.13)                                                                         
Linee ferroviarie a carattere regionale;                                        
B.1.14)                                                                         
Aeroporti;                                                                      
B.1.15)                                                                         
Porti lacuali, fluviali, vie navigabili;                                        
B.1.16)                                                                         
Strade extraurbane secondarie a carattere regionale;                            
B.1.17)                                                                         
Costruzione di porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca;            
B.1.18)                                                                         
Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti,                        
canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad            
incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di               
materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;                               
B.1.19)                                                                         
Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad                     
accumularle in modo durevole;                                                   
B.1.20)                                                                         
Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi             
volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli             
ed altri lavori di difesa dal mare;                                             
B.1.21)                                                                         
Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano               
derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque                  
sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto            
secondo; progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche non             
compresi nel punto A.1.1);                                                      
B.1.22)                                                                         
Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi,             
non comprese nell'Allegato A.1;                                                 
B.1.23)                                                                         
Progetti di cui all'Allegato A.1 che servono esclusivamente o                   
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o                 
prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni.                            
ALLEGATO B.2                                                                    
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettere b) e c) della            
L.R. 9/99                                                                       
agricoltura                                                                     
B.2.1)                                                                          
Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie             
superiore a 200 ha;                                                             
B.2.2)                                                                          
Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali              
per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie                   
superiore a 10 ha;                                                              
B.2.3)                                                                          
Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha;                 
B.2.4)                                                                          
Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha;                     
deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di              
una superficie superiore a 5 ha;                                                
industria energetica                                                            
B.2.5)                                                                          
Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore           
ed acqua calda;                                                                 
B.2.6)                                                                          
Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua              
calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore           
ai 20 km;                                                                       
B.2.7)                                                                          
Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con            
tensione nominale superiore a 100 kW con tracciato superiore a 3 km;            
B.2.8)                                                                          
Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;                         
B.2.9)                                                                          
Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo                   
sfruttamento del vento;                                                         
produzione e trasformazione dei metalli                                         
B.2.10)                                                                         
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o                   
secondaria) compresa la relativa colata continua di capacita'                   
superiore a 2,5 tonnellate all'ora;                                             
B.2.11)                                                                         
Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:             
- laminazione a caldo con capacita' superiore a 20 tonnellate di                
acciaio grezzo all'ora;                                                         
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per               
maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;                  
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita'           
di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;              
B.2.12)                                                                         
Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore           
a 20 tonnellate al giorno;                                                      
B.2.13)                                                                         
Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i                   
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una               
capacita' di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il               
cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;                 
B.2.14)                                                                         
Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie                   
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche           
destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;                   
B.2.15)                                                                         
Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e                     
costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e                  
riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e               
rotabile che superino i 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc           
di volume;                                                                      
B.2.16)                                                                         
Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;                     
B.2.17)                                                                         
Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie           
impegnata o 50.000 mc di volume;                                                
B.2.18)                                                                         
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi              
che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;            
B.2.19)                                                                         
Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,           
nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso                       
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;                             
industria dei prodotti minerali                                                 
B.2.20)                                                                         
Cokerie (distillazione a secco del carbone);                                    
B.2.21)                                                                         
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni                
rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al                
giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di               
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni             
aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;            
B.2.22)                                                                         
Impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla                  
produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre                 
10.000 tonnellate all'anno;                                                     
B.2.23)                                                                         
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare             
tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gre's e porcellane,            
di capacita', fino a diversa determinazione statale di recepimento              
della direttiva 97/11/CE, superiore a 7.500 t/anno di smalti                    
utilizzati come materie prime;                                                  
industria chimica                                                               
B.2.24)                                                                         
Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e                
chimici pericolosi, ai sensi della Legge 29 maggio 1974, n. 256 e               
successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 1.000           
mc;                                                                             
industria dei prodotti alimentari                                               
B.2.25)                                                                         
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime                
animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di                  
prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;                               
B.2.26)                                                                         
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime                
vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300                     
tonnellate al giorno su base trimestrale;                                       
B.2.27)                                                                         
Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con                  
capacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base           
annua;                                                                          
B.2.28)                                                                         
Impianti per la produzione di birra o malto con una capacita' di                
produzione superiore a 500.000 hl/anno;                                         
B.2.29)                                                                         
Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000           
mc di volume;                                                                   
B.2.30)                                                                         
Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse superiore a 50           
tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di             
carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di            
oltre 10 tonnellate al giorno;                                                  
B.2.31)                                                                         
Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei            
prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie           
impegnata o 50.000 mc di volume;                                                
B.2.32)                                                                         
Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con            
capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto                  
lavorato;                                                                       
B.2.33)                                                                         
Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacita' di            
produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di                        
barbabietole;                                                                   
industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta                        
B.2.34)                                                                         
Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio,                   
l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di                 
tessili, di lana la cui capacita' di trattamento supera le 10                   
tonnellate al giorno;                                                           
B.2.35)                                                                         
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita'             
superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno;                            
B.2.36)                                                                         
Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa,                       
fabbricazione di carta e cartoni di capacita' superiore a 50                    
tonnellate al giorno;                                                           
B.2.37)                                                                         
Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di                     
particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di           
materie prime lavorate;                                                         
industria della gomma e delle materie plastiche                                 
B.2.38)                                                                         
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con                
almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;                        
progetti di infrastrutture                                                      
B.2.39)                                                                         
Linee ferroviarie a carattere locale;                                           
B.2.40)                                                                         
Strade extraurbane secondarie;                                                  
B.2.41)                                                                         
Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli                   
indicati al punto A.1.9 dell'Allegato A.1, nonche' progetti di                  
intervento sui porti gia' esistenti;                                            
B.2.42)                                                                         
Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva              
superiore ai 20 km;                                                             
B.2.43)                                                                         
Acquedotti con lunghezza superiore a 20 km;                                     
altri progetti                                                                  
B.2.44)                                                                         
Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed               
altri veicoli a motore;                                                         
B.2.45)                                                                         
Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante               
operazioni di incenerimento o di trattamento con capacita'                      
complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato             
B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11, del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22);             
impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni           
di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacita'              
massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui                  
all'Allegato B, lettere D13 e D14, del citato DLgs 22/97);                      
B.2.46)                                                                         
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con                 
capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di           
incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'Allegato B,               
lettere D2 e da D8 a D11, del DLgs 22/97);                                      
B.2.47)                                                                         
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante             
operazioni di deposito preliminare con capacita' massima superiore a            
30.000 mc oppure con capacita' superiore a 40 t/giorno (operazioni di           
cui all'Allegato B, lettera D15, del DLgs 22/97);                               
B.2.48)                                                                         
Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva           
inferiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1            
e D5, del DLgs 22/97);                                                          
B.2.49)                                                                         
Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a               
10.000 abitanti equivalenti;                                                    
B.2.50)                                                                         
Depositi di fanghi;                                                             
B.2.51)                                                                         
Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro,              
autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;                           
B.2.52)                                                                         
Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata           
supera i 500 mq;                                                                
B.2.53)                                                                         
Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di            
superficie impegnata o 50.000 mc di volume;                                     
B.2.54)                                                                         
Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;                
B.2.55)                                                                         
Stabilimenti di squartamento;                                                   
B.2.56)                                                                         
Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di                  
esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime                    
lavorate;                                                                       
B.2.57)                                                                         
Progetti di cui all'Allegato A.2 che servono esclusivamente o                   
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o                 
prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni.                            
ALLEGATO B.3                                                                    
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettere b) e c) della            
L.R. 9/99                                                                       
agricoltura                                                                     
B.3.1)                                                                          
Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non compresi             
nel punto B.3.2) in particolare per gli allevamenti di bovini, fino a           
diversa determinazione statale di recepimento della direttiva                   
97/11/CE, con piu' di 500 posti bovini;                                         
B.3.2)                                                                          
Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu'             
di:                                                                             
- 40.000 posti pollame;                                                         
- 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg);                             
- 750 posti scrofe;                                                             
B.3.3)                                                                          
Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;                           
industria estrattiva                                                            
B.3.4)                                                                          
Cave e torbiere;                                                                
progetti di infrastrutture                                                      
B.3.5)                                                                          
Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una                   
superficie interessata superiore ai 40 ha;                                      
B.3.6)                                                                          
Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,                     
interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo                 
urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici           
superiori ai 10 ha;                                                             
B.3.7)                                                                          
Progetti di costruzione di centri commerciali e parcheggi;                      
B.3.8)                                                                          
Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento             
di esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza, in area urbana,             
superiore a 1.500 metri;                                                        
B.3.9)                                                                          
Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane),               
funicolari o linee simili di natura particolare, esclusivamente o               
principalmente adibite al trasporto di passeggeri;                              
turismo e svaghi                                                                
B.3.10)                                                                         
Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a              
collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a              
500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;                
B.3.11)                                                                         
Piste da sci;                                                                   
B.3.12)                                                                         
Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri            
turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti              
letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una              
superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno             
dei centri abitati;                                                             
B.3.13)                                                                         
Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente;                       
B.3.14)                                                                         
Parchi tematici;                                                                
B.3.15)                                                                         
Progetti di cui all'Allegato A.3 che servono esclusivamente o                   
essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o                  
prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni.                            
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 16 novembre 2000  VASCO ERRANI                                         
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo degli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della L.R.                
9/99, citata alla nota 1) all'art. 1, era il seguente:                          
"ALLEGATO A.1                                                                   
Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a)                                   
A.1.a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200           
ha;                                                                             
A.1.b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui            
la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque                
sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui             
la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo;                            
A.1.c) Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti con                
capacita' superiore a 100 t/giorno;                                             
A.1.d) Impianti per la decoibentazione ed il trattamento di materiali           
contenenti amianto;                                                             
A.1.e) Discariche di rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche           
per inerti con capacita' sino a 100.000 mc;                                     
A.1.f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti            
chimici, per una capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie              
prime lavorate;                                                                 
A.1.g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e                
vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di                 
capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;               
A.1.h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua e'               
superiore a 10 ha o le aree interessate superano i 5 ha, oppure i               
moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;                                  
A.1.i) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o               
accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di                 
altezza superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 mc.               
ALLEGATO A.2                                                                    
Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a)                                   
A.2.a) Fabbricazione di pasta carta a partire dal legno o da altre              
materie fibrose con una capacita' di produzione superiore a 100                 
tonnellate al giorno;                                                           
A.2.b) Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della                
Legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con                    
capacita' complessiva superiore a 40.000 tonnellate;                            
A.2.c) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la                
capacita' superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;                 
A.2.d) Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacita' superiore a           
200 t/giorno;                                                                   
A.2.e) Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una capacita'           
superiore a 100.000 mc;                                                         
A.2.f) Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con                
potenzialita' superiore a 150.000 mc;                                           
A.2.g) Impianti di depurazione delle acque con potenzialita'                    
superiore a 100.000 abitanti equivalenti.                                       
ALLEGATO A.3                                                                    
Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a)                                   
A.3.a) Cave e torbiere con piu' di 500.000 mc/a di materiale estratto           
o di un'area interessata superiore a 20 ha.                                     
ALLEGATO B.1                                                                    
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. b) e c)                    
Industria energetica                                                            
B.1.a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con           
potenza termica complessiva superiore a 50 MW.                                  
Progetti di infrastrutture                                                      
B.1.b) Interporti;                                                              
B.1.c) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili;                                 
B.1.d) Strade extraurbane secondarie a carattere regionale;                     
B.1.e) Linee ferroviarie a carattere regionale;                                 
B.1.f) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori                
marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di               
dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare;                                 
B.1.g) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti,                 
canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad            
incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di               
materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;                               
B.1.h) Derivazione ed opere connesse di acque superficiali che                  
prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di              
acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al             
minuto secondo;                                                                 
B.1.i) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani             
ed assimilabili con capacita' superiore a 10 t/giorno, e stazioni di            
trasferimento con capacita' superiore a 20 t/giorno;                            
B.1.j) Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali           
di capacita' superiore a 10 t/giorno;                                           
B.1.k) Aeroporti.                                                               
Altri progetti                                                                  
B.1.l) Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10            
ha;                                                                             
B.1.m) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti            
chimici, per una capacita' superiore alle 10.000 t/anno di materie              
prime lavorate;                                                                 
B.1.n) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e                
vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di                 
capacita' superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.               
ALLEGATO B.2                                                                    
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. b) e c)                    
Agricoltura                                                                     
B.2.a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o                
naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una                     
superficie superiore a 10 ha;                                                   
B.2.b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha;              
deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di              
una superficie superiore a 5 ha;                                                
B.2.c) Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300              
ha;                                                                             
B.2.d) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una                 
superficie superiore a 200 ha.                                                  
Lavorazione dei metalli                                                         
B.2.e) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali                   
metalliferi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc           
di volume;                                                                      
B.2.f) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o            
secondaria) compresa la relativa colata continua di capacita'                   
superiore a 2,5 tonnellate all'ora;                                             
B.2.g) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi                
mediante: - laminazione a caldo con capacita' superiore a 20                    
tonnellate di acciaio grezzo all'ora; - forgiatura con magli la cui             
energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorche' la potenza               
calorifica e' superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi            
di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2                  
tonnellate di acciaio grezzo all'ora;                                           
B.2.h) Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione              
superiore a 20 tonnellate al giorno;                                            
B.2.i) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da              
minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso             
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;                             
B.2.j) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i            
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una               
capacita' di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il               
cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;                 
B.2.k) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie            
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche           
destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;                   
B.2.l) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e              
costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e                  
riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e               
rotabile che superino 10.000 mc di superficie impegnata o 50.000 mc             
di volume;                                                                      
B.2.m) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;              
B.2.n) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di               
superficie impegnata o 50.000 mc di volume.                                     
Industria dei prodotti alimentari                                               
B.2.o) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie               
prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di            
prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;                               
B.2.p) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie               
prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300               
tonnellate al giorno su base trimestrale;                                       
B.2.q) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con           
capacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base           
annua;                                                                          
B.2.r) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacita'            
di produzione superiore a 500.000 hl/anno;                                      
B.2.s) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino           
50.000 mc di volume;                                                            
B.2.t) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse                   
superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o             
il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di            
trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;                                   
B.2.u) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di               
pesce con capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di                 
prodotto lavorato;                                                              
B.2.v) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei,                   
industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq           
di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;                                  
B.2.w) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con                  
capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di           
barbabietole.                                                                   
Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta                        
B.2.x) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di              
particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di           
materie prime lavorate;                                                         
B.2.y) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa,                
fabbricazione di carta e cartoni di capacita' superiore a 50                    
tonnellate al giorno;                                                           
B.2.z) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio,            
l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di                 
tessili, di lana la cui capacita' di trattamento supera le 10                   
tonnellate al giorno;                                                           
B.2.aa) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la               
capacita' superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.                  
Industria della gomma e delle materie plastiche                                 
B.2.ab) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri            
con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.                    
Progetti di infrastrutture                                                      
B.2.ac) Strade extraurbane secondarie;                                          
B.2.ad) Linee ferroviarie a carattere locale;                                   
B.2.ae) Acquedotti con lunghezza superiore a 20 Km;                             
B.2.af) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli           
indicati al punto A.1.d) dell'Allegato A.1, nonche' progetti di                 
intervento sui porti gia' esistenti;                                            
B.2.ag) Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con               
potenzialita' superiore a 30.000 mc;                                            
B.2.ah) Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili;                           
B.2.ai) Impianti di depurazione delle acque con potenzialita'                   
superiore a 10.000 abitanti equivalenti;                                        
B.2.aj) Elettrodotti con tensione nominale superiore a 100 KV e di              
lunghezza superiore a 5 chilometri.                                             
Altri progetti                                                                  
B.2.ak) Piste permanenti per corse e prove di automobili,                       
motociclette ed altri veicoli a motore;                                         
B.2.al) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di             
ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;                    
B.2.am) Banchi di prova per motori. turbine, reattori quando l'area             
impegnata supera i 500 mq;                                                      
B.2.an) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino                
5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;                         
B.2.ao) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia             
di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime                 
lavorate;                                                                       
B.2.ap) Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della               
Legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con                    
capacita' complessiva superiore a 1.000 t;                                      
B.2.aq) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in              
forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate             
al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di            
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni             
aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;            
B.2.ar) Impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati               
alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre            
10.000 tonnellate all'anno.                                                     
ALLEGATO B.3                                                                    
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. b) e c)                    
Agricoltura                                                                     
B.3.a) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con           
piu' di: - 40.000 posti pollame; - 2.000 posti suini da produzione              
(di oltre 30 kg); - 750 posti scrofe;                                           
B.3.b) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha.                    
Progetti di infrastrutture                                                      
B.3.c) Lavori per l'attrezzamento di aree industriali con una                   
superficie interessata superiore ai 40 ha;                                      
B.3.d) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,              
interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo                 
urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici           
superiori ai 10 ha;                                                             
B.3.e) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le                  
monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non               
superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800             
persone;                                                                        
B.3.f) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o                    
potenziamento di esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza, in            
area urbana, superiore a 1.500 metri;                                           
B.3.g) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e                        
metropolitane), funicolari o simili linee di natura similare,                   
esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.             
Altri progetti                                                                  
B.3.h) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha,            
centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300             
posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano            
una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti                     
all'interno dei centri abitati;                                                 
B.3.i) Cave e torbiere.".                                                       
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1480 del 12 settembre 2000; oggetto consiliare n. 429 (VII                   
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 20 settembre 2000;                         
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 31 in data 26 settembre 2000;                                        
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio              
Ambiente Trasporti" in sede referente e in sede consultiva alle                 
Commissioni I "Bilancio Programmazione Affari generali", II                     
"Attivita' Produttive", IV "Sicurezza Sociale" e V "Turismo Cultura             
Scuola Formazione".                                                             
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3 del 6                
ottobre 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula           
della consigliera Guerra;                                                       
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre                
2000, atto n. 10/2000;                                                          
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1356/4.1.20/C.G.              
del 13 novembre 2000.                                                           

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