REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA 6 aprile 2000, n. 639

Ordinanza n. 639 Reg. emessa il 6 aprile 2000 dal TAR per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Consorzio irriguo soc. del Canale Maggiore ed altro contro Regione Emilia-Romagna ed altro

Il Tribunale Amministrativo in Emilia-Romagna Bologna - Sezione                 
Seconda                                                                         
composto dai signori:                                                           
Luigi Papiano - Presidente; Giancarlo Mozzarelli - Consigliere;                 
Grazia Brini - Consigliere rel. est.;                                           
ha pronunciato la seguente                                                      
ORDINANZA                                                                       
nel giudizio promosso dal Consorzio irriguo Societa' del Canale                 
Maggiore e sig. Carlo Bulloni Serra, parte ricorrente, rappresentata            
e difesa dagli avv.ti Andrea Regolisti e Alfredo Maver ed                       
elettivamente domiciliata in Bologna, Via Tovaglie n. 33 presso lo              
studio del secondo;                                                             
contro                                                                          
Regione Emilia-Romagna, parte resistente, rappresentata e difesa                
dagli avv.ti Stefano Baccolini e Francesco Rizzo ed elettivamente               
domiciliata in Bologna, Via San Gervasio n. 10;                                 
nonche' contro                                                                  
Consorzio della Bonifica Parmense, non costituito;                              
per l'annullamento                                                              
della delibera del Consiglio regionale 23/11/1998 con cui e' stata              
deliberata la soppressione della ricorrente, nonche' degli atti                 
presupposti e conseguenti;                                                      
visto il ricorso ed i relativi allegati;                                        
visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;                      
visti gli atti tutti della causa;                                               
uditi, alla pubblica udienza del 6 aprile 2000 (relatore il                     
Consigliere Grazia Brini) gli avv.ti Andrea Regolisti e S. Baccolini;           
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:                      
FATTO                                                                           
Il consorzio ricorrente impugna il provvedimento con cui il Consiglio           
regionale della Regione Emilia-Romagna, su conforme proposta della              
Giunta, ne ha deliberato la soppressione con effetto dall'1/1/1999,             
stabilendo altresi' che il Consorzio della Bonifica Parmense gli                
subentri nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.                           
Questi i motivi dell'impugnazione:                                              
1) violazione di legge, falsa applicazione, in particolare l'art. 4             
della L.R. Emilia-Romagna 16/87 relativamente al RD 11/12/1933, n.              
1775, art. 6, Legge 18/5/1989, n. 183, DPR 616/77, art. 91.                     
Sopprimendo la Societa' la Regione si e' sostituita allo Stato, alla            
cui competenza resta riservato tutto quanto riguarda le "grandi                 
derivazioni".                                                                   
2) Incompetenza, carenza assoluta di potere della Regione. La                   
competenza in materia e' dello Stato.                                           
3) Dubbi di costituzionalita' dell'art. 4 della Legge 16/87 nella               
parte in cui prevede la soppressione di un ente privato. Trattandosi            
di un soggetto privato, la normativa regionale che ne consente la               
soppressione contrasta con l'art. 18 della Costituzione, il quale               
pone un assoluto divieto di ingerenza da parte dell'Amministrazione             
nelle forme associative. Non essendo previsto alcun tipo di                     
indennizzo, la norma si pone anche in contrasto con gli artt. 42 e 43           
della Costituzione.                                                             
4) Eccesso di potere per contraddittorieta' della delibera impugnata            
con i precedenti provvedimenti degli organi centrali dello Stato. Si            
e' trattato di un revirement rispetto al riconoscimento di grande               
derivazione intervenuto nel 1987.                                               
5) Eccesso di potere per illogicita'. La scelta non comporta una                
maggior razionalita' nella gestione delle risorse idriche, gia'                 
assicurata dalle leggi statali ed in particolare al TU n. 1933, dal             
DPR 616/77 e dalla Legge 189/83. Si e' costituita in giudizio                   
l'Amministrazione intimata, che resiste al ricorso deducendone la sua           
infondatezza.                                                                   
DIRITTO                                                                         
1) In applicazione dell'art. 4 della Legge 16/87 il Consiglio                   
regionale, su conforme proposta della Giunta, ha soppresso la                   
societa' ricorrente assumendo, principalmente, a fondamento della               
decisione le seguenti circostanze: la societa' risulta strutturata              
come ente ad autonomia piena con compiti irrigui, in analogia con               
l'attivita' svolta' di norma dai consorzi di bonifica; le suddette              
funzioni sono oggi di competenza dei Consorzi di bonifica, essendo              
intervenuta la classificazione di bonifica dell'intero territorio in            
cui opera il citato consorzio.                                                  
Con sentenza in data odierna sono stati rigettati tutti i motivi di             
ricorso ad eccezione di quello in cui e' stata prospettata la                   
questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della L.R. 23            
aprile 1987, n. 16.2) La questione e' rilevante, posto che, nel                 
disattendere i motivi di ricorso, la Sezione ha ravvisato in tale               
norma il presupposto esclusivo e diretto dell'impugnato provvedimento           
di soppressione.                                                                
Con la Legge 16/87 infatti la Regione Emilia-Romagna, al dichiarato             
fine "di conseguire il necessario coordinamento degli interventi                
pubblici e privati", ha ritenuto di sottoporre a regime di bonifica             
l'intero territorio regionale (art. 3, primo comma, gia' ritenuto               
dalla Corte Costituzionale conforme agli artt. 117, 97 e 18 della               
Costituzione con la sentenza 66/92); ha previsto l'istituzione per              
ogni ambito, di un solo consorzio di bonifica destinato a succedere             
in tutti i diritti e gli obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti            
in tutto o in parte nel comprensorio (art. 3, quarto comma) e                   
nell'ambito di tale riorganizzazione, ha ritenuto necessario (art. 4)           
sopprimere, per farle confluire nei nuovi consorzi, tutte le                    
preesistenti forme di gestione ("Sono soppressi i consorzi idraulici,           
di difesa, di scolo e di irrigazione nonche' ogni altra forma di                
gestione non consortile di opere o sistemi di scolo ed irrigui, che             
ricadono nei comprensori delimitati ai sensi del secondo comma del              
precedente art. 3"). E' evidente pertanto la volonta' del legislatore           
regionale di ricomprendere in tale previsione tutte le gestioni                 
riconducibili alle funzioni indicate, ancorche' di natura privata ed            
ancorche' titolari di concessioni statale di grande derivazione.                
La Sezione ha altresi' ritenuto che la societa' soppressa abbia                 
natura privata e sia riconducibile al genere delle associazioni non             
riconosciute.                                                                   
Essa, costituita in epoca remota, (1353) non e' mai stata oggetto di            
riconoscimento pubblico, ne' con le modalita' previste per le persone           
giuridiche private dal codice civile vigente, ne' con quelle di cui             
agli artt. 862 e 863 del codice civile che disciplinano i consorzi di           
bonifica e quelli di miglioramento fondiario; non e' previsto alcun             
intervento pubblico nelle varie fasi attinenti alla costituzione,               
alla nomina degli organi, al funzionamento, ed il finanziamento della           
societa' stessa e' interamente privato.                                         
La stessa Giunta regionale nel provvedimento impugnato riconosce che            
la sopprimenda societa' non ha natura di consorzio di bonifica (le              
deliberazioni impugnate parlano di enti che si configurano di fatto             
come consorzi irrigui; d'altra parte se la ricorrente avesse potuto             
essere configurata quale consorzio di bonifica l'estinzione sarebbe             
stata disposta in applicazione dell'art. 3, quarto comma della Legge            
16/87).                                                                         
Infine il fatto che, come sottolinea la Regione, sia in dubbio anche            
la qualificazione della societa' ricorrente quale consorzio                     
volontario ai sensi dell'art. 918 del codice civile, non porta                  
argomenti a favore della tesi secondo la quale la societa' ricorrente           
potrebbe essere assimilata ad un organismo di diritto pubblico, ma              
conferma solo la difficolta' di classificarla in una delle figure               
tipiche disciplinate dal codice civile, e la conseguente necessita'             
di inquadrare la stessa fra le associazioni non riconosciute.                   
3) La Sezione ritiene altresi' la questione non manifestamente                  
infondata per le considerazioni di cui appresso.                                
I consorzi di bonifica, come ha avuto modo di precisare la Corte                
Costituzionale nella sentenza 326/98, sono "enti pubblici locali                
operanti nelle materie di competenza regionale e, dunque, enti                  
amministrativi dipendenti dalla Regione, della cui organizzazione e             
delle cui funzioni la Regione puo' disporre nell'ambito e nei limiti            
della propria potesta' legislativa".                                            
Si puo' ritenere che il legislatore regionale, nella parte in cui ha            
previsto (art. 3, L.R. 16/87) la delimitazione del territorio                   
regionale in comprensori di bonifica e, in deroga all'art. 12 della             
L.R. 42/84, l'istituzione su ciascuno di un solo consorzio di                   
bonifica destinato a succedere in tutti i diritti ed obblighi ai                
preesistenti consorzi ricadenti in tutto od in parte nel comprensorio           
di nuova determinazione, abbia fatto uso della propria potesta'                 
normativa, atteso che la Corte Costituzionale, con la precitata                 
sentenza 326/98, ha ritenuto che la materia della bonifica integrale            
e montana risulta inclusa in quella di agricoltura e foreste di cui             
all'art. 66, comma 1, del DPR 616/77 e che il trasferimento delle               
funzioni amministrative completato con detta norma ha anche l'effetto           
di rendere esercitabile la potesta' legislativa regionale concorrente           
nella materia coi soli limiti rappresentati dai principi fondamentali           
della legislazione statale in materia.                                          
Peraltro col successivo art. 4 il potere di soppressione e' stato               
esercitato indistintamente nei confronti di tutti i soggetti che                
operano nel settore della bonifica, anche di natura privata, ed e'              
stato inoltre previsto il trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica           
delle funzioni e dei rapporti delle gestioni soppresse e, quindi, in            
sostanza, di tutto il patrimonio dell'organismo soppresso.                      
4) Il sospetto di incostituzionalita' del suddetto articolo nasce in            
relazione, in primo luogo, all'art. 117 della Costituzione, in quanto           
la potesta' legislativa regionale nella materia della bonifica, di              
natura concorrente, va esercitata nei limiti derivanti dai principi             
fondamentali della legislazione statale nella materia stessa.                   
Tali principi sono stati di recente descritti con precisione dalla              
Corte Costituzionale nella sentenza 326/98, con la quale e' stata               
dichiarata l'incostituzionalita' parziale della legge della Regione             
Marche in materia di bonifica.                                                  
Per la parte che qui interessa la suesposta sentenza riconosce                  
carattere di norme di principio a quelle che disciplinano nei                   
lineamenti fondamentali la struttura e l'organizzazione dei consorzi            
di bonifica configurandoli come espressione, sia pure                           
legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi              
dei proprietari dei fondi coinvolti nell'attivita' di bonifica.                 
Riconosce anche che la potesta' regionale di programmazione ed                  
organizzazione della bonifica si estende al riassetto delle funzioni            
degli enti pubblici che operano nel settore e, quindi, anche alle               
funzioni pubblicistiche dei consorzi: in tale contesto la sentenza n.           
336/98 riconosce alla Regione di trasferire i compiti propri dei                
consorzi anche ad altri enti pubblici, in relazione alla connessione            
delle funzioni di bonifica con altre attinenti alla difesa del suolo,           
alla tutela delle risorse idriche e dell'ambiente senza peraltro che            
si possa giungere fino all'eliminazione della figura giuridica del              
consorzio di bonifica, stante la combinazione che in esso                       
peculiarmente si realizza fra pubblico e privato per effetto della              
legislazione nazionale.                                                         
In relazione a tali principi si deve ritenere che la Regione possa              
si' riorganizzare le funzioni di bonifica e, con esse, quelle dei               
consorzi di bonifica (cosi' come ha fatto la Regione Emilia-Romagna             
con l'art. 3 della L.R. 16/87), ma non sopprimere ogni organismo di             
gestione a questi non riconducibile ed in particolare associazioni o            
soggetti di carattere privato.                                                  
Tenuto conto della natura concorrente della potesta' legislativa                
regionale non e' manifestamente infondato ipotizzare che in materia             
di bonifica la facolta' di incidere obbligatoriamente sugli interessi           
privati debba seguire il procedimento previsto per la costituzione              
dei consorzi di bonifica che, nella legislazione statale e, quindi,             
in quella regionale, contempla, sia pure eccezionalmente ed in via              
residuale, anche la costituzione d'ufficio, vale a dire ad iniziativa           
pubblica del consorzio fra i proprietari interessati.                           
Al di fuori di tale previsione solo il legislatore statale potrebbe             
enunciare il principio secondo cui l'attivita' di bonifica, anche per           
gli aspetti gestionali, deve essere riservata esclusivamente ai                 
consorzi di bonifica, e quindi prevedere la soppressione di ogni                
diversa gestione.                                                               
Da un altro punto di vista la violazione dell'art. 117 Costituzione             
puo' essere ipotizzata anche in relazione al disposto degli artt. 2 e           
18 della Costituzione ed al diritto di associazione ivi previsto,               
posto che nella materia del diritto privato, ed in particolare in               
quella delle associazioni, non esiste una potesta' legislativa                  
regionale di tipo concorrente e, comunque, la disciplina recata dal             
codice civile in particolare quella attinente alle modalita' di                 
estinzione delle associazioni ha senza dubbio natura di principio               
fondamentale (Corte Costituzionale 154/72 e 108/83).                            
Il sospetto di incostituzionalita' sorge infine con riferimento agli            
artt. 42 e 43 della Costituzione, attesa la mancata previsione di un            
indennizzo a fronte della devoluzione del patrimonio degli enti da              
sopprimere ai consorzi di bonifica istituiti per l'ambito                       
territoriale di riferimento.                                                    
P.Q.M.                                                                          
Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna,              
Sez. II, dichiara rilevante e non manifestamente infondata nei                  
termini di cui in motivazione la questione di legittimita'                      
costituzionale dell'art. 4 della L.R. dell'Emilia-Romagna n. 16 del             
1987 in relazione agli artt. 117, 2, 18, 42, 43 della Costituzione.             
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale           
ed ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in                
causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai               
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.             
Da' atto che con sentenza in data odierna e' stato sospeso il                   
giudizio in corso introdotto col ricorso in epigrafe.                           
Cosi' deciso in Bologna in data 6/4/2000.                                       
PRESIDENTE  CONSIGLIERE REL. EST.                                               
Luigi Papiano  Grazia Brini                                                     
Depositata in Segreteria l'8 giugno 2000                                        
IL SEGRETARIO                                                                   
(firma illeggibile)                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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