LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 33
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 6
Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'art.
19 della L.R. 28 febbraio 2000, n.16, di approvazione del Bilancio
di previsione per l'esercizio 2000, ed imputato al Cap. 06500 e'
aumentato di Lire 40.000.000.000 (Euro 20.658.275,96).
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o
prestiti obbligazionari di cui al comma 2 dell'art. 19 della L.R. 28
febbraio 2000, n. 16 e' ridefinito in Lire 76.000.000.000 (Euro
39.250.724,33) e fa riferimento, per quanto concerne le spese
d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo, alla
dimostrazione di cui alla Tabella M allegata alla presente legge.
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
comma 7 dell'art. 19 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16, e'
ridefinito in Lire 140.853.061.152 (Euro 72.744.535,19).
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 19 della L.R. 16/00, citata alla
nota all'art. 4, era il seguente:
"Art. 19 - Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 2000 entro i limiti di cui al
comma 4 dell'art. 41 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive
modificazioni - di cui e' data dimostrazione nell'elenco n. 11
annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a
norma dell'art. 41 citato, a contrarre mutui o prestiti
obbligazionari per un importo complessivo di Lire 1.252.000.000.000
(Euro 646.604.037,66).
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 2 dell'art. 19 della L.R. 16/00, citata alla
nota all'art. 4, era il seguente:
"Art. 19 - Mutui e prestiti
omissis
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2000 le autorizzazioni
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di
Lire 360.160.000.000 (Euro 186.007.116,78) gia' autorizzati
dall'art. 17 della L.R. 28 aprile 1999, n.6 come modificato
dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 1999, n. 33, a seguito della
mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio
1999. Tale rinnovo di autorizzazione fa riferimento, per quanto
concerne le spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo,
alla dimostrazione di cui alla Tabella M allegata alla presente
legge.
omissis".
Comma 3
3) Il testo del comma 7 dell'art. 19 della L.R. 16/00, citata alla
nota all'art. 4, era il seguente:
"Art. 19 - Mutui e prestiti
omissis
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annue Lire 165.461.161.748 (Euro 85.453.558,52) a partire
dall'esercizio finanziario 2001 e fino all'esercizio finanziario
2015.
omissis".