REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 33

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 6                                                                
Mutui e prestiti                                                                
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso            
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle                
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'art.            
19 della L.R. 28 febbraio 2000,  n.16, di approvazione del Bilancio             
di previsione per l'esercizio 2000, ed imputato al Cap. 06500 e'                
aumentato di Lire 40.000.000.000 (Euro 20.658.275,96).                          
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o                   
prestiti obbligazionari di cui al comma 2 dell'art. 19 della L.R. 28            
febbraio 2000, n. 16 e' ridefinito in Lire 76.000.000.000 (Euro                 
39.250.724,33) e fa riferimento, per quanto concerne le spese                   
d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo, alla                        
dimostrazione di cui alla Tabella M allegata alla presente legge.               
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
comma 7 dell'art. 19 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16, e'                     
ridefinito in Lire 140.853.061.152 (Euro 72.744.535,19).                        
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 19 della L.R. 16/00, citata alla              
nota all'art. 4, era il seguente:                                               
"Art. 19 - Mutui e prestiti                                                     
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di           
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede            
di accertare nel corso dell'esercizio 2000 entro i limiti di cui al             
comma 4 dell'art. 41 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive               
modificazioni - di cui e' data dimostrazione nell'elenco n. 11                  
annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a               
norma dell'art. 41 citato, a contrarre mutui o prestiti                         
obbligazionari per un importo complessivo di Lire 1.252.000.000.000             
(Euro 646.604.037,66).                                                          
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 19 della L.R. 16/00, citata alla              
nota all'art. 4, era il seguente:                                               
"Art. 19 - Mutui e prestiti                                                     
omissis                                                                         
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2000 le autorizzazioni               
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di            
Lire 360.160.000.000  (Euro 186.007.116,78) gia' autorizzati                    
dall'art. 17 della L.R. 28 aprile 1999,  n.6 come modificato                    
dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 1999, n. 33, a seguito della                 
mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio              
1999. Tale rinnovo di autorizzazione fa riferimento, per quanto                 
concerne le spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo,           
alla dimostrazione di cui alla Tabella M allegata alla presente                 
legge.                                                                          
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 7 dell'art. 19 della L.R. 16/00, citata alla              
nota all'art. 4, era il seguente:                                               
"Art. 19 - Mutui e prestiti                                                     
omissis                                                                         
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'             
valutato in annue Lire 165.461.161.748 (Euro 85.453.558,52) a partire           
dall'esercizio finanziario 2001 e fino all'esercizio finanziario                
2015.                                                                           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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