LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 33
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario
2000 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di
previsione delle entrate risulta aumentato di Lire 3.108.146.120.957
(Euro 1.605.223.507,55), quanto alla previsione di competenza, e
aumentato di Lire 4.062.658.935.514 (Euro 2.098.188.235,89) quanto
alla previsione di cassa.
NOTA AL TITOLO
Il testo dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 37 - Assestamento di bilancio
Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva con legge
l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede
all'aggiornamento degli elementi di cui al punto 1) del secondo comma
- residui presunti al termine dell'esercizio precedente - ed al terzo
comma - saldo positivo o negativo presunto ed eventuale giacenza
iniziale presunta di cassa - del precedente art. 16; nonche' alle
variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di
equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa di cui ai precedenti
articoli 19 e 20.
L'approvazione dell'assestamento del bilancio non e' subordinata alla
approvazione del rendiconto generale della Regione.".