LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 27
Promozione attivita' teatrali, musicali
e cinematografiche
1. Le autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi
regionali, a valere sul finanziamento del Fondo unico regionale per
le attivita' teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive -
spese di investimento - a norma di quanto stabilito dalla L.R. 4
aprile 1985, n. 11 e successive modifiche, sono ridotte di Lire
3.244.810.750 (Euro 1.675.804,90).
(Cap. 70655)
NOTA ALL'ART. 27
Comma 1
La L.R. 4 aprile 1985, n. 11 concerneva Norme in materia di
promozione delle attivita' teatrali, musicali e cinematografiche.
Detta legge e' stata abrogata dall'art. 12 della L.R. 5 luglio 1999,
n. 13 concernente Norme in materia di spettacolo.