REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 27                                                               
Promozione attivita' teatrali, musicali                                         
e cinematografiche                                                              
1. Le autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi                     
regionali, a valere sul finanziamento del Fondo unico regionale per             
le attivita' teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive -              
spese di investimento - a norma di quanto stabilito dalla L.R. 4                
aprile 1985, n. 11 e successive modifiche, sono ridotte di Lire                 
3.244.810.750 (Euro 1.675.804,90).                                              
(Cap. 70655)                                                                    
NOTA ALL'ART. 27                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 4 aprile 1985, n. 11 concerneva Norme in materia di                     
promozione delle attivita' teatrali, musicali e cinematografiche.               
Detta legge e' stata abrogata dall'art. 12 della L.R. 5 luglio 1999,            
n. 13 concernente Norme in materia di spettacolo.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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