REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 24                                                               
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia                             
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,             
il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei                  
servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla              
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, e' disposta, per l'esercizio 2000, una              
ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 4.000.000.000 (Euro                   
2.065.827,59).                                                                  
(Cap. 58435)                                                                    
NOTA ALL'ART. 24                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 concerne Norme in materia di servizi              
educativi per la prima infanzia.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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