LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 23
Aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi
1. Le autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi
regionali, a valere sulla concessione di contributi in conto capitale
a Comuni singoli o associati per l'acquisto e la realizzazione di
infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito
per le minoranze nomadi, a norma della L.R. 23 novembre 1988, n. 47
recante "Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna" come
modificata dalla L.R. 6 settembre 1993, n. 34, sono integrate nel
modo seguente:
Esercizio 2000: + Lire 500.000.000 (Euro 258.228,44).
(Cap. 57680)
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
La L.R. 6 settembre 1993, n. 34 concerne Modifiche della L.R. 23
novembre 1988, n. 47 Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna
e della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 Riordino e programmazione delle
funzioni di assistenza sociale.