LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 20
Realizzazione di infrastrutture
nel settore del trasporto delle merci
1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 20 dicembre 1993, n. 44
"Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel
settore del trasporto delle merci" sono disposte le seguenti revoche
alle autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi regionali per
i sottoelencati interventi:
a) Cap. 45530 "Contributi per la realizzazione di interventi di cui
all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 44/93 destinati
al riequilibrio del sistema del trasporto delle merci e
all'integrazione fra le varie modalita' di trasporto (L.R. 20
dicembre 1993, n. 44)" - Lire 6.470.900.000 (Euro 3.341.940,94)
b) Cap. 45535 "Contributi per l'impianto, il potenziamento e
l'integrazione dei sistemi informatici e telematici ai fini del
miglioramento dell'efficienza del sistema dei trasporti (art. 2,
comma 1, lett. d), L.R. 20 dicembre 1993, n. 44)" - Lire
1.560.920.300 (Euro 806.148,05).