REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 20                                                               
Realizzazione di infrastrutture                                                 
nel settore del trasporto delle merci                                           
1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 20 dicembre 1993, n. 44               
"Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel             
settore del trasporto delle merci" sono disposte le seguenti revoche            
alle autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi regionali per           
i sottoelencati interventi:                                                     
a) Cap. 45530 "Contributi per la realizzazione di interventi di cui             
all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 44/93 destinati             
al riequilibrio del sistema del trasporto delle merci e                         
all'integrazione fra le varie modalita' di trasporto (L.R. 20                   
dicembre 1993, n. 44)" - Lire 6.470.900.000 (Euro 3.341.940,94)                 
b) Cap. 45535 "Contributi per l'impianto, il potenziamento e                    
l'integrazione dei sistemi informatici e telematici ai fini del                 
miglioramento dell'efficienza del sistema dei trasporti (art. 2,                
comma 1, lett. d), L.R. 20 dicembre 1993, n. 44)" - Lire                        
1.560.920.300 (Euro 806.148,05).                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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