LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 19
Contributi per opere stradali
1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati
alla sistemazione, al miglioramento e alla costruzione di opere
stradali, a norma dell'art. 167, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e'
disposta, per l'esercizio 2000, una ulteriore autorizzazione di spesa
di Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,89).
(Cap. 45172)
NOTA ALL'ART. 19
Comma 1
Il testo dell'art. 167 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente
Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 167 - Contributi per opere stradali
1. La Regione e' autorizzata a concedere ai Comuni e alle Province
contributi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di
opere concementi strade di rispettiva proprieta'; i contributi
possono essere altresi' concessi alle Comunita' Montane e alle forme
associative di cui al Capo III del Titolo III alle quali siano state
conferite tali funzioni.
2. I contributi sono concessi in conto capitale fino al 100% della
spesa ammissibile per opere non in contrasto con gli strumenti
urbanistici.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per
l'assegnazione dei contributi e predispone il programma degli
interventi, sulla base delle proposte formulate dalle Province.
4. La concessione dei contributi avviene a seguito della
presentazione alla Regione delle deliberazioni di approvazione dei
progetti, adottate dagli Enti locali attuatori.
5. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10.
I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti
articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono conclusi secondo le modalita' ivi previste.".