REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 18                                                               
Investimenti nel settore dei trasporti                                          
1. Per la concessione di contributi agli Enti locali, finalizzati ad            
investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di                  
trasporto secondo quanto disposto dagli artt. 31, comma 2, lett. c) e           
34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) della L.R. 2 ottobre 1998,            
n. 30 e' autorizzata per l'esercizio 2000, un'ulteriore spesa di Lire           
2.000.000.000 (Euro 1.032.913,79).                                              
(Cap. 43270)                                                                    
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera c) del comma 2 dell'art. 31 e della lettera a)           
del comma 1 e la lettera a) del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 2               
ottobre 1998, n. 30, concernente Disciplina generale del trasporto              
pubblico regionale e locale, e' il seguente:                                    
"Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari                                
omissis                                                                         
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri                  
soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto              
pubblico regionale e locale, della mobilita' urbana e                           
dell'intermodalita' mediante:                                                   
omissis                                                                         
c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi                   
tecnologici e mezzi di trasporto, con priorita' per i mezzi a basso             
livello di emissione;                                                           
omissis".                                                                       
"Art. 34 - Contributi sugli investimenti                                        
1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti            
dall'art. 31, comma 2, lettera c) nella misura massima del 70% degli            
importi ritenuti finanziabili, attraverso:                                      
a) contributi in conto capitale;                                                
(omissis)                                                                       
6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:                                  
a) gli Enti locali;                                                             
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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