LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 18
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la concessione di contributi agli Enti locali, finalizzati ad
investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di
trasporto secondo quanto disposto dagli artt. 31, comma 2, lett. c) e
34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) della L.R. 2 ottobre 1998,
n. 30 e' autorizzata per l'esercizio 2000, un'ulteriore spesa di Lire
2.000.000.000 (Euro 1.032.913,79).
(Cap. 43270)
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
Il testo della lettera c) del comma 2 dell'art. 31 e della lettera a)
del comma 1 e la lettera a) del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 2
ottobre 1998, n. 30, concernente Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari
omissis
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri
soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto
pubblico regionale e locale, della mobilita' urbana e
dell'intermodalita' mediante:
omissis
c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, con priorita' per i mezzi a basso
livello di emissione;
omissis".
"Art. 34 - Contributi sugli investimenti
1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti
dall'art. 31, comma 2, lettera c) nella misura massima del 70% degli
importi ritenuti finanziabili, attraverso:
a) contributi in conto capitale;
(omissis)
6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:
a) gli Enti locali;
omissis".