REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 17                                                               
Contributi all'Azienda regionale                                                
per la navigazione interna (ARNI)                                               
1. Per l'espletamento di specifiche attivita', a norma di quanto                
disposto dalla lett. b), del comma 1, dell'art. 13 della L.R. 14                
gennaio 1989, n. 1, e' disposta, a favore dell'ARNI, per l'esercizio            
2000, un'autorizzazione ulteriore di spesa di Lire 1.800.000.000                
(Euro 929.622,42). (Cap. 41995)                                                 
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 14                
gennaio 1989, n. 1, concernente Istituzione dell'Azienda regionale              
per la navigazione interna (ARNI), e' il seguente:                              
"Art. 13 - Entrate e patrimonio                                                 
1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:                                  
omissis                                                                         
b) contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di                     
specifiche attivita';                                                           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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