LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 17
Contributi all'Azienda regionale
per la navigazione interna (ARNI)
1. Per l'espletamento di specifiche attivita', a norma di quanto
disposto dalla lett. b), del comma 1, dell'art. 13 della L.R. 14
gennaio 1989, n. 1, e' disposta, a favore dell'ARNI, per l'esercizio
2000, un'autorizzazione ulteriore di spesa di Lire 1.800.000.000
(Euro 929.622,42). (Cap. 41995)
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 14
gennaio 1989, n. 1, concernente Istituzione dell'Azienda regionale
per la navigazione interna (ARNI), e' il seguente:
"Art. 13 - Entrate e patrimonio
1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
omissis
b) contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di
specifiche attivita';
omissis".