REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 15                                                               
Porti comunali                                                                  
1. Per la concessione di contributi in capitale ai Comuni ed ai loro            
consorzi per gli interventi previsti dall'art. 4, lett. b) e f) della           
L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono disposte le seguenti modifiche alle              
autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:                 
a) Cap. 41550 "Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per la           
costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali,              
nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983,            
n. 11)" Esercizio 2000: + Lire 320.000.000 (Euro 165.266,20)                    
b) Cap. 41570 "Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per il           
mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4,           
lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" Esercizio 2000: - Lire                     
420.000.000 (Euro 216.911,89).                                                  
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo delle lettera b) e f) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 9             
marzo 1983,  n.11, concernente Modificazioni della L.R. 27 aprile               
1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna, e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 4                                                                         
L'art. 9 della L.R. 27 aprile 1976, n. 19, e' sostituito dal                    
seguente:                                                                       
          Art. 9 - Destinazione degli interventi finanziari                     
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per             
periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi           
per:                                                                            
omissis                                                                         
b) la concessione di contributi in capitale ai Comuni o loro                    
Consorzi, per la costruzione di opere e l'effettuazione di studi e              
ricerche corrispondenti a quelle di cui alla precedente lettera a)              
nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed               
approdi fluviali;                                                               
(omissis)                                                                       
f) la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali           
nei porti ed approdi comunali.".                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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