LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 15
Porti comunali
1. Per la concessione di contributi in capitale ai Comuni ed ai loro
consorzi per gli interventi previsti dall'art. 4, lett. b) e f) della
L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono disposte le seguenti modifiche alle
autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:
a) Cap. 41550 "Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per la
costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali,
nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983,
n. 11)" Esercizio 2000: + Lire 320.000.000 (Euro 165.266,20)
b) Cap. 41570 "Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per il
mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4,
lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" Esercizio 2000: - Lire
420.000.000 (Euro 216.911,89).
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
Il testo delle lettera b) e f) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 9
marzo 1983, n.11, concernente Modificazioni della L.R. 27 aprile
1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna, e'
il seguente:
"Art. 4
L'art. 9 della L.R. 27 aprile 1976, n. 19, e' sostituito dal
seguente:
Art. 9 - Destinazione degli interventi finanziari
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per
periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi
per:
omissis
b) la concessione di contributi in capitale ai Comuni o loro
Consorzi, per la costruzione di opere e l'effettuazione di studi e
ricerche corrispondenti a quelle di cui alla precedente lettera a)
nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed
approdi fluviali;
(omissis)
f) la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali
nei porti ed approdi comunali.".