LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 13
Parchi e riserve regionali
1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle
riserve naturali, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11,
l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 33 della L.R. 28
febbraio 2000, n. 15 e' integrata nel modo seguente:
Esercizio 2000: + Lire 270.000.000 (Euro 139.443,36)
Esercizio 2001: + Lire 115.000.000 (Euro 59.392,54)
Esercizio 2002: + Lire 115.000.000 (Euro 59.392,54).
(Cap. 38095)
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1
1) La L.R. 2 aprile 1988, n. 11, concerne Disciplina dei parchi
regionali e delle riserve naturali.
2) Il testo dell'art. 33 della L.R. 15/00, citata alla nota all'art.
1, era il seguente:
"Art. 33 - Parchi e riserve regionali
1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle
riserve naturali, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, e'
disposta, per l'esercizio 2000 un'autorizzazione di spesa di Lire
200.000.000 (Euro 103.291,38)
(Cap. 38095).".