LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 11
Interventi di edilizia residenziale
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 32, comma 2 della
L.R. 24 aprile 1999, n. 5 e' revocata.
(Cap. 31112)
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 32 della L.R. 5/99, citata alla nota
all'art. 5, era il seguente:
"Art. 32 - Interventi di edilizia residenziale
omissis
2. Per la concessione di contributi in c/interessi per la
realizzazione degli interventi ricompresi nei programmi di
riqualificazione urbana, a norma della lett. b) del comma 2 e dei
commi 3 e 4 dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 1998, n.19, e' disposta,
a decorrere dall'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire
2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) (Cap. 31112) (CNI).".