REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 11                                                               
Interventi di edilizia residenziale                                             
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 32, comma 2 della               
L.R. 24 aprile 1999, n. 5 e' revocata.                                          
(Cap. 31112)                                                                    
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 32 della L.R. 5/99, citata alla nota             
all'art. 5, era il seguente:                                                    
"Art. 32 - Interventi di edilizia residenziale                                  
omissis                                                                         
2. Per la concessione di contributi in c/interessi per la                       
realizzazione degli interventi ricompresi nei programmi di                      
riqualificazione urbana, a norma della lett. b) del comma 2 e dei               
commi 3 e 4 dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 1998,  n.19, e' disposta,           
a decorrere dall'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire             
2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) (Cap. 31112) (CNI).".                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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