LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 9
Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica
1. Per l'attuazione, attraverso l'APT Servizi, del piano annuale
delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale
e per il cofinanziamento di progetti elaborati dai soggetti aderenti
alle Unioni cosi' come previsto dalla L.R. 4 marzo 1998, n. 7 e'
disposta, per l'esercizio 2001, l'autorizzazione di spesa di Lire
21.000.000.000 (Euro 10.845.594,88).
(Cap. 25558)
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
La L.R. 4 marzo 1998, n. 7, concerne Organizzazione turistica
regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione
turistica. Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47,
20 maggio 1994, n.22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione
della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.