REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 9                                                                
Organizzazione turistica regionale -                                            
Interventi per la promozione e                                                  
commercializzazione turistica                                                   
1. Per l'attuazione, attraverso l'APT Servizi, del piano annuale                
delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale            
e per il cofinanziamento di progetti elaborati dai soggetti aderenti            
alle Unioni cosi' come previsto dalla L.R. 4 marzo 1998, n. 7 e'                
disposta, per l'esercizio 2001, l'autorizzazione di spesa di Lire               
21.000.000.000 (Euro 10.845.594,88).                                            
(Cap. 25558)                                                                    
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. 4 marzo 1998, n. 7, concerne Organizzazione turistica                   
regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione                   
turistica. Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47,            
20 maggio 1994,  n.22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione            
della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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