LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 8
Programmi d'area
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi
d'area di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30, sono disposte le
seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da
precedenti leggi regionali:
a) Cap. 25524 "Contributi in conto capitale a imprese singole o
associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere
inerenti l'attivita' turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6,
comma 1, lettere a), c) e d) e art. 7, comma 3, lett. c), L.R. 11
gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio
1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)" Esercizio 2000: + Lire
1.000.000.000 (Euro 516.456,90)
b) Cap. 31110 "Contributi in conto capitale per la realizzazione
degli interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana
(art. 8, comma 2, lett. b) e commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998, n.
19)" Esercizio 2000: + Lire 3.500.000.000 (Euro 1.807.599,15)
2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 42, comma 1, lett.
m), della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 e' revocata. (Cap. 38090)
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) La L.R. 19 agosto 1996, n. 30, concerne Norme in materia di
programmi speciali d'area.
Comma 2
2) Il testo della lettera m) del comma 1 dell'art. 42 della L.R.
5/99, citata alla nota all'art. 5, era il seguente:
"Art. 42 - Programmi d'area
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi
d'area di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30, sono disposte le
seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per gli esercizi
finanziari indicati per ognuno dei sottoelencati interventi e per gli
importi a fianco di ciascuno indicato:
omissis
m) Cap. 38090 "Contributi per spese d'investimento finalizzate al
recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35,
commi 2 e 4, L.R. 2 aprile 1988, n. 11)"
omissis".