LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 7
Interventi per la disciplina
dell'offerta turistica
1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta
turistica, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e successive
modifiche, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi
regionali sono ridotte nel modo seguente:
a) Cap. 25520 "Contributi in c/interessi in forma attualizzata a
imprese singole o associate per la realizzazione e la
ristrutturazione di opere inerenti all'attivita' turistica (art. 5,
comma 1, lett. a), art. 6 comma 1 lettere a), c) e d) e art. 7, comma
3, lett. b), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle Leggi
regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)" - Lire
1.826.187.685 (Euro 943.147,22)
b) Cap. 25525 "Contributi in conto capitale per la realizzazione e la
ristrutturazione di opere inerenti l'attivita' turistica (art. 5,
comma 1, lettere a) e d), art. 6, comma 1, lettere a) , b) , c) e d)
e art. 7, commi 1, 2 e lett. c) del comma 3, L.R. 11 gennaio 1993, n.
3)" - Lire 373.812.315 (Euro 193.057,94).
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
La L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, concerne Disciplina dell'offerta
turistica della Regione Emili-Romagna. Programmazione e finanziamento
degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38.