LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 5
Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 10 della L.R. 28
aprile 1999, n. 5 e' revocata.
(Cap. 18877)
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo dell'art. 10 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5, concernente
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni in coincidenza
con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e
del Bilancio pluriennale 1999-2001, era il seguente:
"Art. 10 - Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo
1. In attuazione della L.R. 6 luglio 1974, n. 26 e successive
modifiche "Provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice
diretta, singola e cooperativa" come modificata dall'art. 14 della
L.R. 24 aprile 1997, n. 7 ed ai sensi dell'art. 12 della L.R. 31
maggio 1987, n. 22 che dispone il concorso attualizzato sui mutui
agrari di miglioramento, e' autorizzata, per l'esercizio 2000, la
spesa di Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) (Cap. 18877).".