LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 4
Interventi a favore delle cooperative di garanzia
e dei consorzi fidi e credito. Settore agricolo
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 8, comma 1, lett. a),
della L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 e' revocata. (Cap. 18342).
2. Per il finanziamento alle cooperative di garanzia e ai consorzi
fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi
derivanti da prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese
agricole socie, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 12
dicembre 1997, n. 43, e' disposta, per l'esercizio 2000, una
ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 200.000.000 (Euro
103.291,38).
(Cap. 18346)
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo della lett. a) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 15/00,
citata alla nota all'art. 1, era il seguente:
"Art. 8 - Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei
consorzi fidi e credito. Settore agricolo
1. Per lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi
e del credito nel settore agricolo, ai sensi della L.R. 12 dicembre
1997, n. 43, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per
gli interventi sottoelencati:
a) Cap. 18342 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di
consorzi fidi e di credito per attivita' di assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate (art. 1, comma
2, lett. c), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)" Esercizio 2000: Lire
200.000.000 (Euro 103.291,38)
omissis".
Comma 2
2) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 12
dicembre 1997, n. 43, concernente Interventi a favore di forma
collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R.
14 aprile 1995, n. 37, e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
omissis
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale:
omissis
b) concorre al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
assistiti delle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi,
concessi alle imprese agricole socie;
omissis".