REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 2                                                                
Sistema informativo regionale                                                   
1. Per le attivita' inerenti al sistema informativo regionale,                  
secondo le finalita' di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976,             
n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1988, n.              
30, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per i                     
sottoelencati interventi e per gli importi a fianco di ciascuno                 
indicati:                                                                       
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26           
luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2001: Lire 6.500.000.000 (Euro                   
3.356.969,84)                                                                   
b) Cap. 03910 "Impianto di un sistema informativo regionale (art. 17,           
comma 2, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2001: Lire                      
1.500.000.000 (Euro 774.685,34)                                                 
c) Cap. 03911 "Potenziamento delle apparecchiature per l'elaborazione           
dei dati (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2001: Lire                     
2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80).                                              
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 34 della Legge 19 maggio 1976, n. 335,                    
concernente Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia           
di bilancio e di contabilita' delle Regioni, abrogata dall'art. 35              
del DLgs 28 marzo 2000,  n.76, era il seguente:                                 
"Art. 34 - Cooperazione Stato-Regioni                                           
Gli organi statali e le Regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente           
e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie                 
funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonche' a                    
concordare le modalita' di utilizzazione comune dei rispettivi                  
sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.".                       
2) La L.R. 26 luglio 1988, n. 30, concerne Costituzione del sistema             
informativo regionale.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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