LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 2
Sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti al sistema informativo regionale,
secondo le finalita' di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976,
n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1988, n.
30, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per i
sottoelencati interventi e per gli importi a fianco di ciascuno
indicati:
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26
luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2001: Lire 6.500.000.000 (Euro
3.356.969,84)
b) Cap. 03910 "Impianto di un sistema informativo regionale (art. 17,
comma 2, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2001: Lire
1.500.000.000 (Euro 774.685,34)
c) Cap. 03911 "Potenziamento delle apparecchiature per l'elaborazione
dei dati (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2001: Lire
2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80).
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 34 della Legge 19 maggio 1976, n. 335,
concernente Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia
di bilancio e di contabilita' delle Regioni, abrogata dall'art. 35
del DLgs 28 marzo 2000, n.76, era il seguente:
"Art. 34 - Cooperazione Stato-Regioni
Gli organi statali e le Regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente
e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie
funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonche' a
concordare le modalita' di utilizzazione comune dei rispettivi
sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.".
2) La L.R. 26 luglio 1988, n. 30, concerne Costituzione del sistema
informativo regionale.