LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Cartografia regionale
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 2, comma 1, della
L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 a valere sulla L.R. 19 aprile 1975, n.
24 "Formazione di una cartografia regionale" e' integrata nel modo
seguente:
Esercizio 2000: + Lire 160.000.000 (Euro 82.633,10).
(Cap. 03850)
NOTA AL TITOLO
Il testo dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 13 bis - Legge finanziaria regionale
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':
a) il rifinanziamento dei programmi di settore con riferimento alle
rispettive leggi settoriali di intervento;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i
singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei
finanziamenti gia' autorizzati in passato;
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla
legge finanziaria dalla presente legge.
La legge finanziaria e' approvata immediatamente prima delle
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti
delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 15,
concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13
bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni in
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio 2000 e del Bilancio pluriennale 2000-2002, era il
seguente:
"Art. 2 - Cartografia regionale
1. Per le finalita' di cui alla L.R. 19 aprile 1975, n. 24
"Formazione di una cartografia regionale", e' disposta la seguente
ulteriore autorizzazione di spesa:
Esercizio 2000: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)
(Cap. 03850)".