REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Cartografia regionale                                                           
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 2, comma 1, della               
L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 a valere sulla L.R. 19 aprile 1975, n.             
24 "Formazione di una cartografia regionale" e' integrata nel modo              
seguente:                                                                       
Esercizio 2000: + Lire 160.000.000 (Euro 82.633,10).                            
(Cap. 03850)                                                                    
NOTA AL TITOLO                                                                  
Il testo dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,                      
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione            
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 13 bis - Legge finanziaria regionale                                      
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,              
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di             
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento                  
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':           
a) il rifinanziamento dei programmi di settore con riferimento alle             
rispettive leggi settoriali di intervento;                                      
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i           
singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei                       
finanziamenti gia' autorizzati in passato;                                      
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il             
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore            
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli           
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;            
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei            
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la                   
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle               
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i             
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla             
legge finanziaria dalla presente legge.                                         
La legge finanziaria e' approvata immediatamente prima delle                    
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento               
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle               
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti            
delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche               
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente                
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".                                  
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 15,            
concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13           
bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni in               
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per                   
l'esercizio 2000 e del Bilancio pluriennale 2000-2002, era il                   
seguente:                                                                       
"Art. 2 - Cartografia regionale                                                 
1. Per le finalita' di cui alla L.R. 19 aprile 1975, n. 24                      
"Formazione di una cartografia regionale", e' disposta la seguente              
ulteriore autorizzazione di spesa:                                              
Esercizio 2000: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)                            
(Cap. 03850)".                                                                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina