DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2000, n. 1640
Approvazione modalita' di valutazione finale e certificazioni rilasciabili per le attivita' formative integrate sperimentali. Modifica alla delibera di Giunta regionale n. 1199 del 20 luglio 1998
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 21/12/1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione
professionale e successive modificazioni";
- la L.R. 24/7/1979, n. 19 "Riordino, programmazione e deleghe della
formazione professionale" e successive modificazioni;
- gli "Indirizzi e priorita' per la formazione professionale e
l'orientamento - Triennio 1997/99" adottati dal Consiglio regionale
in data 21 novembre 1996 con atto n. 487, esecutivo a termini di
legge;
- le "Direttive attuative per la formazione professionale e per
l'orientamento triennio 1997/99" e successive modificazioni di cui
alla deliberazione di Giunta regionale 528/99, esecutiva ai sensi di
legge;
- l'"Approvazione direttive regionali stralcio per l'avvio della
nuova programmazione 2000/2006" di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 539 dell'1 marzo 2000, esecutiva a termini di
legge, nonche' alla determinazione del Direttore generale Formazione
professionale e Lavoro n. 6398 dell'11 luglio 2000;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per
la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa", in particolare l'art. 21 che legiferando in materia
di autonomia scolastica finalizzata anche "all'ampliamento
dell'offerta formativa" da parte delle istituzioni scolastiche
prevede "percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica . . . e nell'ambito
degli accordi fra le Regioni e l'Amministrazione scolastica, percorsi
integrati fra i vari sistemi formativi";
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione
dell'occupazione" con la quale tra le altre disposizioni viene
promossa la sinergia tra istruzione, formazione e politiche del
lavoro, in particolare l'art. 17 e' espressamente dedicato al
riordino della formazione professionale quale "strumento per
migliorare la qualita' dell'offerta di lavoro, elevare le capacita'
competitive del sistema produttivo . . . incrementare l'occupazione"
prevedendo nuove modalita' di certificazione e di riconoscimento
delle competenze quali crediti formativi nell'ambito del sistema
integrato di istruzione, formazione e lavoro documentabili nel
libretto formativo;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive
modificazioni, in particolare l'art. 141;
- la Legge 20 gennaio 1999, n. 9 "Disposizioni urgenti per
l'elevamento dell'obbligo di istruzione";
- il DM n. 70 del 13 marzo 2000 che adotta il modello di
certificazione relativo all'obbligo di istruzione, a decorrere
dall'anno scolastico 1999-2000;
- la Legge 10 dicembre 1997, n. 425 "Disposizioni per la riforma
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore";
- il DM 24 febbraio 2000, n. 49 che, con riferimento all'anno
scolastico 1999/2000, definisce quali esperienze danno luogo ai
crediti formativi e quali ai crediti scolastici e le norme per la
loro valutazione ai fini dell'esame di Stato;
- la Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali", in particolare l'art. n. 69 che
istituisce, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore
(FIS), il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore
IFTS;
- l'art. 68 della Legge 144/99 sopra citata recante disposizioni
relative all'obbligo di frequenza d'attivita' formative e relativo
Regolamento attuativo;
- la Direttiva comunitaria 92/51 del 18 giugno 1992 relativa ad un
secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
professionale, che integra la Direttiva 89/48/CEE; in particolare il
Titolo I, art. 1, punti A-B-C-G;
- la Direttiva comunitaria 99/42, che istituisce un meccanismo per il
riconoscimento delle qualifiche in relazione alle attivita' coperte
dalle Direttive sulla liberalizzazione e sulle misure transitorie e
che integra il Sistema generale per il riconoscimento delle
qualifiche; in particolare il Titolo II, art. 3, che ribadisce quanto
contenuto nella "giurisprudenza Vlassopoulou" sulla liberta' di
stabilimento di cittadini europei, per cui "lo Stato membro ospitante
ha il diritto di esigere che l'interessato dimostri di aver acquisito
le conoscenze e qualifiche mancanti solo dopo aver proceduto ad un
confronto tra le competenze attestate dai diplomi o titoli posseduti
e le conoscenze e qualifiche pretese dalle regole nazionali";
preso atto:
- del documento "Modalita' di certificazione dei percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore integrata (IFTS)" trasmesso
dal Ministero della Pubblica Istruzione con nota n.3535/CF/10 del 22
luglio 1999 agli Assessori regionali alla Formazione professionale,
contenente lo schema di "Dichiarazione dei percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore", che rappresenta il modello per
l'attestazione intermedia delle competenze acquisite dagli allievi
durante il percorso formativo;
- del Provvedimento della Conferenza unificata Stato-Regioni e
Stato-Citta' ed Autonomie locali del 2 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12/7/2000, avente per oggetto "Accordo
tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita' Montane, per la
valutazione e la certificazione dei percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore previsti dai progetti pilota 1998/99"
che definisce criteri e modalita' relativi alle prove di valutazione
finale, alla costituzione delle commissioni giudicatrici e fornisce
lo schema del dispositivo di certificazione finale dei percorsi IFTS,
previsti dai progetti pilota deliberati dalle Regioni per l'anno
1998/99;
- dell'accordo Stato-Regioni su standard minimi delle qualifiche
professionali e dei criteri formativi e per l'accreditamento delle
strutture della formazione professionale - del 18 febbraio 2000
(Allegato B);
richiamate:
- la propria deliberazione n. 1224 del 14/7/1999, esecutiva, che
istituisce le Linee guida per la sperimentazione di azioni relative
all'elevamento dell'obbligo, in attuazione dell'art. 4, comma 3,
lettera c) e dell'art. 6 dell'emanando decreto ministeriale attuativo
della Legge 9/99 sull'elevamento dell'obbligo di istruzione;
- la determinazione della Direzione generale Formazione professionale
e Lavoro n. 9351 del 14/10/1999 avente per oggetto: "Recepimento
della documentazione a supporto delle direttive regionali
relativamente alle Indicazioni teoriche e strumenti operativi per la
certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti
formativi per il sistema integrato";
- la determinazione della Direzione generale Formazione professionale
e Lavoro, n. 10735 del 23/11/1999 avente come oggetto "Costituzione
gruppo di progetto interservizi per il coordinamento delle azioni
relative a certificazioni e crediti formativi";
tenuto presente:
- che le problematiche connesse all'area della certificazione delle
competenze ed al riconoscimento dei crediti formativi sono
trasversali a tutto il sistema formativo/educativo cui si riferiscono
le norme e i documenti precedentemente citati ed ineriscono le
politiche della formazione professionale, del lavoro, della scuola e
dell'universita';
- che il tema dei crediti e delle certificazioni costituisce la
finalita' generale e lo strumento dell'intero impianto teorico e
strumentale per il sistema integrato scuola, formazione
professionale, universita' e mercato del lavoro;
- che le indicazioni in materia di riconoscimento di conoscenze e
competenze possedute, contenute nelle Direttive CEE piu' sopra
richiamate non possono essere disattese o recepite in termini
detrattivi o peggiorativi da norme di livello regionale;
considerato che il Gruppo di progetto interservizi ha avuto il
compito di coordinare l'implementazione di un sistema integrato e
coerente di certificazione delle competenze, in stretto raccordo con
le indicazioni nazionali, completo di dispositivi tecnici e soluzioni
operative per una loro implementazione nelle singole ed autonome
politiche gestionali ed ha fornito positivi risultati e specifica
documentazione;
rilevato che i percorsi formativi integrati tra i sistemi della
scuola, della formazione professionale, dell'universita' e del
lavoro, parte rilevante dell'offerta formativa globale, hanno
necessita' di trovare diversa regolamentazione nei dispositivi di
valutazione e conseguente certificazione per dar conto del processo
integrato di progettazione e pianificazione degli interventi;
ritenuto pertanto necessario procedere ad una razionalizzazione delle
procedure e delle modalita' sul tema della valutazione e della
certificazione attraverso la definizione di regole comuni e
specifiche, con riguardo ai segmenti formativi:
- obbligo scolastico (NOS) integrato con l'obbligo formativo (NOF)
nella sperimentazione regionale;
- istruzione formazione tecnica superiore (IFTS);
- percorsi integrati di istruzione/formazione;
- percorsi post-diploma integrati;
considerato che il documento "Modalita' di valutazione finale e
certificazioni rilasciabili per le attivita' formative integrate" che
costituisce l'Allegato A), parte integrante della presente
deliberazione, risponde alle suddette finalita' e costituisce il
punto di riferimento per i soggetti che attuano i percorsi formativi
integrati piu' sopra individuati, a diretta sperimentazione
regionale;
richiamata la propria deliberazione n. 1199 del 20 luglio 1998,
esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Approvazione
progetti formativi integrati nell'ultimo triennio della scuola
secondaria superiore e nel post-diploma di cui alla deliberazione
della Giunta regionale del 10 dicembre 1997, n. 2354, ratificata con
atto del 18 dicembre 1997, n. 815 del Consiglio regionale -
Finanziamento della relativa spesa", in particolare il punto 10) del
dispositivo che stabilisce per i percorsi formativi integrati
nell'ultimo triennio della scuola secondaria superiore il rilascio
del certificato di competenze al termine di ogni annualita';
tenuto conto dell'alta sperimentalita' dei progetti formativi
integrati nell'ultimo triennio della scuola secondaria superiore,
oggetto della delibera suddetta, e degli elementi di riflessione
scaturiti dall'esperienza stessa nonche' dalle risultanze delle
azioni d'accompagnamento attivate a supporto dei soggetti attuatori
dei corsi, si ritiene di modificare il punto 10) sopra riportato
stabilendo, come specificato nell'Allegato A), parte integrante del
presente atto, che la valutazione e' costituita da:
- tante dichiarazioni di competenza per quante Unita' formative
capitalizzabili (di seguito UFC) o moduli intermedi effettivamente
conclusi previsti dal progetto e rilasciate su modulistica regionale
a doppia firma (Ente di formazione ed istituto scolastico), a seguito
di una verifica interna a cura dei docenti e formatori coinvolti
nella didattica integrata;
- la certificazione delle competenze a conclusione dell'intero
percorso, che sintetizzi non le singole competenze riferibili alle
UFC o ai moduli, bensi' le competenze o la competenza acquisita come
obiettivo di sintesi dell'intero percorso integrato nei tre
anni;ritenuto che sia necessario dotare i partecipanti alle diverse
iniziative formative afferenti le filiere citate, di un dispositivo
che possa registrare il possesso di tutte le attestazioni ufficiali e
delle autodichiarazioni di competenza necessarie a fornire utili
indicazioni ai diversi sub sistemi interessati (lavoro, istruzione,
formazione) relativamente alla modalita' di inserimento diretto, di
valutazione del credito posseduto, della applicabilita' delle
passerelle per le necessarie integrazioni di formazione;
tenuto conto che di tale dispositivo in vario modo definito, si trova
indicazione in tutta la legislazione nazionale ed europea sopra
citata ed in particolare nell'art. 17 della Legge 196/97, nonche'
nell'Allegato B dell'"Accordo Stato-Regioni" del febbraio 2000 e
relativa Nota tecnica dell'ISFOL;
rilevato indispensabile adottare all'interno delle azioni a diretta
sperimentazione regionale, un dispositivo deputato a raccogliere,
contenere e classificare i diversi tipi di acquisizioni individuali,
per una corretta identificazione dei crediti e la loro
capitalizzazione e valorizzazione, nei termini e nei modi definiti
dalla normativa, definito Portfolio, il cui schema e' allegato alla
presente;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Scuola
Universita' e Integrazione dei sistemi formativi dott.ssa Cristina
Bertelli relativo alla regolarita' tecnica del presente atto, sentito
anche nel merito il parere favorevole espresso dal dott. Maurizio
Pozzi, Responsabile del Servizio Formazione professionale, ai sensi
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
propria deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole del Direttore generale dell'area Lavoro e
Formazione professionale dott.ssa Cristina Balboni in merito alla
legittimita' del presente atto, ai sensi della legge e della
deliberazione di cui sopra;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi,
delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate, l'Allegato A) "Modalita' di
valutazione finale e certificazioni rilasciabili per le attivita'
formative integrate", parte integrante del presente atto, che
costituira' punto di riferimento per i soggetti che attueranno i
percorsi formativi integrati sperimentali. L'Allegato si compone di
tre parti:
- parte prima "Modalita' comuni per le attivita' formative integrate
e specifiche per singola filiera formativa";
- parte seconda "Il Portfolio";
- parte terza "Sperimentazione regionale percorsi formativi integrati
nell'ultimo triennio della scuola secondaria superiore. Il
certificato di competenze";
2) di adottare in via sperimentale all'interno dell'area integrata a
diretta promozione regionale il dispositivo di registrazione delle
attestazioni individuali denominato "Portfolio", secondo le linee
guida contenute nella parte seconda dell'Allegato A) di cui al
precedente punto 1);
3) di adottare la certificazione delle competenze prevista dalle
Direttive regionali in materia di formazione professionale 1997/99 e
successive modificazioni e integrazioni come da modello contenuto
nella parte terza del suddetto Allegato A);
4) di modificare il punto 10) del dispositivo della deliberazione n.
1199 del 20 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge, avente per
oggetto "Approvazione progetti formativi integrati nell'ultimo
triennio della scuola secondaria superiore e nel post-diploma di cui
alla deliberazione della Giunta regionale del 10 dicembre 1997, n.
2354, ratificata con atto del 18 dicembre 1997, n. 815 del Consiglio
regionale - Finanziamento della relativa spesa", che risulta cosi'
sostituito: "per i percorsi formativi integrati nell'ultimo triennio
della scuola secondaria superiore la valutazione e' costituita da:
- tante dichiarazioni di competenza per quante Unita' formative
capitalizzabili (di seguito UFC) o moduli intermedi effettivamente
conclusi previsti dal progetto e rilasciate su modulistica regionale
a doppia firma (Ente di formazione ed istituto scolastico), a seguito
di una verifica interna a cura dei docenti e formatori coinvolti
nella didattica integrata;
- la certificazione delle competenze a conclusione dell'intero
percorso, che sintetizzi non le singole competenze riferibili alle
UFC o ai moduli, bensi' le competenze o la competenza acquisita come
obiettivo di sintesi dell'intero percorso integrato nei tre anni";
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna affinche' costituisca oggetto di massima
divulgazione.
(segue allegato fotografato)