REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2000, n. 1640

Approvazione modalita' di valutazione finale e certificazioni rilasciabili per le attivita' formative integrate sperimentali. Modifica alla delibera di Giunta regionale n. 1199 del 20 luglio 1998

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge 21/12/1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione            
professionale e successive modificazioni";                                      
- la L.R. 24/7/1979, n. 19 "Riordino, programmazione e deleghe della            
formazione professionale" e successive modificazioni;                           
- gli "Indirizzi e priorita' per la formazione professionale e                  
l'orientamento - Triennio 1997/99" adottati dal Consiglio regionale             
in data 21 novembre 1996 con atto n. 487, esecutivo a termini di                
legge;                                                                          
- le "Direttive attuative per la formazione professionale e per                 
l'orientamento triennio 1997/99" e successive modificazioni di cui              
alla deliberazione di Giunta regionale 528/99, esecutiva ai sensi di            
legge;                                                                          
- l'"Approvazione direttive regionali stralcio per l'avvio della                
nuova programmazione 2000/2006" di cui alla deliberazione della                 
Giunta regionale n. 539 dell'1 marzo 2000, esecutiva a termini di               
legge, nonche' alla determinazione del Direttore generale Formazione            
professionale e Lavoro n. 6398 dell'11 luglio 2000;                             
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il                       
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per             
la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione              
amministrativa", in particolare l'art. 21 che legiferando in materia            
di autonomia scolastica finalizzata anche "all'ampliamento                      
dell'offerta formativa" da parte delle istituzioni scolastiche                  
prevede "percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione           
dell'abbandono e della dispersione scolastica . . . e nell'ambito               
degli accordi fra le Regioni e l'Amministrazione scolastica, percorsi           
integrati fra i vari sistemi formativi";                                        
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione               
dell'occupazione" con la quale tra le altre disposizioni viene                  
promossa la sinergia tra istruzione, formazione e politiche del                 
lavoro, in particolare l'art. 17 e' espressamente dedicato al                   
riordino della formazione professionale quale "strumento per                    
migliorare la qualita' dell'offerta di lavoro, elevare le capacita'             
competitive del sistema produttivo . . . incrementare l'occupazione"            
prevedendo nuove modalita' di certificazione e di riconoscimento                
delle competenze quali crediti formativi nell'ambito del sistema                
integrato di istruzione, formazione e lavoro documentabili nel                  
libretto formativo;                                                             
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti             
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in                 
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive            
modificazioni, in particolare l'art. 141;                                       
- la Legge 20 gennaio 1999, n. 9 "Disposizioni urgenti per                      
l'elevamento dell'obbligo di istruzione";                                       
- il DM n. 70 del 13 marzo 2000 che adotta il modello di                        
certificazione relativo all'obbligo di istruzione, a decorrere                  
dall'anno scolastico 1999-2000;                                                 
- la Legge 10 dicembre 1997, n. 425 "Disposizioni per la riforma                
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione               
secondaria superiore";                                                          
- il DM 24 febbraio 2000, n. 49 che, con riferimento all'anno                   
scolastico 1999/2000, definisce quali esperienze danno luogo ai                 
crediti formativi e quali ai crediti scolastici e le norme per la               
loro valutazione ai fini dell'esame di Stato;                                   
- la Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti,           
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e             
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il             
riordino degli enti previdenziali", in particolare l'art. n. 69 che             
istituisce, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore           
(FIS), il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore                
IFTS;                                                                           
- l'art. 68 della Legge 144/99 sopra citata recante disposizioni                
relative all'obbligo di frequenza d'attivita' formative e relativo              
Regolamento attuativo;                                                          
- la Direttiva comunitaria 92/51 del 18 giugno 1992 relativa ad un              
secondo sistema generale di riconoscimento della formazione                     
professionale, che integra la Direttiva 89/48/CEE; in particolare il            
Titolo I, art. 1, punti A-B-C-G;                                                
- la Direttiva comunitaria 99/42, che istituisce un meccanismo per il           
riconoscimento delle qualifiche in relazione alle attivita' coperte             
dalle Direttive sulla liberalizzazione e sulle misure transitorie e             
che integra il Sistema generale per il riconoscimento delle                     
qualifiche; in particolare il Titolo II, art. 3, che ribadisce quanto           
contenuto nella "giurisprudenza Vlassopoulou" sulla liberta' di                 
stabilimento di cittadini europei, per cui "lo Stato membro ospitante           
ha il diritto di esigere che l'interessato dimostri di aver acquisito           
le conoscenze e qualifiche mancanti solo dopo aver proceduto ad un              
confronto tra le competenze attestate dai diplomi o titoli posseduti            
e le conoscenze e qualifiche pretese dalle regole nazionali";                   
preso atto:                                                                     
- del documento "Modalita' di certificazione dei percorsi di                    
istruzione e formazione tecnica superiore integrata (IFTS)" trasmesso           
dal Ministero della Pubblica Istruzione con nota  n.3535/CF/10 del 22           
luglio 1999 agli Assessori regionali alla Formazione professionale,             
contenente lo schema di "Dichiarazione dei percorsi di istruzione e             
formazione tecnica superiore", che rappresenta il modello per                   
l'attestazione intermedia delle competenze acquisite dagli allievi              
durante il percorso formativo;                                                  
- del Provvedimento della Conferenza unificata Stato-Regioni e                  
Stato-Citta' ed Autonomie locali del 2 marzo 2000, pubblicato nella             
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12/7/2000, avente per oggetto "Accordo            
tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita' Montane, per la              
valutazione e la certificazione dei percorsi di istruzione e                    
formazione tecnica superiore previsti dai progetti pilota 1998/99"              
che definisce criteri e modalita' relativi alle prove di valutazione            
finale, alla costituzione delle commissioni giudicatrici e fornisce             
lo schema del dispositivo di certificazione finale dei percorsi IFTS,           
previsti dai progetti pilota deliberati dalle Regioni per l'anno                
1998/99;                                                                        
- dell'accordo Stato-Regioni su standard minimi delle qualifiche                
professionali e dei criteri formativi e per l'accreditamento delle              
strutture della  formazione professionale - del 18 febbraio 2000                
(Allegato B);                                                                   
richiamate:                                                                     
- la propria deliberazione n. 1224 del 14/7/1999, esecutiva, che                
istituisce le Linee guida per la sperimentazione di azioni relative             
all'elevamento dell'obbligo, in attuazione dell'art. 4, comma 3,                
lettera c) e dell'art. 6 dell'emanando decreto ministeriale attuativo           
della Legge 9/99 sull'elevamento dell'obbligo di istruzione;                    
- la determinazione della Direzione generale Formazione professionale           
e Lavoro n. 9351 del 14/10/1999 avente per oggetto: "Recepimento                
della documentazione a supporto delle direttive regionali                       
relativamente alle Indicazioni teoriche e strumenti operativi per la            
certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti                    
formativi per il sistema integrato";                                            
- la determinazione della Direzione generale Formazione professionale           
e Lavoro, n. 10735 del 23/11/1999 avente come oggetto "Costituzione             
gruppo di progetto interservizi per il coordinamento delle azioni               
relative a certificazioni e crediti formativi";                                 
tenuto presente:                                                                
- che le problematiche connesse all'area della certificazione delle             
competenze ed al riconoscimento dei crediti formativi sono                      
trasversali a tutto il sistema formativo/educativo cui si riferiscono           
le norme e i documenti precedentemente citati ed ineriscono le                  
politiche della formazione professionale, del lavoro, della scuola e            
dell'universita';                                                               
- che il tema dei crediti e delle certificazioni costituisce la                 
finalita' generale e lo strumento dell'intero impianto teorico e                
strumentale per il sistema integrato scuola, formazione                         
professionale, universita' e mercato del lavoro;                                
- che le indicazioni in materia di riconoscimento di conoscenze e               
competenze possedute, contenute nelle Direttive CEE piu' sopra                  
richiamate non possono essere disattese o recepite in termini                   
detrattivi o peggiorativi da norme di livello regionale;                        
considerato che il Gruppo di progetto interservizi ha avuto il                  
compito di coordinare l'implementazione di un sistema integrato e               
coerente di certificazione delle competenze, in stretto raccordo con            
le indicazioni nazionali, completo di dispositivi tecnici e soluzioni           
operative per una loro implementazione nelle singole ed autonome                
politiche gestionali ed ha fornito positivi risultati e specifica               
documentazione;                                                                 
rilevato che i percorsi formativi integrati tra i sistemi della                 
scuola, della formazione professionale, dell'universita' e del                  
lavoro, parte rilevante dell'offerta formativa globale, hanno                   
necessita' di trovare diversa regolamentazione nei dispositivi di               
valutazione e conseguente certificazione per dar conto del processo             
integrato di progettazione e pianificazione degli interventi;                   
ritenuto pertanto necessario procedere ad una razionalizzazione delle           
procedure e delle modalita' sul tema della valutazione e della                  
certificazione attraverso la definizione di regole comuni e                     
specifiche, con riguardo ai segmenti formativi:                                 
- obbligo scolastico (NOS) integrato con l'obbligo formativo (NOF)              
nella sperimentazione regionale;                                                
- istruzione formazione tecnica superiore (IFTS);                               
- percorsi integrati di istruzione/formazione;                                  
- percorsi post-diploma integrati;                                              
considerato che il documento "Modalita' di valutazione finale e                 
certificazioni rilasciabili per le attivita' formative integrate" che           
costituisce l'Allegato A), parte integrante della presente                      
deliberazione, risponde alle suddette finalita' e costituisce il                
punto di riferimento per i soggetti che attuano i percorsi formativi            
integrati piu' sopra individuati, a diretta sperimentazione                     
regionale;                                                                      
richiamata la propria deliberazione n. 1199 del 20 luglio 1998,                 
esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Approvazione                   
progetti formativi integrati nell'ultimo triennio della scuola                  
secondaria superiore e nel post-diploma di cui alla deliberazione               
della Giunta regionale del 10 dicembre 1997, n. 2354, ratificata con            
atto del 18 dicembre 1997, n. 815 del Consiglio regionale -                     
Finanziamento della relativa spesa", in particolare il punto 10) del            
dispositivo che stabilisce per i percorsi formativi integrati                   
nell'ultimo triennio della scuola secondaria superiore il rilascio              
del certificato di competenze al termine di ogni annualita';                    
tenuto conto dell'alta sperimentalita' dei progetti formativi                   
integrati nell'ultimo triennio della scuola secondaria superiore,               
oggetto della delibera suddetta, e degli elementi di riflessione                
scaturiti dall'esperienza stessa nonche' dalle risultanze delle                 
azioni d'accompagnamento attivate a supporto dei soggetti attuatori             
dei corsi, si ritiene di modificare il punto 10) sopra riportato                
stabilendo, come specificato nell'Allegato A), parte integrante del             
presente atto, che la valutazione e' costituita da:                             
- tante dichiarazioni di competenza per quante Unita' formative                 
capitalizzabili (di seguito UFC) o moduli intermedi effettivamente              
conclusi previsti dal progetto e rilasciate su modulistica regionale            
a doppia firma (Ente di formazione ed istituto scolastico), a seguito           
di una verifica interna a cura dei docenti e formatori coinvolti                
nella didattica integrata;                                                      
- la certificazione delle competenze a conclusione dell'intero                  
percorso, che sintetizzi non le singole competenze riferibili alle              
UFC o ai moduli, bensi' le competenze o la competenza acquisita come            
obiettivo di sintesi dell'intero percorso integrato nei tre                     
anni;ritenuto che sia necessario dotare i partecipanti alle diverse             
iniziative formative afferenti le filiere citate, di un dispositivo             
che possa registrare il possesso di tutte le attestazioni ufficiali e           
delle autodichiarazioni di competenza necessarie a fornire utili                
indicazioni ai diversi sub sistemi interessati (lavoro, istruzione,             
formazione) relativamente alla modalita' di inserimento diretto, di             
valutazione del credito posseduto, della applicabilita' delle                   
passerelle per le necessarie integrazioni di formazione;                        
tenuto conto che di tale dispositivo in vario modo definito, si trova           
indicazione in tutta la legislazione nazionale ed europea sopra                 
citata ed in particolare nell'art. 17 della Legge 196/97, nonche'               
nell'Allegato B dell'"Accordo Stato-Regioni" del febbraio 2000 e                
relativa Nota tecnica dell'ISFOL;                                               
rilevato indispensabile adottare all'interno delle azioni a diretta             
sperimentazione regionale, un dispositivo deputato a raccogliere,               
contenere e classificare i diversi tipi di acquisizioni individuali,            
per una corretta identificazione dei crediti e la loro                          
capitalizzazione e valorizzazione, nei termini e nei modi definiti              
dalla normativa, definito Portfolio, il cui schema e' allegato alla             
presente;                                                                       
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Scuola           
Universita' e Integrazione dei sistemi formativi dott.ssa Cristina              
Bertelli relativo alla regolarita' tecnica del presente atto, sentito           
anche nel merito il parere favorevole espresso dal dott. Maurizio               
Pozzi, Responsabile del Servizio Formazione professionale, ai sensi             
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                
propria deliberazione  2541/95;                                                 
- del parere favorevole del Direttore generale dell'area Lavoro e               
Formazione professionale dott.ssa Cristina Balboni in merito alla               
legittimita' del presente atto, ai sensi della legge e della                    
deliberazione di cui sopra;                                                     
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi,                                                        
delibera:                                                                       
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si           
intendono integralmente riportate, l'Allegato A) "Modalita' di                  
valutazione finale e certificazioni rilasciabili per le attivita'               
formative integrate", parte integrante del presente atto, che                   
costituira' punto di riferimento per i soggetti che attueranno i                
percorsi formativi integrati sperimentali. L'Allegato si compone di             
tre parti:                                                                      
- parte prima "Modalita' comuni per le attivita' formative  integrate           
e specifiche per singola filiera formativa";                                    
- parte seconda "Il Portfolio";                                                 
- parte terza "Sperimentazione regionale percorsi formativi integrati           
nell'ultimo triennio della scuola secondaria superiore. Il                      
certificato di competenze";                                                     
2) di adottare in via sperimentale all'interno dell'area integrata a            
diretta promozione regionale il dispositivo di registrazione delle              
attestazioni individuali denominato "Portfolio", secondo le linee               
guida contenute nella parte seconda dell'Allegato A) di cui al                  
precedente punto 1);                                                            
3) di adottare la certificazione delle competenze prevista dalle                
Direttive regionali in materia di formazione professionale 1997/99 e            
successive modificazioni e integrazioni come da modello contenuto               
nella parte terza del suddetto Allegato A);                                     
4) di modificare il punto 10) del dispositivo della deliberazione n.            
1199 del 20 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge, avente per                
oggetto "Approvazione progetti formativi integrati nell'ultimo                  
triennio della scuola secondaria superiore e nel post-diploma di cui            
alla deliberazione della Giunta regionale del 10 dicembre 1997, n.              
2354, ratificata con atto del 18 dicembre 1997, n. 815 del Consiglio            
regionale - Finanziamento della relativa spesa", che risulta cosi'              
sostituito: "per i percorsi formativi integrati nell'ultimo triennio            
della scuola secondaria superiore la valutazione e' costituita da:              
- tante dichiarazioni di competenza per quante Unita' formative                 
capitalizzabili (di seguito UFC) o moduli intermedi effettivamente              
conclusi previsti dal progetto e rilasciate su modulistica regionale            
a doppia firma (Ente di formazione ed istituto scolastico), a seguito           
di una verifica interna a cura dei docenti e formatori coinvolti                
nella didattica integrata;                                                      
- la certificazione delle competenze a conclusione dell'intero                  
percorso, che sintetizzi non le singole competenze riferibili alle              
UFC o ai moduli, bensi' le competenze o la competenza acquisita come            
obiettivo di sintesi dell'intero percorso integrato nei tre anni";              
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna affinche' costituisca oggetto di massima           
divulgazione.                                                                   
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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